Infortunio mortale per inalazione di gas nella centrale termoelettrica
Cassazione Penale, Sez. 4, 17 settembre 2019, n. 38380
Infortunio mortale per inalazione di gas nella centrale termoelettrica: mancata bonifica preventiva, mancata chiusura dell'altoforno, mancata predisposizione di rapide via di fuga
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38380 Anno 2019
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE
Data Udienza: 15/02/2019
1. La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 22 novembre 2017, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito del dibattimento il 12 dicembre 2012 dal Tribunale di Taranto, appellata (anche) dagli imputati, sentenza con cui, per quanto in questa sede rileva, A.A., P.M., F.V. e M.A. sono stati ritenuti responsabili, in cooperazione colposa tra di loro, dell'omicidio colposo di AN.MI., con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 18 aprile 2006, e, in conseguenza, concesse ad A.A., ad M.A. e a F.V. le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed esclusa la recidiva contestata a P.M., condannati alla pena stimata di giustizia (due anni di reclusione, pena sospesa e non menzione, per A.A., M.A. e F.V.; due anni e sei mesi di reclusione per P.M.), oltre al risarcimento dei danni a favore delle parti civili, con assegnazione di somma a titolo di provvisionale, ebbene, riconosciute anche a P.M. le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti, ha ridotto nei suoi confronti la sanzione (a due anni di reclusione).
2. La vittima, dipendente della ditta s.r.l. C.M.T. ed in servizio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto dell'ILVA s.p.a., stava lavorando nell'area batteria - lato uscita - della centrale termoelettrica presso il collettore principale di distribuzione del gas AFO (si tratta di una miscela, molto pericolosa e persino potenzialmente mortale in caso di inalazione, di carbonio, anidride carbonica, idrogeno, ossigeno ed azoto, che viene utilizzata per l'alimentazione di forni e caldaie). In particolare, il compito di AN.MI. il 18 aprile 2006 era quello di svitare i dadi di serraggio di tubi di grande diametro che viaggiavano, su appositi sostegni, a circa venti metri di altezza dal suolo, per inserire dischi che isolassero il tratto di tubazione compreso tra due determinate valvole: ciò in quanto l'ILVA s.p.a. aveva appaltato alla ditta C.M.T. i lavori di modifica e di ammodernamento della rete di distribuzione del gas AFO nel tratto compreso, appunto, tra una determinata valvola presso l'altoforno dove avveniva la combustione e le valvole, dette "a saracinesca", in uscita dalle batterie dei forni coke, oltre che la sostituzione di alcune valvole, di tipo sia a saracinesca che "ad occhiale"; la ditta C.M.T. aveva subappaltato parte dei lavori alla s.a.s. S.M.I. (acronimo di Socieè Montaggi Industriali) di Livorno.
Preliminare ai lavori da svolgersi qual giorno da parte della C.M.T. era chiudere, da parte del personale dell'ILVA, due valvole relative al tratto della tubazione interessato ai lavori di modifica e di ammodernamento e bonificare con azoto il tronco in questione: quindi il personale della C.M.T., e, dunque, anche AN.MI., doveva provvedere ad operare nel tratto interessato inserendo, ad un certo punto della tubazione, alcuni pesanti dischi di metallo del diametro del tubo, in modo da occluderlo, dischi che venivano calati dall'alto attraverso un'apparecchiatura di sollevamento, previo svitamento parziale dei numerosi dadi di serraggio dei tubi per consentire l'inserimento.
Durante le fasi di lavoro che si sono descritte, essendo costantemente in funzione l'altoforno, si aveva inevitabilmente una fuoriuscita di gas nell'ambiente circostante, sicché era necessario, a protezione delle vie respiratorie, che i lavoratori addetti a tali mansioni fossero provvisti di maschere facciali a tenute collegate con tubazioni flessibili a bombole di ossigeno, costituenti dispostivi di protezione individuale proprio contro i rischio di intossicazione e di asfissia da gas AFO. Maschere che è risultato essere state, in effetti, fornite dalla ILVA alla C.M.T. in numero adeguato ed in ottime condizioni di funzionamento, fatta salva la mancanza, secondo quanto previsto dal manuale della casa produttrice ("Spasciani" s.p.a.), di una piccola bombola della capacità di 2-4 litri, che avrebbe permesso ai lavoratori in caso di necessità di allontanarsi dalla zona contaminata in autonomia e sicurezza, non potendo portarsi addosso in tale evenienza la pesante bombola principale di 40 litri; tale bomboletta supplementare sarebbe dovuta servire anche nel caso di ipotetica ostruzione della manichetta collegata alla bombola principale.
Ciò posto, è risultato sia documentalmente (tabulati telefonici) che attraverso testimonianze che quel giorno AN.MI. durante l'attività lavorativa si era ripetutamente tolto, o comunque scostato, dal viso la maschera per effettuare e per ricevere numerose telefonate con il cellulare, cosi esponendosi al gas AFO con elevata concentrazione di monossido di carbonio, che aveva respirato, tanto da intossicarsi e in conseguenza, alle ore 16.30 circa, da perdere i sensi. Soccorso dai colleghi, attesa la peculiarità della postazione di lavoro, cioè un pianerottolo in grigliato metallico di anguste dimensioni, collocato, su sostegni, a circa venti metri di altezza dal suolo, pianerottolo provvisto di una scala ma senza vie rapide di fuga, si era ritenuto necessario da parte dei compagni, improvvisatisi soccorritori, mentre l'infortunato, privo di sensi, continuava a rimanere nella zona in cui fuoriusciva il gas, reperire tavoloni di legno, issarli sopra i grossi tubi sospesi per improvvisare una passarella ove camminare per trasportare il compagno al piano di campagna ove era giunta l'ambulanza: AN.MI. però giungeva morto all'ospedale.
L'autopsia accertava che il decesso era avvenuto per intossicazione acuta da monossido di carbonio, con un valore di carbossiemoglobina del 72 %, a fronte di un limite massimo di esposizione per l'uomo del 5 %. Più colleghi di AN.MI. che gli aveva prestato soccorso dovevano essere ricoverati per intossicazione, da cui fortunatamente si riprendevano.
3. Tanto premesso, gli odierni ricorrenti sono stati riconosciuti responsabili di omicidio colposo da parte dei giudici di merito nelle seguenti qualità di garanti:
A.A. - capo cantiere preposto della ditta CMT;
P.M. - datore di lavoro della vittima, titolare della s.a.s. S.M.I.;
F.V. - responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza della ditta s.r.l. C.M.T.;
M.A. - capo reparto ILVA;
tutti, per le ragioni che in prosieguo si esamineranno, confrontandole con i motivi di ricorso, nel "considerato in diritto".
4. Ricorrono per la cassazione della sentenza, tramite difensore, gli imputati A.A., P.M., F.V. e M.A., affidandosi a plurimi motivi.
Va premesso che tutte le impugnazioni sottolineano la estrema imprudenza posta in essere dal lavoratore deceduto e consistita nel togliersi o, quantomeno, nello scostarsi molte volte nel corso della giornata lavorativa la maschera per parlare al cellulare, pur in presenza di emissione di gas, riconducendo la stessa ad un comportamento abnorme della vittima, interruttivo del nesso di causalità.
5. Il ricorso di A.A. (avv. Fabrizio L. del Foro di Taranto), capo cantiere e preposto della ditta C.M.T., è affidato a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 40-589 e 132-133 cod. pen.) e difetto di motivazione.
5.1. Sotto un primo profilo, si censura la struttura della sentenza di secondo grado, che ripercorrerebbe pedissequamente quella del Tribunale senza dare risposta alle questioni poste con l'appello. Si registrerebbero inoltre: travisamento delle risultanze processuali; giustificazione della decisione mediante richiamo di massima di esperienza in contrasto con il senso comune; affermazione di penale responsabilità in base a mere congettura accusatorie prive di riscontri, tanto che dal testo della motivazione sarebbe impossibile ricostruire il percorso logico in effetti seguito dai decidenti.
Si sottolinea in modo particolare la gravissima imprudenza posta in essere della vittima, che pure aveva un ruolo di responsabilità (caposquadra), era esperto e, secondo il ricorrente, era consapevole del pericolo, nel togliersi ripetutamente la maschera per telefonare, specialmente in rapporto alla posizione dell'A.A. il quale, come capo-cantiere [preposto della ditta C.M.T.] aveva adottato tutte le misure necessarie alla salvaguardia dei lavoratori; peraltro impropria risulta essere la contestazione relativa alla mancata predisposizione di una via di fuga trattandosi, nel caso di specie, di un luogo aperto e conosciuto dai dipendenti» (così alla p. 3 del ricorso).
Richiamati i compiti del preposto, tra cui quello di vigilare sul rispetto delle misura di sicurezza, si rammenta che A.A. «ha sempre svolto egregiamente il suo compito, come è dimostrato dalle dichiarazioni spontanee rese da tutti i soggetti presenti sul luogo dell'infortunio. I signori Z., D., F. e B., infatti, hanno dichiarato di utilizzare quotidianamente sia i dispositivi di protezione individuale (nella fattispecie le maschere antigas dotate di bombola ad ossigeno), sia i rilevatori acustico- luminosi di gas C02. Ma vi è di più: detta circostanza è stata rilevata dagli Ufficiali di P.G. (... alla p. 4 del ricorso), sicché non si comprenderebbe dove si fondi una responsabilità del ricorrente per culpa in vigilando.
In definitiva, la vittima avrebbe posto in essere una condotta che si ritiene essere abnorme, esorbitante dalle direttive che gli erano state impartite, imprevedibile, tale, insomma, da interrompere il nesso di causalità tra il comportamento del ricorrente e l'infortunio occorso, in pratica auto-cagionato.
5.2. Sotto l'ulteriore profilo si lamenta mancanza di motivazione circa la pena in concreto prescelta, non rispettosa di quanto prescritto dagli artt. 132¬133 cod. pen. e che ha trascurato la condotta della vittima che, con il suo comportamento, ha fornito un contributo causale indispensabile all'evento.
6. Il ricorso di P.M. (avv. Nicola G. del Foro di Livorno), datore di lavoro della persona offesa e titolare della s.a.s. Società Montaggi Industriali, cui la s.r.l. C.M.T., da cui dipendeva la vittima, aveva subappaltato parte dei lavori, è incentrato su tre motivi con i quali si denunziano promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale.
6.1. Con il primo motivo censura plurime violazioni di legge (artt. 375 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, 12, comma 1, e 43, commi 3, 4 e 5 del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626) in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nell'ascrivere il reato a P.M. in qualità di titolare della S.M.I. s.a.s., rivedicandone, invece, la totale estraneità ai fatti.
P.M. non avrebbe rivestito nei confronti di AN.MI. la qualifica di datore di lavoro e non avrebbe avuto la relativa posizione di garanzia, essendo l'infortunato dipendente della C.M.T. s.r.l. (come di legge alla p. 1 della sentenza impugnata), che aveva ricevuto un appalto dall'ILVA, e non della S.M.I., incombendo sulla s.p.a. ILVA il compito di bonificare il tronco delle tubazioni oggetti di lavori e alla C.M.T. quello di provvedere alle riparazioni. La S.M.I. sarebbe dovuta intervenire solo successivamente alle riparazioni da effettuare sulla tubature oggetto di intervento e soltanto per verificare l'esatta esecuzione della saldature dei tubi stessi. La segnalata circostanza sarebbe rafforzata dal rilievo che (come si legge alla p. 3 della sentenza impugnata) nessun preposto della S.M.I. era presente nel cantiere, nessun addetto della S.M.I. era indicato nell'autorizzazione all'accesso agli impianti o in qualunque altro documento ufficiale dell'ILVA, pur essendo fisicamente presenti all'Interno (p. 13 della sentenza del Tribunale). Si valuta criticamente il capo di imputazione e la sentenza del Tribunale (p. 15) nella parte in cui si legge che P.M. era intervenuto con la sua ditta S.M.I. in modo misterioso e che sarebbe "indecifrabile" il ruolo di tale società.
Inoltre, ad avviso del ricorrente, la delega di funzioni tra C.M.T. s.r.l., cui era stato affidata l'appalto, e s.a.s. S.M.I. risulterebbe meramente formale e non fattuale (pp. 8-11 sentenza) e, dunque, non liberatoria per la delegante C.M.T.
6.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 589 cod. pen. ed ulteriormente degli arti. 375 del d.P.R. n. 547 del 1955, 12, comma 1, e 43, commi 3, 4 e 5 del d. lgs. n. 626 del 1994, in quanto la responsabilità dell'accaduto sarebbe da attribuire alla s.p.a. ILVA, sia per non avere fornito i sistemi di protezione completi, essendo essi privi della bombola aggiuntiva rispetto a quella principale, della capacità di 2-4 litri, sia per non avere correttamente bonificato con azoto il tratto di tubazione sul quale intervenire; non senza trascurare la emersa inadeguatezza del piano operativo di sicurezza (acronimo: P.O.S.) redatto da C.M.T. (p. 5 della sentenza impugnata).
Inoltre, il mancato apprestamento di altri presidi di sicurezza (non perfetta tenuta delle valvole, causato dal non essere le guarnizioni sostituite da tempo; mancato bloccaggio dell'altoforno; mancanza di vie di fuga) e la condotta gravemente colposa delle stesso AN.MI., che ha effettuato, togliendosi la maschera, ben 29 telefonate, 6 della quali peraltro con l'imputato A.A., titolare della C.M.T., inducono, secondo il ricorrente, a «chiedersi [...] quale responsabilità possa essere ascritta al P.M. quale titolare della SMI s.a.s. per l'inosservanza di misure di sicurezza cui non era tenuto, su lavoratori di cui non era datore di lavoro, sulla fornitura di strumenti di salvaguardia cui non era obbligato, sulla predisposizione di un cantiere in sicurezza espressamente a carico di altra e diversa società. Nessuna [...]> (così alla p. 8 del ricorso).
6.3. Con l'ultimo motivo il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio (artt. 132 e 62-bis cod. pen.), in particolare della pena, che si afferma essere di due anni e sei mesi, pena che sarebbe eccessiva e troppo distante dal minimo, oltre che iniqua rispetto a quella applicata ai coimputati.
Ingiusto ed illegittimo sarebbe, infine, il diniego delle attenuanti generiche.
7. Il ricorso di F.V. (avv. Chiara S. del Foro di Lecce), responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza della ditta s.r.l. C.M.T., è strutturato su due motivi, con i quali si denunzia violazione di legge (entrambi) e difetto motivazionale.
7.1. Premesso che i Giudici di merito non si sarebbero soffermati sui profili di ascrivibilità colposa a F.V. né sulla riferibilità causale dell'evento résulle gravi mancanze che hanno contraddistinto la condotta della vittima, limitandosi ad affermare che l'imputato avrebbe redatto un P.O.S. inadeguato senza descrivere la condotta ed il nesso causale con la morte di AN.MI., trascurando elementi favorevoli alla difesa, e che la condanna - per reato omissivo improprio - non sarebbe basata su un giudizio di alta probabili logica, si assume la violazione degli artt. 113 e 589 cod. pen., 4, lett. a) e b), 21 e 22 del d. lgs. 626 del 1994.
In particolare, la sentenza di secondo grado (alle pp. 25-26) si limiterebbe a riproporre gli argomenti di quella del Tribunale, senza valutare, ad avviso del ricorrente, le doglianze contenute nell'atto di appello.
Si evidenzia che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione risponde dell'evento dannoso solo nel caso in cui abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia omesso la segnalazione di una situazione di pericolo o di adottare una misura prevenzionale, comportamento da cui sia derivato l'evento.
Si sottolinea al riguardo che F.V. non soltanto ha redatto a regola il P.O.S. ma ha anche tenuto correttamente i corsi teorico-pratici, come risulta anche dalla documentazione firmata da AN.MI., che il giorno dell'infortunio ha contravvenuto a tutti gli obblighi di collaborazione alla realizzazione della sicurezza gravanti sul dipendente, in quanto, come emerso dall'istruttoria, i dispositivi di protezione individuale erano stati forniti e funzionavano regolarmente ma AN.MI. si è più volte tolto la maschera o, quantomeno, la ha sollevata, facendo entrare gas (come ritenuto dal consulente del P.M.) per fare e per ricevere molte telefonate, sette della quali nell'ultima ora prima di svenire, commettendo così una gravissima imprudenza costituente - si ritiene dal ricorrente - fattore causale eccezionale e tale da solo da determinare l'evento.
Peraltro, AN.MI., in quanto capo squadra, non solo conosceva le prescrizioni ma non doveva agire direttamente sul tubo, essendo suo compito quello di sorvegliare gli altri operai.
Si pone in luce anche che i tecnici della A.S.L. in fase di indagine non hanno ipotizzato alcuna responsabilitàdi F.V., ma di altri soggetti-garanti.
7.2. In ogni caso - si assume - il reato sarebbe prescritto dopo dieci anni dalla commissione del fatto cioèprima della pronunzia della sentenza impugnata.
Non ricorrerebbero, infine, ad avviso del ricorrente la condizioni per confermare le statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.
8. Il ricorso di M.A. (avv. Giuseppe D. del Foro di Taranto), capo reparto dell'ILVA di Taranto, è affidato a sette motivi, con cui denunzia sia violazione di legge sia difetto motivazionale.
8.1. Con il primo motivo, in particolare, censura la violazione del principio della responsabilità personale posto dall'art. 27 Cost.
Dalle poche righe dedicate alla posizione di M.A., alle pp. da 21 a 25 della sentenza impugnata, non emergerebbe alcuna condotta colpevole specificamente riconducibile allo stesso, che era il capo reparto energia, vapore, aria e gas dell'ILVA di Taranto, privo di qualsiasi delega che lo possa accostare alla figura datoriale, mentre si farebbe confusione di ruoli e di responsabilità rispetto alla posizione dei coimputati A.L. (sostanzialmente datore di lavoro per delega) e A.DL. (tecnico dell'area energia e manutenzione meccanica), entrambi dipendenti ILVA, trattandosi congiuntamente (in maniera che si stima erronea) le tre posizioni A.L. - A.DL. - M.A.; si pone in luce come nella sentenza impugnata si adoperi impropriamente l'espressione "stazione appaltante", che è estranea al novero penalistico delle responsabilità che sono necessariamente individuali.
E' un passaggio - che si stima sibillino - a p. 17 della sentenza impugnata consentirebbe di attribuire ad M.A., atteso il suo modesto mansionario, la responsabilità per non avere bloccato l'altoforno, decisione politico-produttiva chiaramente esulante dalle limitate competenze del ricorrente.
8.2. Con il secondo motivo ci si duole della mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla responsabilità di M.A. fondata sull'art. 113 cod. pen. in assenza di elementi che specifichino la porzione di condotta censurata.
Richiamata la ratio della norma di cui all'art. 113 cod. pen., si osserva che dopo due gradi di merito non si comprende a quale titolo l'imputato sia stato processato per omicidio colposo e poi condannato e quale azione o frazione di azione colpevole gli sia addebitabile, sembrando che la Corte di merito non abbia fatto alcuna luce nè distinzione circa i ruoli dei tre (M.A., A.L. e A.DL.), peraltro condannati tutti per cooperazione in omicidio colposo ad identica pena, con "piatto" riconoscimento a tutti di generiche equivalenti.
8.3. Con il terzo motivo si lamenta applicazione in malam partem nei confronti dell'imputato di norme entrate in vigore dopo il fatto.
Infatti, alle pp. 8-11 della sentenza del Tribunale, richiamata in toto dalla Corte di appello, si richiama espressamente il d. lgs. n 81 del 2008, che è entrato in vigore dopo il fatto, che risale al 18 aprile 2006.
Non essendo l'imputato né titolare della ditta appaltatrice né titolare della ditta appaltante né delegato dell'una o dell'altra né datore di lavoro ma un semplice capo squadra con mansioni intermedie tra gli operai ed i dirigenti, non gli si può addossare - si ritiene - la responsabilità, che dipende dal vertice aziendale, di far lavorare i dipendenti in un ambiente saturo di gas anziché bloccare l'altoforno e così sospendere in radice l'afflusso di gas.
8.4. L'ulteriore motivo di impugnazione ha ad oggetto la mancanza di motivazione circa le cause effettive della morte di AN.MI..
Partendo dal presupposto che le due uniche fonti del sinistro mortale furono la determinazione aziendale di far lavorare gli operai in ambienti saturi di gas a seguito della scelta di non bloccare l'altoforno e l'utilizzo a dir poco improprio della maschera da parte della vittima, che se la tolse o la sollevi per telefonare più volte, si osserva che la sentenza impugnata si concentra su carenze delle vie di fuga e sulla presenza di mascherine di ossigeno mobili, senza tenere conto che si tratta di incombenze che sarebbero spettate alla ditta appaltatrice, cui era estraneo l'M.A., capo reparto dipendente dell'ILVA. Essendo, tuttavia, probabile, secondo il ricorrente, che AN.MI. stramazzò al suolo verosimilmente morto, ogni discettazione sulla idoneità delle vie di fuga e sull'uso di mascherine mobili di ossigeno perderebbe di significato, riguardando comportamenti post mortem senza efficacia eziologica: e, in caso di dubbio sul punto, occorrerebbe annullare la sentenza affinché il Giudice di merito accerti il momento del decesso.
I residui addebiti di mancanza di verifica e di controllo sarebbero, ma indistintamente, rivolti (alla p. 23 della sentenza impugnata) ai tre imputati M.A., A.L. e A.DL..
8.5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia erronea applicazione dell'art. 7 del d. lgs. n. 626 del 1994 e, nel contempo, mancanza di motivazione quanto alla individuazione del soggetto "datore di lavoro" tenuti agli obblighi di protezione dei lavoratori e di collaborazione tra più datori di lavoro, in quanto AN.MI. era dipendente della appaltatrice ditta C.M.T. e non gè dell'ILVA, ditta committente di cui M.A. era un dipendente privo di qualifica datoriale.
Si richiama al riguardo documentazione acquisita agli atti, che sarebbe stata del tutto trascurata dai Giudici di merito, da cui risulta lo sforzo di ILVA nell'adempiere agli obblighi di protezione e nell'informare C.M.T. su tutti i rischi specifici e l'avvenuta consegna dei lavori alla C.M.T. in persona di A.A..
8.6. L'ulteriore motivo attiene alla mancata valutazione in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, che erano state chieste dalla difese in appello, avendo trascurato la Corte territoriale gli elementi ex art. 133 cod. pen., quali l'eè avanzata dell'imputato, la sua incensuratezza e la irreprensibile condotta di vita.
8.7. Con l'ultimo motivo si denunzia la nullità della sentenza per essere stato l'imputato nei gradi di merito difeso dallo stesso avvocato che ha assistito Alfredo D. ed A.L., con palese violazione del diritto di difesa del ricorrente, attesa la incompatibilità tra le posizioni degli imputati, essendo i coimputati in posizione gerarchicamente sovraordinata a M.A., senza poter sviluppare, quindi, autonomi motivi che avrebbero potuto in tesi danneggiare gli altri due. Tale incompatibilità difensiva, non rilevata dai Giudici di merito, avrebbe causato sostanziale carenza di difesa, sanzionata dall'ordinamento - si ritiene da parte del ricorrente - con la nullità.
[panel]Considerato in diritto
1. I ricorsi di A.A., P.M. e F.V. sono infondati; merita invece, accoglimento quello nell'interesse di M.A..
1.1. Una prima, doverosa, premessa, attiene al tema della prescrizione, invocata dalla difesa di F.V. con il secondo motivo.
La questione è destituita di fondamento.
Infatti, fermo che al momento della commissione del fatto (18 aprile 2006), la pena edittale massima prevista dal legislatore per l'omicidio colposo aggravato da violazioni antinfortunistiche era di cinque anni e che si applica, evidentemente, la disciplina sulla prescrizione successiva alla entrata in vigore della legge cd. ex-Cirielli (legge 5 dicembre 2005, n. 251, in vigore dall'8 dicembre 2005), si rammenta che, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., <La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente ai massimo della pena edittale stabilito dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto [...]> (art. 157, comma 1, cod. pen.). I sei anni sono, poi, raddoppiati ai sensi dell'art. 157, comma 6, cod. pen. ed ulteriormente aumentati di un quarto per effetto dell'evento interruttivo, ex artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, cod. pen., e, così, sino a quindici anni (non dieci, come sostiene erroneamente il ricorrente): in conseguenza, la prescrizione maturata non prima del 14 aprile 2021.
1.2. Una seconda, necessaria, premessa va operata in relazione al preteso deficit motivazionale, per cosi dire, strutturale preliminarmente denunziato dalla difesa A.A., per quanto con argomentazioni meramente assertive ed apodittiche (con riferimento a travisamenti, sia pure non dimostrati, a richiami di massime di esperienza che tali non sarebbero e ad indecifrabilità del tessuto argomentativo della sentenza di appello: p. 2 del relativo ricorso).
1.2.1. E' ben noto, infatti, che le decisioni conformi di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi a vicenda: infatti, secondo tradizionale e risalente insegnamento della S.C., da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi, «il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile> (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformiè, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti ed altri, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224079; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497; recentemente, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617).
1.2.2. Ciò posto, è opportuno precisare, poiché, accanto ad alcune denunziate violazioni di legge, i ricorsi in esame censurano, in larga parte, difetto di motivazione, che è ben noto che, nell'esaminare le doglianze attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, particolarmente rigorosi sono i limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito (cfr., a mero titolo di esempio, ex plurimis, le considerazioni svolte nella parte motiva della sentenze di Sez. 4 n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636, specc. ai punti nn. 4.1. e 4.2.).
Ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne ré la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento operato dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:
a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Con la precisazione, quanto all'illogica della motivazione, come vizio denunciabile, che deve essere evidente ("manifesta illogicità") cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le incongruenze minime e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico ed adeguato.
In altri termini, l'illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore (non modificata dalla novella sul testo dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. a e b), a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibili di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Inoltre, il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica, come si è detto con espressione particolarmente efficace, "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa (ovvero ad altri che devono essere specificamente indicati nel ricorso) ed alla conseguente valutazione effettuata dal Giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante ed incompatibile con i principi della logica.
Sicché, in sintesi, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia:
A) sia "effettiva", non già meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione;
B) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
C) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da incongruenze insormontabili tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
D) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione: c.d. autosufficienza dell'impugnazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
Nel vigente ordinamento, infatti, alla Corte di cassazione non è consentito procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli operati dal giudice del merito; così come nonèconsentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito: infatti al Giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione del fatti, ipoteticamente preferibili rispetto a quelli adottati dal Giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, in quanto un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte di legittimità in un ulteriore giudice del fatto.
Ed è appena il caso di rammentare che dinanzi ad doppia pronuncia di eguale segno, c.d. "doppia conforme", come nel caso di specie, in cui l'unica modifica di quanto statuito dal Tribunale ad opera della Corte di appello è consistita nel riconoscimento delle attenuanti generiche e nella esclusione della recidiva, con riduzione di pena, il vizio di travisamento della prova (nell'accezione di vizio di tale gravità e centralità da scardinare il ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio non considerato ovvero alterato quanto alla sua portata informativa, secondo la nozione pacificamente accolta nella giurisprudenza di legittimità: v., tra le numerose, Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207) pii» essere rilevato in sede di legittimità soltanto nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Invero, sebbene in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della richiamata legge n. 46 del 2006, risulta sindacabile il vizio di travisamento della prova (che sia desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati dal ricorrente), travisamento che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo o si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il Giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; oltre alle gè citate Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207).
E' doveroso, dunque, prendere atto che nel caso di specie la Corte di appello ha riesaminato lo stesso identico materiale probatorio sottoposto al Tribunale, senza operare richiami a dati probatori non esaminati dal primo giudice né introdurne di nuovi, e che, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione della sussistenza di penale responsabilità di tutti gli imputati.
Sviluppando i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata non contenga alcun travisamento della prova o dei fatti e che, sotto il profilo del denunziato, sotto plurimi profili, difetto motivazionale, regga al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, per tutte le ragioni che via via si illustreranno in riferimento alle singole osservazioni svolte dalle difese.
Risulta, dunque, destituita di ogni fondamento la - peraltro genericissima - evocazione di un preteso travisamento da parte della difesa A.A. (p. 2 del relativo ricorso).
Quanto alle censurate violazioni di legge, essendo nella concreta struttura dei ricorsi per lo più denunziate promiscuamente rispetto ai dedotti difetti motivazionali, si dirà di ciascuna di esse in prosieguo, affrontando il merito delle singole posizioni.
1.3. Ancora una premessa, utile all'inquadramento di tutti i ricorsi.
I Giudici di merito hanno escluso, con motivazione analitica, congrua e logica, la abnormità del comportamento oggettivamente incauto della vittima, avendo spiegato: sia che la stessa era stata male formata ed informata del pericolo; sia che il punto in cui i lavoratori si toglievano la maschera era troppo vicino - soli quattro metri - al gas, di cui era ancora saturo, pur se collocato all'aperto, e ciò non per colpa dei lavoratori, quattro dei quali avevano avuto lo stesso giorno disturbi, può meno gravi, a causa della inalazione di gas; sia che AN.MI. era stato indotta ad usare il telefono anche per avere ricevuto chiamate dal proprio capo cantiere A.A. (pp. 4-7 e 13-14 della sentenza del Tribunale e 21-22 e 25-26 di quella impugnata).
Ciò posto, si passi ad affrontare le impugnazioni.
2. Ricorso nell'interesse di A.A., capo cantiere e preposto della ditta C.M.T.
2.1. A.A. è stato riconosciuto responsabile dai Giudici di merito poiché, nella qualità indicata, ha trascurato la predisposizione di adeguate vie di fuga ed ha sottovalutato i rischi di togliersi la maschera. Si legge al riguardo nelle sentenze di merito:
«A.A., nel corso dell'esame, ha riconosciuto espressamente che era pienamente consapevole che l'impianto non era stato messo in sicurezza dalla committente, ponendo egli stesso un'alternativa ineluttabile tra maschere funzionanti o morte sicura; e che era a conoscenza, quando aveva [lo stesso A.A.] eseguito le sei telefonate a AN.MI. [tra le tante chiamate ricostruite alla p. 4 della decisione del Tribunale], che la vittima si trovava in prossimità della tubazione e che necessariamente avrebbe dovuto togliersi la maschera per rispondere. Avrebbe dovuto dunque impedire lo svolgimento dei lavori in quelle condizioni anche tenuto conto di quanto riferito dai testi Z. e R. secondo i quali non era stata svolta alcuna attività formativa specifica riguardante l'utilizzo delle maschere e, più in generale, l'esecuzione di lavori simili se non dopo la morte del AN.MI.> (così alle pp. 4, 7 e 14 della sentenza di primo grado).
Le riferite considerazioni vengono ribadite alle pp. 24-25 della sentenza impugnata, ove si sottolinea in modo particolare l'assenza totale di vie di fuga, dette anche vie di primo intervento, e la consapevole partecipazione proprio di A.A., per conto della C.M.T. s.r.l. ad una riunione, tenutasi il 14 aprile 2006, conclusa con l'impegno - poi in concreto non rispettato - che i lavori sarebbero iniziati soltanto previa realizzazione delle opportune opere di prevenzione al fine di potere eseguire le opere in totale sicurezza.
2.2. In conclusione, non solo non si registrano violazioni di legge, né vizio della motivazione, che risulta adeguata, logica e persuasiva, ma il ricorrente, a ben vedere, non si confronta puntualmente con la riferita giustificazione, che in sostanza elude invocando indimostrati travisamenti e l'interruzione del nesso di causalità per effetto del comportamento della vittima, comportamento che, invece, come si è visto,èstato correttamente ritenuto non abnorme.
3. Ricorso nell'interesse di P.M., titolare della S.M.I.
3.1. Il Collegio prende atto che il ricorso nell'interesse di P.M. è la mera trasposizione testuale dell'appello, nemmeno aggiornato (v. pp. 8-9 del ricorso) alle modifiche migliorative apportate dalla Corte di appello, la quale, come si è detto (v. punto n. 1 del "ritenuto in fatto"), ha ridotto la pena da due anni e sei mesi a due anni, come gli altri imputati, concedendo le attenuanti generiche che il ricorrente, inspiegabilmente, invece assume essere negate.
3.2.In ogni caso, quanto all'an della responsabilità, alle pp. 26 della sentenza impugnata e alle pp. 13-15 di quella di primo grado si è - logicamente - valorizzata l'accertata presenza all'interno del cantiere di dipendenti della s.a.s. S.M.I., pur non autorizzati all'ingresso, senza che la società figuri in alcun documento ufficiale dell'ILVA e, soprattutto, la circostanza che la S.M.I. si era contrattualmente impegnata ad assumere a proprio carico la direzione dei lavori, con organizzazione del cantiere, nomina del responsabile del servizio di sicurezza e del capocantiere, cura dell'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti per evitare infortuni e presenza costante del responsabile di cantiere e della sicurezza, sollevando la s.r.l. C.M.T. da ogni responsabilità. A ciò si aggiungano le ulteriori, assai rilevanti, puntualizzazioni:
<D'altra parte, non può ritenersi che la SMI potesse rimanere estranea ai lavori di messa in sicurezza dell'impianto sul quale il suo personale specializzato avrebbe dovuto, di lì a poco, procedere alla sostituzione delle valvole [...], posto che si tratta di una lavorazione unica sebbene suddivisibile in più fasi> (cos alla p. 26 della sentenza impugnata);
il piano di gestione delle emergenze redatto dalla S.M.I. e consegnato alle autorità solo dopo l'incidente era del tutto inadeguato poiché riguardava non già un gasdotto ma un albergo (così alla p. 3 della sentenza del Tribunale).
Le trancianti considerazioni da ultimo riferite concorrono alla conferma della valutazione circa la congruità e la correttezza della motivazione della sentenza impugnata: discende l'infondatezza del ricorso.
4. Ricorso nell'interesse di F.V., responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza della ditta s.r.l. C.M.T.
4.1. L'impugnazione di F.V. è strutturata in maniera meramente assertiva, limitandosi a contrapporre alla valutazione conforme dei Giudici di merito una propria, soggettiva, lettura alternativa dei fatti.
4.2.Inoltre, il ricorso ripropone gli argomenti già svolti nell'impugnazione di merito, che hanno trovato adeguata risposta alle pp. 25-26 della sentenza impugnata, ove si legge che il P.O.S. era assolutamente generico, che non conteneva schede di sicurezza, che non faceva alcuna menzione dei nominativi di addetti alla evacuazione dei lavoratori o comunque alle eventuali emergenze in cantiere e che non era stata fatta adeguata formazione da parte di F.V. ai lavoratori, tra i quali AN.MI.. Le medesime considerazioni si rinvengono, con maggiore ampiezza argomentativa, alle pp. 5-8 e 13-14 della sentenza di primo grado, ove si sottolinea - assai significativamente - che la postazione in cui gli operai si toglievano le maschere era del tutto inadeguata in quanto distante soli quattro metri dal punto di fuoriuscita del gas e, quindi, in una zona satura (p. 8) e che i verbali e i documenti concernenti i - pretesi - corsi erano generici non riguardavano i rischi da esposizione al gas (alla p. 6 della sentenza del Tribunale si dà atto che, addirittura, in un determinato passaggio testuale del documento si suggeriva "l'umorismo per migliorare l'ambiente di lavoro").
La sentenza impugnata resiste, quindi, alle censure difensive.
5. Ricorso nell'interesse di M.A., capo reparto e preposto della C.M.T.
Mentre il terzo ed il settimo motivo sono infondati, il primo, il secondo ed il quinto motivo risultano fondati, con assorbimento degli ulteriori (quarto e sesto).
5.1. Partendo da quelli infondati, quanto al terzo motivo, con cui si lamenta l'applicazione in malam partem di norme successivamente entrate in vigore, è pur vero che la sentenza di primo grado fa qualche richiamo al d. lgs. n. 81 del 2008, peraltro non ripetuto nella sentenza di appello, ma si tratta, in realtà, di richiamo a generali principi già vigenti nell'ordinamento e rispetto ai quali vi è continuità normativa tra il d. lgs. 626 del 1994 e il d. lgs. n. 81 del 2008: nihi novi sub sole, dunque.
In relazione al settimo motivo, mediante il quale si contesta una lesione del diritto di difesa per incompatibilità delle posizioni, la Corte di legittimità ha già ritenuto - condivisibilmente - quanto segue: «L’incompatibilità che a norma dell'art. 106, comma 1, cod. proc. pen., vieta l’affidamento della difesa di più imputati a un unico difensore, è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è effettivo, concreto ed attuale, nel senso, cioè, che sussiste un conflitto che rende Impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili, implica una posizione processuale che rende concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa ed è riscontrabile In relazione a specifici atti dei procedimento» (Sez. 5, n. 39449 del 17/05/2018, De Luca e altro, Rv. 273766; in conformità, Sez. 2, n. 10757 del 18/01/2017, H. ed altri, Rv. 269310).
Dovendosi dare applicazione al richiamato principio, si osserva che la impossibilità di proposizione di tesi difensive logicamente inconciliabili non è nemmeno prospettata nel ricorso.
5.2. Passando ad esaminare i motivi, per così dire, "sostanziali" (cioè nn. 1, 2 e 5), essi colgono nel segno.
Le sentenze di merito presentano infatti due gravi, non superabili, aporie.
5.2.l. In primo luogo, la posizione di M.A. è trattata sempre insieme a quelle, non coincidenti, dei coimputati D. e A.L., aventi differenti ruoli e compiti, essendo dipendenti dell'ILVA, uno delegato dal datore di lavoro e l'altro tecnico dell'area energia e manutenzione meccanica, entrambi condannati nello stesso processo con sentenza divenuta irrevocabile (il 25 maggio 2018), non essendo stata proposta impugnazione. Da ciò deriva un primo serio vulnus alla logicità della giustificazione della condanna nei confronti del ricorrente.
5.2.2. Determinante è la seconda considerazione.
Mentre la sentenza impugnata, in maniera piuttosto vaga (alle pp. 23-24), in sostanza chiosando l'editto di accusa, individua gli addebiti nei confronti di M.A. nella violazione degli obblighi di controllo sulla correttezza dei lavori e sulla adeguatezza delle misure di sicurezza apprestate dalla stessa ditta appaltatrice, invece alla p. 13 di quella di primo grado si legge che ad avere determinato l'affermazione di responsabilità - anche - nei confronti del capo reparto dell'ILVA è la constatazione di tre elementi di fatto, cioè: 1) la mancata perfetta bonifica preventiva con azoto; 2) la mancata chiusura dell'altoforno; 3) la mancata predisposizione di rapide via di fuga.
La conclusione cui giungono i Giudici di merito è illogica e non rispettosa della disciplina posta dall'art.413 cod. pen. e merita, dunque, censura.
Le tre condotte (con)causative dell'evento letale addebitate alla responsabilità di M.A. consistono, a ben vedere, in conseguenze di generali scelte economiche e tecniche riconducibili ai vertici di un'azienda di grandi dimensioni, scelte che è impensabile possano essere addebitate ad un semplice capo reparto, che sulle stesse non avrebbe mai potuto influire.
Si rammenta al riguardo che, secondo consolidato orientamento di legittimità, da cui non vi è ragione per discostarsi, in tema di prevenzione di incidenti in cui possono essere coinvolti i lavoratori, il capo-reparto ed il capo-cantiere, le cui posizioni sono assimilabili, sono destinatari dell'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e delle regole di comune prudenza (Sez. 4, n. 16888 del 07/02/2012, Pugliese e altro, Rv. 252373), sicché «Il capo reparto è personalmente tenuto a far adottare ai dipendenti del suo reparto i necessari mezzi di protezione personale adeguati ai tipo di lavoro che devono compiere, svolgendo, a tal fine, specifica attività di vigilanza e di controllo> (così Sez. 3, n. 8528 del 30/07/1981, Pierro, Rv. 150316; nello stesso senso, Sez. 4, n. 1345 del 01/07/1992, dep. 1993, Boano ed altro, Rv. 190334).
Ebbene, l'istruttoria ha fatto emergere (v. p. 7 della sentenza del Tribunale) che la scelta sicura in assoluto sarebbe stata quella di operare ad altoforni spenti ma che le difficoltà tecnico-economiche ad agire in tal modo hanno determinato, nel necessario bilanciamento tra costi e benefici, la opzione aziendale di agire ad altoforno in funzione: scelta certamente legittima ma che avrebbe comportato la necessità di agire con elevatissima prudenza, attesa la inevitabile fuoriuscita dalle giunzioni che venivano aperte di significative quantità di gas ad alto potenziale tossico.
Il coinvolgimento del ricorrente nella responsabilità penale deriva, a ben vedere, da un'errata impostazione originaria della Procura della Repubblica (capo di imputazione sub lett. D), avallata dai decidenti di merito: quella cioè di addebitare al capo reparto condotte derivanti da scelte esulanti dalle competenze dello stesso, mediante ricorso all'Istituto della cooperazione nel delitto colposo.
E' appena il caso di rammentare la nozione di cooperazione del delitto colposo rilevante ex art. 113 cod. pen.: «La cooperazione nei delitto colposo si verifica quando più persone pongono in essere una autonoma condotta, nella reciproca consapevolezza di contribuire con l'azione od omissione altrui alla produzione dell'evento non voluto> (v., tra le numerose, Sez. 4, n. 16978 del 12/02/2013, Porcu e altro, Rv. 255274; in termini, Sez. 4, n. 40205 del 09/07/2004, Bettin, Rv. 229575; in conformità, cfr. Sez. 4, n. 50138 del 21/01/2016, Lo Giudice ed altri, non mass., in motivazione sub n. 2.1. del "considerato in diritto"). Con la precisazione che «Ai fini del riconoscimento della cooperazione nei reato colposo non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta, né la conoscenza dell'identità delle persone che cooperano, ma è sufficiente la coscienza dell'altrui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza del coinvolgimento di altri soggetti in una determinata attività, fermo restando che la condotta cooperativa dell'agente deve, in ogni caso, fornire un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell'evento, non voluto da parte dei soggetti tenuti al rispetto delle norme cautelari» (così Sez. F, n. 41158 del 25/08/2015, P.G. in proc. E. e altri, Rv. 264885; in termini, Sez. 4, n. 6215 del 10/12/2009, dep. 2010, Pappaci e altri, Rv. 246420).
Facendo applicazione di tale principio al caso di specie, deve ritenersi che, limitatamente alla posizione in esame, non correttamente sono stati ritenuti sussistenti nel caso concreto da parte dei Giudici di merito i caratteri propri della cooperazione colposa.
Alla stregua dell'istruttoria, di cui danno atto le sentenze di merito, infatti, non emerge una finalità condivisa dell'agire dei coimputati, con i vari livelli di responsabilità rivestiti, che possa dirsi in qualche modo comune al ricorrente, né un intreccio cooperativo tra gli imputati che possa coinvolgere M.A. e nemmeno una convergenza dei rispettivi contributi all'incedere di una comune procedura in corso. Non vi è, in definitiva, un comune coinvolgimento nella gestione del rischio, registrandosi, al contrario, un evento finale luttuoso che è frutto, secondo quanto accertato dai Giudici, della coincidenza di più azioni od omissioni riconducibili ad altri coimputati, scisse però da qualsiasi vincolo soggettivo rispetto alla posizione di M.A..
In altre parole, l'applicazione dell'art. 113 cod. pen. (che ha funzione estensiva dell'incriminazione coinvolgendo anche condotte, di per, sé atipiche, incomplete o di modesta significatività: v., con speciale chiarezza, Sez. 4, n. 1786 del 02/12/2008, dep. 2009, Tomaccio e altri, Rv. 242566, in motivazione sub n. 3.2.2, pp. 17-18) presuppone - necessariamente - che l'agente sia consapevole dell'agire altrui, circostanza che non è emersa in alcun modo rispetto alla concreta situazione del ricorrente.
Allo stesso risultato liberatorio per l'imputato si giungerebbe, in ogni caso, prendendo le mosse dalla sussistenza di una posizione di garanzia in capo al ricorrente, ponendosi la domanda circa la esigibilità meno in concreto da parte del capo reparto delle condotte che si sono ritenute, in parte qua, causative della morte (e cioè: 1. la mancata perfetta bonifica preventiva con azoto; 2. la mancata chiusura dell'altoforno; 3. la mancata predisposizione di rapide via di fuga).
La risposta che si impone, infatti, è che si tratta di conseguenze di scelte in nessun modo riconducibili all'agire cosciente e consapevole dell'imputato, il quale su di esse non avrebbe potuto influire. Infatti, «In tema di reati colposi, l'agente non può rispondere dei verificarsi dell'evento se, pur titolare di una posizione di garanzia, non disponga dei necessari poteri impeditivi degli eventi dannosi» (Sez. 4, n. 17491 del 29/03/2019, Azienda U.S.L.S. 5 Polesana, Rv. 275875, sia pure in fattispecie non coincidente: v. spec. punto n. 4.3. del "considerato in diritto").
5.3. Discende la decisione in dispositivo.
6. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di M.A., per non avere commesso il fatto.
Devono essere, invece, rigettati i ricorsi di A.A., di P.M. e di F.V..
Gli imputati soccombenti vanno condannati, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento al pagamento delle spese processuali oltre che alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Fiom Cgil Taranto nel giudizio di legittimità, spese che, viste le nota depositata ed alla stregua delle tariffe applicabili, vengono liquidate come da dispositivo.[/panel]
[panel]P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di M.A. per non aver commesso il fatto.
Rigetta i ricorsi di A.A. , P.M. e F.V. che condanna al pagamento al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Fiom Cgil in questo giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Cosi deciso il 15/02/2019.[/panel]