Sicurezza lavoro

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 24101 | 29 Maggio 2018

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 29 Maggio 2018 n. 24101

Crollo del locale officina nel corso dei lavori di realizzazione di un solaio carrabile sopraelevato

Penale Sent. Sez. 4 Num. 24101 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
Data Udienza: 23/03/2018

Fatto

1. La Corte di Appello di Roma, per quanto rileva in questa sede, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo in data 21.01.2011, affermava la penale responsabilità di LG.G. in ordine ai reati di crollo (capo 16) e omicidio colposo (capo 18); concesse le attenuanti generiche equivalenti e ritenuto il concorso formale condannava il predetto alle pene di giustizia; la Corte rideterminava le pene originariamente inflitte nei confronti di T.P. e C.G., in ordine ai reati di cui ai capi 16 e 18 e nei confronti di L.F., che risponde del solo reato di cui al capo 18. La Corte di Appello revocava le statuizioni civili.
Le imputazioni traggono origine dal crollo del locale officina avvenuto nel corso dei lavori di realizzazione di un solaio carrabile sopraelevato, crollo che determinava il decesso di F.F. ed il ferimento di altri lavoratori. Segnatamente, L.F. nella sua qualità di legale rappresentante della committente Natili spa e direttore dei lavori, T.P. quale coordinatore per la sicurezza, C.G. quale progettista architettonico e direttore dei lavori e LG.G. quale progettista strutturale, sono chiamati a rispondere in cooperazione tra loro, con condotte autonome e nelle rispettive qualità, dei richiamati reati, per colpa generica, specifica e per non aver evitato la presenza di lavoratori al di sotto del solaio in costruzione, come prescritto dalle norme antinfortunistiche.
Il Collegio chiariva che non ricorrevano i presupposti per il rinnovo dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., alla luce dell'elaborato peritale acquisito in sede di incidente probatorio. Confermava l'affermazione di responsabilità di L.F., T.P. e C.G.. In accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, in riforma della pronuncia assolutoria del primo giudice, affermava la responsabilità anche del tecnico strutturista incaricato della realizzazione del progetto. Il Collegio rilevava che la responsabilità dell'imputato LG.G. emergeva dalla perizia svolta in incidente probatorio; considerava che era emerso che i calcoli utilizzati nel cantiere erano quelli redatti dal progettista LG.G.; e sottolineava che i testi escussi avevano riferito la circostanza relativa alla fisica presenza di LG.G. nel cantiere, fino a pochi giorni prima del crollo.
2. Avverso la citata sentenza della Corte di Appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione L.F., T.P., C.G. e LG.G., a mezzo dei difensori.
3. L.F. premette che le valutazioni espresse dalla Corte di Appello, rispetto alle cause del crollo, individuate nella errata progettazione del nodo trave pilastro da parte dell'ing. LG.G., modificano il quadro logico della decisione.
Ciò posto deduce il vizio motivazionale, osservando che la Corte di Appello ha erroneamente attribuito al L.F. anche il reato di disastro colposo di cui al capo 16, fattispecie non contestata al predetto imputato.
L'esponente considera che la Corte di Appello ha affermato che la mancata maturazione del cemento aveva determinato il crollo; osserva che in realtà, in base al crono programma, la posa in opera delle travi preassemblate si era conclusa 27 giorni prima del secondo getto di calcestruzzo. Sottolinea che una volta individuata la causa del crollo nella errata progettazione dello snodo trave-pilastro, il riferimento ai tempi di maturazione del cemento non risulta conferente. Il ricorrente osserva che i periti non hanno trattato il tema della omessa maturazione del calcestruzzo.
Il deducente rileva che, rispetto all'imputazione elevata a carico del L.F., la mancata previsione del rischio di crollo risulta estranea dalla norma prevenzionale asseritamente violata. Sul punto, rileva che l'evento non era prevedibile ex ante.
Sotto altro aspetto, il ricorrente osserva che la mancata apposizione dei puntelli non risulta rilevante rispetto al crollo come verificatosi, una volta condiviso il parere dei periti che hanno individuato l'elemento di criticità della progettazione nella scelta dello snodo trave-pilastro.
Il deducente osserva che illogicamente al L.F. si contesta di non aver verificato, nello svolgimento della funzione di alta vigilanza, che, durante la fase di getto di calcestruzzo per la realizzazione del pavimento industriale, nella officina sottostante fossero sospese le attività e allontanati gli operai. Ciò in quanto il getto venne effettuato in osservanza delle prescrizioni del Piano di sicurezza ed il crollo si verificò il giorno successivo rispetto al getto della soletta.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen. e l'errata dosimetria della pena, posto che la Corte di Appello ha indebitamente attribuito al L.F. anche il reato di disastro colposo di cui al capo 16.
Con il terzo motivo la parte si duole del giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, in rapporto di mera equivalenza sulle aggravanti, osservando che la Corte di Appello ha ignorato il comportamento dell'imputato che si è adoperato perché tutte le parti civili ottenessero l'integrale risarcimento dei danni.
4. T.P. con il primo motivo contesta l'affermazione di responsabilità penale in riferimento al reato di disastro colposo. Osserva di essere stato imputato nella sua qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di un solaio carrabile sopraelevato. La parte si sofferma sui termini di fatto della vicenda e sottolinea che la committenza non voleva interrompere l'attività della officina sottostante, se non per il tempo strettamente necessario; considera che al fine di soddisfare tale esigenze erano stati scelti specifici materiali ad alta presa.
Il ricorrente osserva che i nominati periti hanno chiarito che la struttura sarebbe crollata anche in caso di corretta esecuzione delle fasi relative al getto del calcestruzzo, da parte della ditta incaricata, tenuto conto della errata progettazione del nodo trave pilastro, cioè a dire del punto di congiunzione tra il pilastro (struttura verticale) e la trave (struttura orizzontale).
L'esponente osserva che, rispetto a tale ricostruzione tecnica, non risulta conferente il riferimento effettuato dai giudici di merito alla mancata predisposizione di opere provvisionali, da parte dell'architetto T.P..
A sostegno dell'assunto, il ricorrente richiama le valutazioni dei tecnici, che hanno escluso la necessità che il nuovo solaio dovesse essere puntellato dopo la fase di montaggio. La parte rileva, anzi, che l'installazione di opere provvisionali, su un solaio autoportante precompresso, avrebbe determinato un fenomeno iperstatico con rischio di deformazione della lastra stessa.
L'esponente rileva che la Corte di Appello erroneamente ha affermato che l'opera crollata avesse poche ore di maturazione, posto che le travi preassemblate erano in esercizio, in realtà, da 28 giorni, come confermato anche dal perito, nel corso dell'esame dibattimentale. Considera che nel progetto strutturale a firma dell'ing. LG.G. non è previsto né il numero né il punto ove dovevano essere installati i puntelli.
La parte rileva che la Corte di Appello ha ritenuto l'imputato responsabile di omicidio colposo per omessa vigilanza e, automaticamente, anche per disastro colposo.
Nel ricorso viene denunciata la violazione di legge in riferimento alle norme che delimitano i compiti e le responsabilità del coordinatore per la sicurezza. L'esponente assume che il rischio «crollo» sia eccentrico rispetto alle funzioni del coordinatore, posto che a fronte di un tale rischio è possibile solo fermare l'attività del cantiere. Osserva che la Corte di Appello ha indebitamente fatto riferimento alla non assidua presenza in cantiere del T.P. ed alla sua mancata informazione rispetto ad infiltrazioni di acqua. Il ricorrente rileva che il crollo è stato improvviso, senza alcun segno premonitore. E considera che ove il prevenuto avesse avuto contezza di problemi statici avrebbe immediatamente sospeso tutte le lavorazioni di cantiere.
Il ricorrente richiama il principio di affidamento applicabile nelle attività in equipe, osservando che il professionista può confidare nel fatto che anche gli altri operatori si uniformino ai rispettivi modelli di comportamento, con il limite della riconoscibilità in concreto dell'errore altrui. Ciò posto considera che T.P. non doveva e non poteva conoscere l'errore progettuale relativo alla soletta.
Con il secondo motivo viene dedotta violazione di legge e carenza motivazionale in riferimento all'art. 589 cod. pen.
A sostegno degli assunti la parte si sofferma sulle modalità della vigilanza operata in cantiere, con la nomina dei responsabili per la sicurezza da parte di Euroedilizia, P. e C.. Osserva che il PSC prevedeva lo sgombero dei locali sottostanti durante la fase di getto del solaio; e rileva che T.P. non venne notiziato del giorno di inizio della fase di getto del cemento; e che neppure venne avvisato della presenza di crepe in corrispondenza della parte apicale di una colonna.
Con il terzo motivo l'esponente contesta la valutazione espressa dalla Corte territoriale nel rigettare la richiesta di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale, pure a fronte delle carenze emerse nell'operato dei periti.
5. C.G., dopo aver richiamato le censure affidate al primo motivo di appello, osserva che erroneamente la Corte territoriale ha affermato che il direttore dei lavori C.G. avrebbe dovuto verificare la bontà della progettazione delle opere effettuata da terzi. Al riguardo, la parte deduce l'intervenuta violazione dell'art. 40 cod. pen., per la mancata individuazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento. Rileva che C.G. non aveva il potere di intervenire sulle modalità esecutive del progetto redatto da LG.G.; e sottolinea che quest'ultimo si recò più volte in cantiere, risolvendo le incertezze che erano emerse nel corso dell'esecuzione.
L'esponente osserva che il crollo era inevitabile anche nel caso in cui fossero stati apposti dei puntelli.
Con il secondo motivo viene denunciato il vizio motivazionale.
L'esponente sottolinea che la Corte di Appello ha riconosciuto la responsabilità del progettista strutturale LG.G.; osserva che gli addebiti mossi al richiamato progettista, presente in cantiere sino a pochi giorni prima del crollo, rendono illogica la motivazione allorquando viene genericamente addebitata a C.G. la mancata adozione di contromisure. A margine di tali rilievi, l'esponente contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen.
Con il terzo motivo il ricorrente osserva che al caso in esame deve essere applicata la più favorevole normativa in tema di prescrizione circa il reato di omicidio colposo. Osserva che nel caso non è stata contestata la fattispecie di cui all'art. 589, ultimo comma, cod. pen. di talché la pena massima ratione temporis risulta pari ad anni cinque. Tanto chiarito, osserva che applicando la vigente disciplina in tema di prescrizione, il termine massimo pari ad anni sette e mesi sei risulta decorso. Medesime considerazioni vengono svolte laddove si applicasse la disciplina anteriore alla novella del 2005, in costanza di attenuanti generiche o dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
6. L.G.G. con il primo motivo contesta la valutazione relativa al nesso causale tra la condotta addebitata al predetto imputato e l'evento morte.
Osserva che i lavori di completamento del solaio eseguiti nei giorni 22 e 23 aprile del 2004 vennero effettuati in difformità da quanto previsto dal progetto dell'ing. LG.G., senza apprestare la puntellatura. Rileva che se i lavoratori fossero stati allontanati non si sarebbe verificato alcun evento lesivo della loro incolumità. Il ricorrente osserva che contraddittoriamente la Corte di Appello ha affermato la penale responsabilità di LG.G., per la mancata predisposizione delle opere provvisionali, pur avendo addebitato al V. l'omessa adozione delle misure preventive atte ad assicurare la solidità della struttura.
Con il secondo motivo viene dedotto il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta attendibilità della perizia.
La parte osserva che la Corte di Appello si è basta sugli esiti della perizia, senza soffermarsi sulle considerazioni critiche espresse dai consulenti di parte, contravvenendo ai criteri di apprezzamento della prova scientifica indicati dalla Suprema Corte.
Sottolinea che il primo giudice si era motivatamente discostato dalle valutazioni dei periti, aveva escluso l'errore progettuale dell'ing. LG.G. ed aveva osservato che la causa del crollo andava rinvenuta nella omessa predisposizione di opere provvisionali. Nel ricorso vengono quindi riportati stralci delle dichiarazioni rese dal consulente di parte prof. Merli.
Con il terzo motivo il ricorrente evidenzia la contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti acquisiti. Osserva che la Corte di Appello ha affermato che la società committente aveva preferito il progetto dell'ing. LG.G., laddove non vi è prova di alcun incarico conferito dalla società Natili spa al predetto professionista. E sottolinea che nel piano di sicurezza operativo quale progettista viene indicato l'architetto C.G.. L'esponente riporta ulteriore documentazione, attestante i compensi percepiti dal C.G.. Ciò posto, sottolinea che il ruolo dell'ing. LG.G. è stato quello di consulente esterno del C.G., per la progettazione delle opere in cemento armato. Contesta l'affermazione contenuta in sentenza, laddove il Collegio rileva che LG.G. assunse, di fatto, l'incarico di progettista strutturale, tanto da essere gravato dall'obbligo di eseguire gli accertamenti preliminari necessari, quali i carotaggi. 
Sotto altro aspetto, l'esponente rileva che la Corte territoriale ha errato nella valutazione dei documenti acquisiti e nell'apprezzamento delle circostanze di fatto relative alla effettiva collaborazione prestata dall'ing. LG.G., come indicate dai dichiaranti esaminati in giudizio.

Diritto

1. I ricorsi in esame impongono le seguenti considerazioni.
2. Stante la comune natura delle dedotte censure, si procede congiuntamente all'esame del primo motivo del ricorso dell'imputato L.F., al primo e al secondo motivo del ricorso nell'interesse di T.P. e al primo e al secondo motivo del ricorso di C.G..
Tutte le richiamate doglianze si pongono ai limiti della inammissibilità.
2.1. Giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).
Così delineato l'orizzonte dello scrutinio di legittimità, osserva in particolare il Collegio che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. Come già sopra si è considerato, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, l'art. 606 cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa "lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006; ciò in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione. E bene, si deve in questa sede ribadire l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, dep. 17/05/2006, Rv. 233464).
2.2 Tanto chiarito deve rilevarsi che i ricorrenti omettono di confrontarsi con il ragionamento probatorio espresso in sede di merito e si limitano a prospettare una parziale, e per loro maggiormente vantaggiosa, ricostruzione del quadro fattuale.
Con particolare riguardo alle posizioni di L.F. e T.P., deve rilevarsi che la disposizione di cui all'art. 92, d.lgs. n. 81 del 2008, come interpretata dal diritto vivente, individua, in capo al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile, la titolarità di una posizione di garanzia - che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica - che comporta compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresi, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017 - dep. 05/10/2017, Prina, Rv. 27102601).
In tale ambito ricostruttivo, che il Collegio condivide e fa proprio, la valutazione sull'inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa rientra tra gli specifici compiti che la disposizione di cui all'art. 92, d.lgs. n. 81 del 2008 assegna al coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Preme pure evidenziare che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha una funzione di autonoma vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni (cfr. Sez. 4, n. 45853 del 13/09/2017, Revello, Rv. 27099101); e che, del tutto legittimamente, la Corte territoriale ha rilevato che L.F., quale datore di lavoro e T.P., quale responsabile della sicurezza, avevano l'obbligo di prevedere l'apprestamento delle opere provvisionali ovvero di ordinare lo sgombero dei locali; e che T.P., in particolare, doveva esigere che gli venissero comunicati i tempi e i modi delle lavorazioni comportanti i maggiori rischi interferenziali, quale la gettata di calcestruzzo sul solaio sovrastante i locali che erano contemporaneamente occupati da altri operai addetti. Quanto poi al tema della utilità delle opere di puntellamento, la Corte di Appello, sviluppando un ragionamento immune da aporie di ordine logico, non sindacabile in questa sede di legittimità, ha chiarito che la previsione di tali opere avrebbe evitato il crollo del solaio nell'unità di tempo data, come chiarito dai periti.
A fronte di tali specifici obblighi impeditivi, che gravano sugli odierni imputati, risulta in termini privo di ogni conducenza il riferimento al generale principio di affidamento. Del resto, la Corte regolatrice ha chiarito che in tema di reato colposo, il responsabile legale di una struttura complessa che sia comunque venuto a conoscenza della situazione di pericolo e della sua continuità nel tempo non può invocare, ai fini di esenzione da responsabilità, l'affidamento nell'operato dei responsabili di settore (Sez. 3, n. 16422 del 11/01/2011, Busatto e altro, Rv. 24998301). Occorre poi considerare che il descritto ragionamento probatorio sviluppato dai giudici di secondo grado risulta logicamente coerente, anche nella prospettiva controfattuale: la Corte territoriale ha infatti insindacabilmente osservato che l'installazione di opere provvisionali avrebbe certamente evitato la verificazione del crollo del solaio, come in concreto verificatosi. Oltre a ciò, il Collegio ha correttamente evidenziato che il fatto che L.F., che rivestiva un ruolo di lata vigilanza, e T.P., coordinatore per la sicurezza, avessero consentito che gli operai occupassero i locali sottostanti, nel corso della lavorazione, contraddiceva frontalmente gli obblighi rispettivamente gravanti sui richiamati imputati, obblighi tanto più stringenti nei periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro tra le varie imprese operanti in cantiere.
2.3. Quanto poi al rigetto della richiesta di rinnovo della istruttoria dibattimentale, questione affidata al terzo motivo del ricorso T.P. - in disparte le considerazioni che si svolgeranno nel prosieguo analizzando la posizione del ricorrente LG.G. - deve rilevarsi che la Corte di merito ha offerto una giustificazione coerente con la situazione processuale specifica, qualificata dalla richiesta di riassunzione di prove già acquisite. La Corte di Appello ha infatti osservato di essere in grado di decidere allo stato degli atti, vista l'elaborata perizia espletata in sede di incidente probatorio.
3. Con specifico riguardo alla posizione dell'imputato C.G., oltre a richiamare le considerazioni sin qui svolte, deve in particolare rilevarsi che del tutto legittimamente la Corte di Appello ha considerato che il predetto, nella sua qualità di direttore dei lavori, a fronte delle perplessità che erano state segnalate sulla situazione statica dell'edificio, non aveva colposamente vigilato sulla regolare esecuzione delle opere e, anzi, aveva intrapreso la direzione dei lavori benché il progetto non fosse corredato dalle modalità esecutive di dettaglio. La Suprema Corte ha invero chiarito che, in tema di prevenzione degli infortuni, le omissioni o le carenze del documento di valutazione dei rischi adottato dal datore di lavoro non esonerano da responsabilità per le lesioni occorse ai lavoratori, gli ulteriori garanti della sicurezza sul lavoro, atteso che la constatazione dell'esistenza di un rischio impone loro, nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare le misure appropriate per rimuoverlo (Sez. 4, n. 24452 del 19/03/2015, Fontanin, Rv. 26372601).
3.1 Osserva poi il Collegio che il nuovo motivo afferente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. risulta inammissibile in questa sede, non essendo stato dedotto dal C.G. avanti alla Corte territoriale, con l'atto di appello. Invero, nel gravame di merito, il tema del mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen. non venne altrimenti devoluto; la predetta circostanza attenuante, infatti, risulta richiamata in termini meramente assertivi solo in riferimento al calcolo del termine prescrizionale, in assenza di alcuna argomentata censura rispetto al mancato riconoscimento da parte del primo giudice.
3.2. A questo punto della trattazione deve osservarsi l'infondatezza delle argomentazioni affidate al terzo motivo del ricorso dell'imputato C.G., in tema di prescrizione del reato di omicidio colposo. Ed invero, il termine prescrizionale massimo, applicabile al caso di specie in forza delle disposizioni previste dall'art. 157 cod. pen., come modificato dalla legge 5.12.2005, n. 251, risulta pari ad anni quindici.
Si tratta, infatti, del reato di omicidio colposo di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., punito sino a cinque anni, in riferimento ai più favorevoli limiti edittali di pena applicabili in considerazione della data di commissione del fatto (23.04.2004). Conseguentemente, il termine ordinario di prescrizione, secondo la vigente disciplina, è pari ad anni sei; per effetto del disposto di cui all'art. 157, comma 6, cod. pen., che viene in rilievo rispetto al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il termine di prescrizione deve poi essere raddoppiato, di talché lo stesso risulta pari ad anni dodici. Detto termine è infine aumentabile di un quarto per gli intervenuti atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen., sino ad anni quindici. Il termine prescrizionale massimo deve perciò essere fissato alla data del 23.10.2019.
Medesimo ordine di considerazioni si impone con riguardo al reato ex artt. 449 e 434 cod. pen., di cui al capo 16, in ragione della richiamata previsione di cui all'art. 157, comma 6, cod. pen., che fa riferimento espressamente alla predetta fattispecie.
Per completezza argomentativa si osserva che, pure applicando la disciplina dettata dall'art. 157, cod. pen., nella formulazione antecedente alla novella del 2005, i termini di prescrizione, nel caso di specie, risultano parimenti fissati in anni quindici (secondo tale disciplina, infatti, il termine ordinario di prescrizione è pari ad anni dieci, da aumentarsi sino alla metà, per gli atti interruttivi).
Si osserva che detto termine solo per il caso di concessione all'imputato delle attenuanti generiche, in rapporto di prevalenza, potrebbe essere ridotto ad anni sette e mesi sei (dovendo in tal caso farsi riferimento al termine ordinario di anni cinque, da aumentarsi della metà). Secondo la normativa previgente, infatti, ai fini del computo della prescrizione, veniva in rilievo il riconoscimento delle circostanze attenuanti; ma si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, posto che la Corte di Appello ha espressamente chiarito che le attenuanti generiche potevano essere riconosciute a T.P. e C.G. con giudizio di equivalenza, sulle contestate aggravanti. Rafforza il convincimento considerare che il Tribunale, pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche senza esplicitare i termini del relativo giudizio di bilanciamento, aveva inflitto pene di entità tale da evidenziare che la concessione era avvenuta in termini di equivalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen.: erano, infatti, state irrogate pene addirittura superiori alla misura mediana della cornice edittale prevista per l'ipotesi non aggravata di omicidio colposo, di cui all'art. 589, comma 1, cod. pen., laddove la concessione delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza avrebbe consentito di scendere al di sotto del minimo edittale. 
4. Si vengono ora ad esaminare le questioni affidate al secondo ed al terzo motivo del ricorso nell'interesse di L.F..
Come noto, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003, n. 36382 Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua", vedi Cass. Sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'alt. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).
Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. La Corte di Appello, infatti, in riferimento alla posizione di L.F., ha indicato in un anno l'entità della pena rispetto al reato di omicidio colposo ascritto al predetto imputato, tenuto insindacabilmente conto del minor grado di colpa, riferibile al prevenuto.
Tanto rilevato, deve osservarsi che erroneamente la Corte di Appello ha poi operato, sulla pena di un anno di reclusione, l'aumento di mesi sei di reclusione per il «concorso formale». Si tratta di aumento non legittimo, atteso che il reato di lesioni colpose, originariamente ascritto pure al L.F., è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla medesima Corte territoriale; e posto mente al fatto che al L.F. non risulta addebitato alcun altro reato.
A mente dell'art. 620, lett. i), cod. proc. pen., la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto a L.F., deve essere annullata senza rinvio; ed il Collegio procede a rideterminare la pena, nei confronti di L.F., in un anno di reclusione. Con l'eliminazione dell'aumento di pena erroneamente operato per il concorso formale dei reati, viene emendata la statuizione del giudice di appello, sul punto, senza alcuna necessità della riedizione dei poteri discrezionali da parte del giudice di merito.
5. Procedendo all'esame dei motivi di doglianza affidati al ricorso nell'interesse di LG.G., il Collegio rileva la sussistenza della seguente causa di nullità della sentenza.
Le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno chiarito che il giudice di appello che riformi, anche ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. U, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489). Segnatamente, le Sezioni Unite hanno chiarito che, ai fini della valutazione del giudice di appello investito di una impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione, devono ritenersi prove dichiarative decisive quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, sono tali da rivelarsi potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello. Parimenti, devono ritenersi decisive quelle prove dichiarative che, se pure ritenute di scarso valore dal primo giudice, sono risultate rilevanti nella prospettiva della parte appellante.
Le Sezioni Unite, nella sentenza ora richiamata, hanno precisato che il mancato rispetto, da parte del giudice di secondo grado, del dovere di procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative, in vista di una reformatio in pejus, rinviene quale vizio di motivazione della sentenza di condanna resa all'esito del giudizio di appello. In tale ambito ricostruttivo, la sentenza di appello risulta viziata: qualora contenga una valutazione contra reum delle fonti dichiarative; se tale diversa valutazione sia in contrasto con quella resa dal giudice di primo grado; e se tale valutazione risulti decisiva, nei sensi sopra chiariti.
Si osserva, inoltre, che le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, hanno considerato che qualora il ricorso per cassazione censuri l'affermazione di responsabilità penale, per l'errata valutazione delle risultanze probatorie - come nel caso di specie - il giudice di legittimità ben può rilevare l'inosservanza del dovere da parte del giudice di appello di procedere al rinnovo delle fonti dichiarative, anche nel caso in cui il ricorrente non abbia dedotto specificamente la violazione dell'art. 603, cod. proc. pen., alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte EDU. Preme pure evidenziare che il richiamato insegnamento, espresso dal Supremo Consesso, conforta, alle condizioni date, l'orientamento espresso dalle Sezioni semplici della Corte regolatrice, in base al quale si era rilevato che il giudice di appello, per riformare in pejus una sentenza di assoluzione, non può basarsi neppure sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze, dovendo procedere al riascolto degli autori dei predetti elaborati (Sez. 2, n. 34843, 01.07.2015, Sagone, Rv. 264542; ed invero, si tratta di insegnamento anche recentemente ribadito da Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 14/03/2017, P.C. in proc. Bordogna e altri, Rv. 27038501, in motivazione).
5.1 Applicando i richiamati principi al caso di specie, osserva conclusivamente il Collegio: che il ricorso di LG.G., mediante le censure motivazionali affidate in particolare al secondo ed al terzo motivo, ha determinato l'instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione; e che sussistono, di riflesso, i presupposti per rilevare, ad opera del giudice di legittimità, l'intervenuta violazione della citata regola processuale da parte della Corte di Appello di Roma. Ciò in quanto, il giudice di secondo grado ha rivalutato in malam partem sia gli apporti tecnici forniti dagli esperti, sia le prove dichiarative relative alla presenza in cantiere del predetto ingegnere ed al ruolo di fatto svolto dal medesimo nell'evoluzione dei lavori, senza disporre il rinnovo della istruttoria dibattimentale, al fine di procedere alla nuova assunzione dei diversi dichiaranti; ed ha quindi riformato, in accoglimento della impugnazione del pubblico ministero, la pronuncia assolutoria che era stata resa dal Tribunale di Viterbo nei confronti di LG.G., anche sulla base delle indicazioni offerte dai predetti testimoni.
Si impone, per quanto detto, l'annullamento della sentenza impugnata, vulnerata dall'evidenziato vizio motivazionale, limitatamente alla posizione di LG.G., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio. Resta assorbito ogni diverso motivo di censura.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di L.F. limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in un anno di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di L.F..
Annulla la medesima sentenza in riferimento alla posizione di LG.G., con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio.
Rigetta i ricorsi di T.P. e C.G., che condanna al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso il 23 marzo 2018.

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