Cassazione Penale Sez. 1 del 25 febbraio 2022 n. 6908
Sabotaggio dei sistemi di sicurezza del trattore stradale
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: FILOCAMO FULVIO
Data Udienza: 25/11/2021
Con sentenza n. 6908 del 25 febbraio 2022, la I sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che commette il reato di omissione dolosa delle cautele antinfortunistiche il proprietario del mezzo che altera la funzionalità del cronotachigrafo mediante la elusione dei limiti di velocità e degli orari di guida fissati a tutela dei lavoratori con rischio per gli stessi e per gli utenti della strada.
Fatto
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato A.N. colpevole del delitto di cui all'art. 437 cod. pen., con condanna a sei mesi di reclusione e pena sospesa, perché, agendo in concorso con l'autista del trattore stradale targato OMISSIS, quale proprietario del veicolo, danneggiava gli impianti e le apparecchiature di sicurezza destinati a prevenire infortuni sul lavoro, apportandovi modifiche dirette ad alterare il funzionamento del cronotachigrafo le quali comportavano l'inefficienza di alcuni sistemi di sicurezza attiva e passiva tra cui il limitatore di velocità ed il sistema di controllo della frenata ABS, con conseguente rischio per gli altri utenti della strada e per lo stesso autista.
2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla non riconosciuta natura di atto irripetibile degli accertamenti tecnici svolti dagli inquirenti sull'apparecchiatura elettronica in dotazione al veicolo sopra indicato.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge rispetto all'assenza di prova della consapevolezza della manomissione da parte del proprietario del mezzo.
2.3. Con il terzo motivo, lamenta la mancata applicazione della pur invocata particolare tenuità del fatto negata a causa dell'affermata pericolosità della condotta posta in essere rispetto alla circolazione del veicolo con strumentazione di sicurezza oggetto di manomissione; in particolare, si assume che detta pericolosità sia sfornita di prova specifica sull'effettività della stessa rispetto alla pubblica incolumità ovvero sulla sostenuta inefficienza dei dispositivi così modificati.
Diritto
3. I motivi proposti sono infondati.
4. Quanto al primo motivo, il ricorrente ripropone le censure dell'appello, già confutate dalla sentenza impugnata con motivazione logica e non contraddittoria. La Corte territoriale, infatti, non solo ribadisce che gli accertamenti effettuati sul veicolo non sarebbero un'attività tecnica irripetibile, ma rileva anche come non se ne sia richiesta la ripetizione. La difesa dell'imputato si è limitata a sollevare eccezioni meramente assertive, sfornite di qualsiasi riferimento fattuale o tecnico, sostenendo generiche violazioni di norme sulle quali il giudice si era già pronunciato, senza, peraltro, specificare in che modo sia rilevabile l'inattendibilità dei risultati.
5. Rispetto al secondo motivo, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, la Corte d'appello, con riguardo alla consapevolezza della manomissione delle apparecchiature di sicurezza del veicolo, ha evidenziato, con motivazione logica ed adeguata, insindacabile in sede di legittimità, che il ricorrente, quale rappresentante legale dell'impresa proprietaria del veicolo, è certamente il primo interessato dagli effetti economico-produttivi della manomissione, poiché con essa ha potuto eludere i limiti di velocità e le norme limitative degli orari di guida fissati a tutela dei lavoratori, così incrementando la produttività dell'impresa .
6. Il terzo motivo, sulla lamentata mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. relativo al proscioglimento per particolare tenuità del fatto, è inammissibile essendo la decisione impugnata adeguatamente motivata dalla pericolosità derivante dal sabotaggio dei sistemi di sicurezza, sia per il lavoratore conducente del mezzo che per gli altri utenti della strada.
7. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.