Cassazione Penale, Sez. 3, 01 agosto 2017, n. 38196 - Omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
1. Con sentenza in data 1.6.2016 il Tribunale di Lecce ha dichiarato B.D.D. colpevole del reato di cui all'art.17, comma 1 lett.b) d. lgs.81/2008 per omessa nomina, in qualità di legale rappresentante della M. & Co. S.r.l., del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, condannandolo alla pena di € 1.900 di ammenda ritenendo che avesse provveduto tardivamente all'adempimento della prescrizione impartitagli dalla ASL a mezzo di lettera raccomandata.
Avverso la suddetta sentenza l'imputato ha proposto appello innanzi alla Corte di Lecce la quale, attesa l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla pena pecuniaria dell'ammenda e verificata la voluntas impugnationis, ha riqualificato l'atto in ricorso per Cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte. Lamenta il ricorrente con un unico motivo di ricorso di non aver mai avuto contezza dell'accesso ASL presso la sede sociale, avendo gli ispettori trovato al momento del sopralluogo M.L. il quale aveva provveduto a nominare, a fronte della contestazione svolta, un tecnico che aveva realizzato e presentato il piano di sicurezza sul lavoro, e che non gli era stata mai comunicata l'ammissione al pagamento della sanzione amministrativa così da consentirgli di avvalersi della causa di non punibilità. Contesta inoltre la sospensione condizionale della pena applicatagli di ufficio senza che egli ne avesse fatto mai richiesta, intendendo avvalersi del suddetto beneficio, ove mai ne ricorressero le condizioni, solo a seguito di un'eventuale condanna a pena detentiva.