Sicurezza lavoro

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 23049 | 10 giugno 2024

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 10 giugno 2024 n. 23049

ID 22237 | 12.07.2024

Cassazione Penale Sez. 4 del 10 giugno 2024 n. 23049 - Infortunio durante la pulizia di un macchinario con la soda caustica. Obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul comportamento del preposto in modo da impedire l'instaurazione di prassi contra legem

Penale Sent. Sez. 4 Num. 23049 Anno 2024
Presidente: Dott. DI SALVO Emanuele
Relatore: Dott. RICCI Anna Luisa Angela
Data Udienza: 10/06/2024

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'Appello di Palermo, in riforma della sentenza di condanna emessa in data 16 febbraio 2022 dal Tribunale di Palermo, ha assolto B.B. dal reato di cui 590, commi 1 e 3, cod. pen. per avere, nella qualità di titolare della ditta individuale Azienda Agricola C.C. e perciò datore di lavoro, cagionato per colpa al dipendente A.A. lesioni personali gravi consistite in "ustione congiuntivale da sostanza caustica" e indebolimento permanente dell'organo della vista, in M, il 28.09.2015.

Il procedimento ha ad oggetto un infortunio sul lavoro così ricostruito. In data 28.09.2015 A.A., dipendente dell'azienda agricola di B.B., su richiesta del datore di lavoro, si era recato presso l'orto per svolgere lavori di piantumazione e semina, terminati i quali era rientrato in stabilimento; aveva, indi, contattato il responsabile della cantina, nonché delegato alla sicurezza aziendale D.D., il quale lo aveva invitato a effettuare la pulizia dei macchinari ivi presenti; A.A. aveva diluito in una brocca la soda caustica con acqua e aveva proceduto alla pulizia della coclea; si era diretto verso la macchina diraspatrice, posta in un vano a livello inferiore del piano di calpestio e, nel tentativo di pulire il macchinario, aveva effettuato un movimento incauto ed era scivolato sull'asse di legno posto sopra il macchinario: in conseguenza della caduta, il reagente chimico era entrato in contatto con gli occhi dell'operaio, che aveva cosi riportato le lesioni indicate.

Secondo l'ipotesi di accusa, gli addebiti di colpa nei confronti dell'imputato consistono: a) nella omessa adozione nel DVR delle misure e principi generali per la prevenzione dei rischi connessi all'uso di agenti chimici pericolosi, quali la soda caustica (artt. 223 comma 2, 224 comma 1 e 225 comma 1 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; b) nel non aver fornito al lavoratore A.A. adeguata formazione e informazione sui rischi derivanti dalla gestione, manipolazione, utilizzo di agenti chimici sul luogo di lavoro in violazione dell'art. 226 comma 1 lett. a), b) c), d) D.Lgs. 81/2008; c) nell'aver omesso di vigilare sull'effettivo utilizzo da parte dei dipendenti e in specie di A.A., dei DPI nel l'effettuare la suddetta lavorazione in violazione dell'art. 18 comma 1 lett. f) D.Lgs. 81/2008 .

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso la parte civile, ai soli effetti civili, formulando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 590 cod. pen. per avere la Corte di Appello ritenuto insussistente la responsabilità penale dell'imputato. Il difensore ricorda che è principio consolidato quello secondo il quale, in tema di infortuni, il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle eventualmente impartitegli: ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri con il consenso del preposto una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del lavoro di datore di lavoro, che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (in tal senso Sez. 4 del 28.10.2021, n. 45575). La Corte di appello non ha tenuto conto che A.A. non aveva mai ricevuto adeguata formazione in ordine alle cautele da osservare per l'attività di pulizia con la soda caustica e che, in quanto manovale agricolo, non avrebbe mai dovuto nemmeno collaborare in operazioni che prevedevano l'uso di sostanze chimiche. La Corte di appello ha dato atto che già in passato A.A. aveva eseguito operazioni che prevedevano l'uso della soda caustica, così confermando l'instaurazione di una prassi contra legem, rispetto alle quali si esigono penetranti obblighi di vigilanza da parte del datore di lavoro. Far collaborare nell'uso della soda caustica un lavoratore non addestrato è prassi aziendale contra ius e il preposto, operando in tal modo, dimostra di non essere stato opportunamente tenuto sotto la doverosa attenta vigilanza del datore di lavoro. La colpa del datore di lavoro deve essere, dunque, identificata nell'omessa vigilanza del preposto, il quale, a sua volta, aveva avallato prassi contra legem. La Corte avrebbe escluso la culpa in eligendo, sostenendo che il preposto avesse esperienza e dimestichezza con il rischio chimico sufficienti, ma non aveva considerato che tale culpa era, invece, implicita nell'avere il datore di lavoro affidato i propri dipendenti ad un soggetto che, con incoscienza, aveva impiegato uno di essi per compiti ad alto rischio chimico senza la dovuta formazione.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione per avere la Corte di Appello ritenuto insussistente la responsabilità penale dell'imputato. Il difensore lamenta che la Corte di Appello, dopo avere riconosciuto il peso probatorio della conversazione fra presenti registrata il 5 luglio 2017 e acquisita in atti, dalla quale emergeva l'esistenza di una pregressa prassi aziendale secondo cui A.A. era già stato impiegato in precedenti operazioni di pulitura delle vasche con l'utilizzo della soda caustica, senza essere stato previamente formato, avrebbe ritenuto inattendibile il contenuto di tale registrazione con un ragionamento illogico e contraddittorio. L'affermazione per cui D.D., pur non consapevole della registrazione, avesse accusato B.B. in quanto mosso da astio nei suoi confronti e nell'intento di discolparsi, sarebbe illogica. A ben vedere D.D. nel corso della conversazione registrata aveva affermato che in azienda non esisteva alcun mezzo di protezione individuale: tale dichiarazione, lungi dal proteggerlo, valeva semmai a provare come fosse coinvolto nelle dinamiche aziendali caratterizzate da disinteresse per il rispetto della normativa prevenzionale.

2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione sub specie travisamento della prova ed in particolare della testimonianza di E.E., sentito all'udienza del 13.01.2021. La Corte aveva tratto la prova dell'esistenza, dei DPI in azienda e, dunque, della falsità delle affermazioni effettuate da D.D. nel corso della conversazione registrata, dal contenuto della testimonianza di E.E., quando, invece, detto teste aveva affermato che tali dispositivi, già presenti in azienda, gli erano stati consegnati solo dopo l'incidente e dopo la frequentazione del corso di formazione.

2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la erronea applicazione della legge ed in specie dell'art. 40 c.p.v. cod. pen. Secondo la Corte di Appello la condotta di A.A. sarebbe stata idonea a interrompere il nesso casuale fra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento infortunio. Nella motivazione della sentenza si assumeva come fatto certo che ad incaricare A.A. delle operazioni di pulizia dei macchinari, fosse stato D.D., preposto e responsabile della sicurezza nell'azienda, sicché non poteva dirsi che l'attività posta in essere dalla vittima fosse da attribuire ad una iniziativa intrapresa del tutto autonomamente. Anzi l'essenza del rimprovero penale riassunto nelle contestazioni risiede proprio nell'aver affidato ad un bracciante agricolo, privo della adeguata formazione, un'attività che prevedeva rischi da lui non governabili e che si erano concretizzati proprio nell'accadimento del sinistro: l'imprudenza del lavoratore era proprio la conseguenza dell'avergli affidato una mansione che non era in grado di svolgere in sicurezza.

3. In data 18 marzo 2024 è pervenuta memoria del difensore di B.B. con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato.

4. Nel corso dell'udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

Considerato in diritto

1. Il ricorso della parte civile è fondato in ordine a tutti i motivi, incentrati, in ultima analisi, sul vizio di motivazione nel suo complesso della pronuncia assolutoria di secondo grado, in ribaltamento della condanna pronunciata dal Tribunale.

2. Si deve premettere che non vi è discussione in ordine alla dinamica dell'infortunio come supra riportata. Le sentenze di primo e secondo grado convergono nella ricostruzione, secondo cui il lavoratore dipendente si era infortunato mentre era intento ad effettuare operazioni di pulizia di un macchinario con la soda caustica, senza avere alcun mezzo di protezione e senza essere stato formato e informato rispetto all'utilizzo, gestione e manipolazione di reagenti chimici.

3. A fronte di tale ricostruzione, il Tribunale nella sentenza di primo grado aveva fondato la pronuncia di condanna del datore di lavoro in ordine all'infortunio occorso al lavoratore dipendente sulle risultanze dell'istruttoria. I giudici avevano valorizzato la testimonianza resa dalla persona offesa, la quale aveva riferito di aver ricevuto da D.D., preposto e delegato alla sicurezza, l'ordine di pulire i macchinari con la soda caustica, come già in passato aveva visto fare a quest'ultimo: A.A. aveva precisato di non aver mai ricevuto in merito a tale tipo di mansione alcuna formazione e informazione e di non essere stato rifornito dei necessari dispositivi di protezione individuale, peraltro neppure presenti in azienda: il giorno dell'infortunio, egli ne aveva trovato soltanto un paio mal ridotti e aveva scelto di non utilizzarli. Avevano, altresì, dato rilievo alla trascrizione della conversazione intercorsa in data 5 luglio 2017 tra A.A., i suoi genitori e D.D.: questi aveva ammesso che in azienda non vi erano attrezzature protettive idonee e di non essere a conoscenza della pericolosità della soda caustica e aveva commentato che già in passato A.A., pur non avendo seguito alcun corso di formazione, lo aveva coadiuvato in tali operazioni di pulizia ed era rimasto colpito da uno schizzo di soda caustica, per fortuna sui pantaloni. Più in generale, nel corso di tale conversazione, B.B. era stato descritto dallo stesso D.D. come soggetto poco interessato ai rischi per la salute dei lavoratori.

Il Tribunale aveva ritenuto che, secondo un giudizio controfattuale mediante prognosi ex ante e in concreto, sussistesse il nesso causale tra la condotta colposa e l'evento delittuoso, essendo ascrivibile la lesione riportata dal lavoratore all'omessa adozione di misure e accorgimenti imposti all'imprenditore dalle norme di legge posta a tutela dell'integrità del lavoratore. L'evento lesivo si sarebbe potuto scongiurare - secondo il giudice di primo grado - designando quale preposto alla sicurezza un soggetto dotato di maggiore professionalità, competenza e esperienza e vigilando costantemente su certe prassi aziendali, così da tutelare il lavoratore anche dalla propria stessa imprudenza.

3.1. La Corte di Appello, con la sentenza impugnata, ha ribaltato la condanna, adottando il seguente percorso argomentativo:

- presso l'azienda C.C. il rischio di esposizione ad agenti chimici era qualificabile basso e l'unico lavoratore addetto all'uso della soda caustica era D.D., all'uopo regolarmente formato, come dato desumere dal documento di valutazione del rischio e dagli attestati di formazione. Con riferimento agli altri lavoratori, occasionalmente esposti al rischio, tra cui A.A., sussisteva per il datore di lavoro l'obbligo di informazione e addestramento (e non anche formazione) che l'imputato risultava avere regolarmente adempiuto. Tale ultima circostanza era suffragata dalle dichiarazione del teste E.E., il quale aveva dichiarato che B.B. e D.D. avevano informato i lavoratori sulla pericolosità di determinate sostanze, tra cui la soda caustica;

- l'obbligo del datore di lavoro di formare A.A. in ordine al rischio chimico non poteva discendere dalla riferita esposizione, in via di fatto, in occasioni precedenti al sinistro: verosimile era, infatti, la tesi difensiva, secondo la quale costui, in passato, aveva soltanto assistito D.D. durante le operazioni di pulizia con la soda caustica e si era limitato a tenere il tubo per sciacquare la vasca del vino, senza mai utilizzare personalmente tale pericoloso reagente e, comunque, indossando gli opportuni dispositivi di protezione;

le affermazioni effettuate da A.A. e D.D. nel colloquio privato registrato dal primo all'insaputa del secondo non potevano essere considerate attendibili, in ragione dell'interesse personale che animava i conversanti, consistito nell'aspettativa risarcitoria per l'A.A. e nella necessità di discolparsi per D.D.;

- il teste E.E., indifferente in quanto all'epoca della escussione dibattimentale non più dipendente dell'azienda agricola, aveva riferito che i dispositivi di protezione individuale erano presenti all'interno dell'azienda prima dell'incidente.

Sulla base di tali risultanze, la Corte ha escluso in capo al datore di lavoro i profili di colpa specifica contestati e ritenuti sussistenti dal primo giudice, ovvero sia la culpa in eligendo, sia la culpa in vigilando. Sotto il primo profilo, la Corte ha osservato che D.D. era soggetto di comprovata esperienza nel settore e, quindi, adeguato rispetto alle funzioni, come confermato dagli attestati di formazione dello stesso conseguiti, nonché dalla testimonianza di E.E. e che era "inverosimile", data la sua qualifica, che egli non fosse a conoscenza dei rischi connessi all'utilizzo della soda caustica. Sotto il secondo profilo, la Corte ha rilevato che la documentazione in atti valeva a provare l'avvenuto svolgimento delle riunioni antecedenti al sinistro e che il teste E.E. aveva spiegato come B.B. raccomandasse sempre ai lavoratori l'utilizzo dei dispositivi di protezione. L'attività posta in essere da A.A., inconsueta per la stagione e imprevedibile nella modalità, era stata commissionata da altri ed era idonea a interrompere il nesso causale tra la condotta colposa contestata all'imputato e l'evento lesivo, in quanto "comportamento eccentrico ed esorbitante rispetto alle mansioni assegnategli.

4. La motivazione della sentenza della Corte appare viziata sotto tutti i profili segnalati dalla parte civile ricorrente.

La Corte, invero, ha correttamente impostato il percorso argomentativo attraverso il confronto con i passaggi della sentenza di primo grado (nel rispetto del principio per cui il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera particolarmente solida, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte: ex plurimis, Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404). Tuttavia le diverse conclusioni tratte devono essere censurate sia sul piano della valutazione del materiale probatorio, sia sul piano strettamente giuridico.

Sotto il primo profilo si deve osservare che la Corte, quanto alla presenza in azienda dei dispositivi di protezione individuale, non solo non ha tenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa e delle affermazioni effettuate da D.D. nel corso del dialogo intercettato a sua insaputa, ritenendole in maniera non sufficientemente motivata, inattendibili, ma soprattutto ha invocato la testimonianza di altro lavoratore, E.E., il quale aveva sì affermato che i dispositivi di protezione erano presenti in azienda, ma aveva anche precisato che si trovavano in magazzino e che, solo dopo l'infortunio, erano stati loro consegnati.

Più in generale, sul piano della conformità delle conclusioni al diritto, la Corte non ha tenuto conto di alcuni fondamentali principi che presiedono alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro e alla salute del lavoratore. Ci si riferisce al principio per cui "il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, ove si verifichi un incidente in conseguenza di una tale prassi instauratasi con il consenso del preposto, l'ignoranza del datore di lavoro non vale ad escluderne la colpa, integrando essa stessa la colpa per l'omessa vigilanza sul comportamento del preposto" (Sez. 4, n. 20092 del 19/01/2021, Zanetti, Rv. 281174; Sez. 4, n. 10123 del 15/01/2020, Chironna, Rv. 27860-01); al principio per cui "in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente dal fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge" (Sez. 4, n. 21242 del 12/02/2014, Nogherot, Rv. 259219-01 e in senso conforme, ex multis, Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603; Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T. Rv. 274042).

Soprattutto la Corte di Appello, nel definire come eccentrica ed imprevedibile la condotta del lavoratore infortunatosi, non ha tenuto conto dei principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Si è, infatti, affermato che è vero che a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 626/94 e, poi, del T.U. 81/2008 si è passati dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" al concetto di "area di rischio" (Sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Pelosi, Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva: tuttavia, resta, in ogni caso fermo, il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (Sez. 4 n. 21587 del 2007, Pelosi, cit.). All'interno dell'area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4 n. 15124 del 13712/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; Sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, PMT c/ Musso Paolo, Rv. 275017), oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222). La decisone della Corte d'appello anche in relazione a tale profilo non appare rispettosa dei principi esposti, in quanto il lavoratore si è infortunato mentre stava svolgendo una mansione lavorativa demandatagli: egli non ha attivato un rischio eccentrico, rispetto alla sfera governata dal titolare della posizione di garanzia, ma semmai il rischio tipico di quella sfera.

5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata ai fini civili, con rinvio, per nuovo, giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, a cui deve essere demandata la regolamentazione delle spese fra le parti.

Si deve, infine, disporre l'oscuramento dei dati della persona offesa ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/03.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia, per nuovo giudizio, al Giudice Civile competente per valore in grado di Appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Deciso in Roma il 4 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2024.

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