Sicurezza lavoro

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 43840 | 03 Ottobre 2018

Sentenze cassazione penale

Morte per folgorazione

Omessa nomina del coordinatore per la sicurezza e responsabilità. Estinzione delle contravvenzioni

Penale Sent. Sez. 4 Num. 43840 Anno 2018

Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CENCI DANIELE
Data Udienza: 16/05/2018

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Torino il 19 settembre 2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 5 dicembre 2014, sentenza appellata dai tre imputati, C.R. P., S.S. ed E.C., i quali erano stati riconosciuti, all'esito del dibattimento di primo grado, tutti responsabili di avere cagionato, nelle qualità di cui si dirà, sia per colpa generica che con violazione della disciplina antinfortunistica, con condotte colpose indipendenti ex art. 113 cod. pen., la morte per folgorazione dell'operaio A.C., fatto avvenuto il 23 marzo 2012, riconosciute prevalenti, anziché solo equivalenti, le circostanze attenuanti generiche già concesse a P. e a S.S. e, quanto a E.C., ritenuta sussistente l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno e stimata la stessa, unitamente alle già riconosciute generiche, prevalente sull'aggravante, ha rideterminato, riducendola, la pena nei confronti di tutti gli imputati.
2. L'incidente mortale è stato concordemente ricostruito dai Giudici di merito nei seguenti termini.
A.C. il 23 marzo 2012 si trovava, siccome inviato dal proprio datore di lavoro E.C., insieme al collega operaio L.B. e L.D'A. (quest'ultimo gruista), del pari dipendente della "E.C. Autogrù", all'interno di un'area recintata di proprietà della ditta CO.CHI. di C.R. P., area considerata dai Giudici di merito un cantiere (vi si ritornerà). A.C., in particolare, era intento ad eseguire i lavori di scarico e di posizionamento a terra dei componenti in traliccio di una gru a torre di proprietà della S.P. costruzioni di S.S. e dalla stessa depositata sul terreno di proprietà della società CO.CHI di C.R. P., previo assenso di quest'ultima società, e, con ogni verosimiglianza, nell'accompagnare da terra il carico con una mano appoggiata all'elemento metallico della gru agganciato, tramite catene, ad un'autogru che veniva movimentata dal collega L.D'A., veniva in contatto con un conduttore in tensione ivi presente e decedeva sul colpo per folgorazione causata dalla corrente elettrica.
3. Ciò posto, a C.R. P. si è contestato, in qualità di legale rappresentante della ditta CO.CHI. s.a.s., ditta proprietaria dell'area ritenuta essere un cantiere e di committente dei lavori di edificazione di un fabbricato di civile abitazione, a S.S., quale amministratore unico della ditta S.P. costruzioni s.r.l., impresa affidataria dei lavori di edificazione e che aveva incaricato la Polisgru di V.P. dell'attività di smontaggio, trasporto e scarico a terra di una gru a torre tra un precedente cantiere e l'area in questione, incarico successivamente affidato dalla Polisgru alla ditta Autogrù E.C. s.r.l., il cui legale rappresentante era E.C., e, appunto, ad E.C., datore di lavoro della vittima A.C., di avere causato la morte di A.C. attraverso le seguenti condotte omissive.
3.1. C.R. P. - per avere, in violazione dell'art. 90, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, omesso di designare il "coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione" che, ove fosse stato nominato, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 81 del 2008, redigere un piano di sicurezza e di coordinamento che prevedesse (come prescritto al punto n. 2.1.2. lett. c dell'all. XV al d. lgs. n. 81 del 2008) "una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere alle lavorazioni e alle loro interferenze" e che individuasse (come prescritto al punto n. 2.1.2. lett. g dell'all. XV) "le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione tra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi" e contenesse anche (come prescritto al punto n. 2.2.1. lett. a dell'all. XV) un'analisi delle "caratteristiche dell'area con particolare attenzione alla presenza di linee elettriche aree o conduttore sotterranee".
3.2. S.S. - per avere, in violazione dell'art. 97, comma 3, lett. a), del d. lgs. n. 81 del 2008, omesso di operare la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi.
3.3. E.C. - per avere, in violazione dell'art. 96, comma 1, lett. g), del d. lgs. n. 81 del 2008, in relazione all'art. 83, comma 1, dello stesso, omesso di prevedere nel piano operativo per la sicurezza (acronimo: p.o.s.) misure preventive e protettive specifiche (di cui al punto n. 3.2.1., lett. g, del richiamato allegato XV al d. lgs. n. 81 del 2008) in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni in cantiere per l'ipotesi di situazioni che espongano gli operatori a rischio elettrico per la presenza di conduttori di tensione.
4. Ricorrono tempestivamente per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite difensore, affidandosi a plurimi motivi, con i quali denunciano violazione di legge e difetto motivazionale. Si indicano i motivi di impugnazione, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
5. Il ricorso nell'interesse di C.R. P. si sviluppa su due motivi.
5.1. Con il primo si censura la violazione di legge che deriverebbe dall'avere i Giudici di merito erroneamente applicato gli artt. 90, comma 3, e 91, comma 1, del d. lgs. n. 81 del 2008, in conseguenza - ma si assume illegittimamente ed erroneamente - considerando il ricorrente P. quale legale rappresentante della s.a.s. CO.CHI. responsabile della omessa designazione del "coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione".
L'assunto di partenza sarebbe, secondo il ricorrente, erroneo, poiché presupposti per l'obbligatorietà della nomina della figura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di un'opera sarebbero, ai sensi dell'art. 90, comma 3, del d. lgs. n. 81 del 2008, la compresenza di più imprese nel cantiere di lavoro e che la fase di progettazione sia conclusa.
Nel caso di specie, invece, individuando la stessa sentenza di merito P. quale committente dell'opera edile e S.S. quale appaltatore dei lavori, nessuna pluralità di imprese sarebbe stata prevista.
Inoltre, non si sarebbe potuta considerare conclusa la fase di progettazione, in quanto la pratica amministrativa della licenza edilizia era giacente in Comune, incompleta ed in attesa della relazione geologica, tanto che il Comune aveva diffidato la CO.CHI. s.a.s. di C.R. P. dall'iniziare i lavoro (all. n. 1 al ricorso), con la conseguenza che l'affermazione della Corte di appello (contenuta alla p. 12 della decisione impugnata) secondo cui la licenza sarebbe stata sicuramente rilasciata è una mera, peraltro irrilevante, opinione del giudicante, non essendo, in quel momento, certo che il terreno fosse compatibile con l'opera ideata.
Si assume anche che (ai sensi degli artt. 91, comma 1, lett. a, e 100 del d. lgs. n. 81 del 2008) si sarebbe dovuto predisporre il piano di sicurezza in una fase successiva, cioè al momento della presentazione del progetto oppure delle offerte.
Sotto ulteriore profilo, mancherebbe la prova dell'incarico di committenza da P. a S.S., in quanto la Corte di merito, nel ritenere ammissibile il contratto anche in forma orale o tramite comportamenti concludenti, enuclea due elementi fattuali indiziari e sui quali si appuntano le censure del ricorrente, che ritiene entrambi privi di significato:
quanto al primo, cioè un foglio tipo A4 apposto sulla recinzione dell'area di proprietà della CO.CHI. con apposto il nome "SP costruzioni" ed in basso il nome di S.S. - osserva il ricorrente che non si tratta di un cartello tipico dell'organizzazione cantieristica;
quanto al secondo, ossia una richiesta scritta di autorizzazione rivolta da S.S. alla società CO.CHI per depositare sul terrendo della stessa una gru di proprietà della stessa S.S. smontata sino al rilascio della concessione edilizia (all. n. 2 al ricorso) - si assume che tale documento avrebbe senso solo sul presupposto che non vi fosse in atto un cantiere e anzi, al contrario, dimostrerebbe che si sarebbe trattato di un mero deposito, non già un cantiere. 
5.2. Con il secondo motivo C.R. P. denunzia violazione di legge (artt. 40 e 113 cod. pen.) e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione circa l'esistenza del nesso causale.
Premesso che la Corte di appello ha individuato nella mancata nomina da parte di P., quale legale rappresentante della CO.CHI. s.a.s., del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, assume il ricorrente che l'evento mortale si sarebbe ugualmente verificato anche nel caso in cui l'imputato avesse posto in essere il comportamento che si addebita come omesso, in quanto dall'istruttoria svolta, in particolare da quanto riferito al collega dell'operaio deceduto, L.D'A. (sentito all'udienza del 17 settembre 2004, all. n. 3 al ricorso), è emerso che gli operai si erano accorti, sin dalla sera prima, della presenza del palo della corrente. In conseguenza, l'eventuale previa predisposizione di una planimetria contenente la indicazione delle linee elettriche esistenti nell'area non avrebbe potuto fornire informazioni più puntali della constatazione dello stato dei luoghi, avvenuta direttamente, da parte degli stessi lavoratori.
6. Il ricorso di S.S. si affida a tre motivi.
6.1. In primo luogo, censura errata applicazione degli artt. 89, comma 1, lett. a), del d. Lgs n. 81 del 2008 e dell'allegato X allo stesso, e 97, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 81 del 2008, in relazione all'art. 589, comma 2, cod. pen.
Premesso che a S.S. si contesta di avere omesso di operare la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi, si contesta da parte della difesa la stessa applicabilità della disciplina in relazione all'identificazione dell'area in cui è avvenuto l'incidente come cantiere nell'accezione di cui all'art. 89 del d. lgs. n. 81 del 2008 ed all'allegato X allo stesso.
Si evidenzia non soltanto che manca la prova dell'esistenza di un contratto di appalto tra la S.P. Costruzioni e la CO.CHI. s.a.s. ma anche che non sarebbero dimostrativi a tal fine gli elementi indicati nella sentenza di appello (pp. 10-11) e che sarebbe inesatta la lettura che la Corte di merito offre del tenore letterale dell'all. X.
Venendo meno la riconducibilità dell'area in questione ad un cantiere, verrebbe conseguentemente meno anche l'applicabilità al caso di specie della disciplina antinfortunistica ex art. 97, comma 3, del d. lgs. n. 81 del 2008.
6.2. Con l'ulteriore motivo si lamenta contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del contratto di appalto tra la S.P. Costruzioni e la CO.CHI. rispetto alle dichiarazioni testimoniali di F.V. e di M.G., che entrambi, conformemente peraltro alle dichiarazioni resa dall'imputato, hanno ricondotto la presenza di un cartello appeso alla recinzione ad un precedente cantiere, elemento fattuale di cui la Corte di appello non avrebbe tenuto conto.
6.3. Con il terzo motivo S.S. denunzia contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato oltre che dalla deposizione del collega della vittima, L.D'A., e dal contenuto del p.o.s. in relazione alla sussistenza e/o alla interruzione del nesso di causa.
Si assume, in sostanza, che le condotte tenute dai due lavoratori avrebbero interrotto il nesso di causa, in quanto il teste L.D'A., sentito il 17 settembre 2014 (p. 38 della trascrizione), ha ammesso che i due avevano individuato la sera precedente il palo della luce ed i cavi. Ciò, insieme alla circostanza che i due erano stati adeguatamente formati ed informati dal datore di lavoro e che erano ben consapevoli della condotte corretta in presenza di linee elettriche e della distanza da tenere, ed alla incontestabile presenza di un p.o.s. che, per quanto generico, disponeva comunque di tenersi ad almeno cinque metri dal rischio elettrico, alla necessità di valutare con la necessaria attenzione la negatoria da parte di L.D'A. dell'asserzione dell'imputato di avere indicato ai dipendenti sul luogo i cavi elettrici, in ragione del ruolo in effetti avuto dal teste nella morte del compagno, ed al fatto che la stessa Corte di appello ha ritenuto espressamente che i lavoratori «hanno posizionato l'autogrù troppo vicino alle linee aeree» (p. 15 della sentenza impugnata), dimostrerebbe la rilevanza causativa della condotta della vittima e di L.D'A., il quale, tra l'altro, nel riferire che quella mattina aveva il sole negli occhi (p. 65 della trascrizione del 17 settembre 2014), lascia emergere uno scenario fattuale in cui l'autogrù era stato posizionato troppo vicino ai cavi o, in ogni caso, in maniera difforme rispetto alle distanze di sicurezza previste.
7. Il ricorso di E.C. è incentrato su quattro motivi.
7.1. Con il primo si denunzia nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla corretta applicazione degli artt. 89, comma 1, lett. h), e 96, comma 1, lett. g), del d. lgs. n. 81 del 2008 con riferimento ai requisiti del piano operativo di sicurezza (p.o.s.) previsti dall'allegato XV, punto n. 3.2.1., lett. g), del medesimo d. lgs. n. 81 del 2008.
Richiama il ricorrente il contenuto della sentenza impugnata, che (alla p. 14) dà atto sia della sussistenza di un p.o.s., che prevedeva una distanza minima di cinque metri da eventuali linee elettriche, addirittura superiore al minimo consentito di 3,5 metri, ma al contempo ne censura la genericità contenutistica per mancanza di indicazioni circa la precisa esistenza e collocazione di tali linee aeree, circa la loro estensione, circa l'essere attive o meno, oltre a valorizzare, in negativo, la circostanza che gli operai nell'occasione non ricevettero alcuna, pur minima, indicazione circa la condotta specifica da tenere per evitare il rischio di infortunio.
Il riferito ragionamento viene sottoposto a critica da parte della difesa di E.C., cui si è addebitato di avere omesso di prevedere nel piano operativo per la sicurezza misure preventive e protettive in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni in cantiere per l'ipotesi di situazioni che espongano gli operatori a rischio elettrico per la presenza di conduttori di tensione: si sottolinea che il contenuto del p.o.s. deve consistere nella individuazione per categorie delle tipologie dei rischi e delle misure preventive da attuare e non può e non deve, invece, estendersi a dettagliate istruzioni operative che sono proprie del piano di sicurezza e di coordinamento (acronimo: p.s.c.) di cui all'art. 100 del d. lgs. n. 81 del 2008, delle azioni di coordinamento di cui all'art. 92, comma 1, del d. lgs. n. 81 del 2008, e delle istruzioni impartite dal responsabile dei lavori nel corso della loro esecuzione. La stessa sentenza impugnata, in altro passaggio (in particolare, alla p. 13), avrebbe rimarcato che i dati che si assumono mancanti sarebbero stati da rinvenirsi nel piano di sicurezza e coordinamento (p.s.c.). In sostanza, il p.o.s avrebbe un contenuto fisiologicamente più generico ed il p.s.c., altrettanto fisiologicamente, più specifico e dettagliato.
Mediante una - non consentita - operazione di estensione del contenuto del p.o.s., insomma, la Corte di appello avrebbe indebitamente esteso l'area della condotta doverosa esigibile richiesta al destinatario della norma penale.
7.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen. in punto di accertamento di sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva contestata e l'evento.
L'essenza della doglianza sta in ciò: l'accertamento del nesso di causalità deve essere condotto attraverso il giudizio controfattuale, che indichi non solo la condotta doverosa omessa ma anche, e soprattutto, le ragioni per cui tale condotta, se tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento, ciò che non può essere ritenuto per implicito in base alla mera affermazione, come nel caso di specie sarebbe accaduto, della sussistenza dell'obbligo normativamente previsto.
Si richiama al riguardo la puntualizzazione operata da Sez. 4, n. 8622 del 03/03/2010, secondo cui «In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo non può essere desunto soltanto dall'omessa previsione del rischio nel documento, di cui all'art. 4, comma secondo, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro), dovendolo tale rapporto essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è concretizzato (Nella specie, con riferimento all'Infortunio sul lavoro causato da! trascinamento delle 
braccia dell'operatrice nei rulli in movimento di un macchinario, la sentenza impugnata aveva affermato che ove fosse stato operato l’inserimento della previsione di tale rischio nel suddetto documento, l'infortunio sarebbe stato evitato)», cioè non può essere affermata una causalità, per così dire, "di principio", aprioristica, insomma, meramente conseguente alla constatazione dell'avvenuta violazione di un obbligo di legge.
I Giudici di merito, ad avviso del ricorrente, non avrebbero svolto il prescritto giudizio controfattuale sull'evento in concreto verificatosi rispetto airomissione contestata. Poiché, infatti, la stessa sentenza dà atto che il p.o.s. prescrive di mantenersi a cinque metri dalla fonte di pericolo e che la sera precedente i lavoratori si accorsero delle linee elettriche aeree, non è stato approfondito né quali specifiche previsioni sarebbe stato necessario riportare nel p.o.s. né se esse, ove indicate, avrebbero evitato l'infortunio, sicché la motivazione si risolverebbe in una petizione di principio. Nel contesto concreto emerso, infatti, il giudizio controfattuale, ove eseguito, avrebbe condotto, ad avviso del ricorrente, alla esclusione della incidenza causale dell'omissione.
7.3. Con l'ulteriore motivo si censura inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla corretta applicazione degli artt. 88, comma 1, e 89, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 81 del 2008, con riferimento all'esistenza di un cantiere in senso proprio, secondo quanto previsto dall'allegato X dello stesso d. lgs., con conseguente obbligo, ove si sia in presenza di un cantiere, di redazione del p.o.s.
Analogamente al vizio segnalato con il primo motivo di ricorso nell'interesse di Carbone, si assume che i Giudici di merito avrebbero attribuito alle norme contenute nell'allegato X al d. lgs. n. 81 del 2008, con riferimento al termine "cantiere", un significato differente da quello corretto, con conseguente estensione - si stima illegittima - di obblighi e di responsabilità e della condotta penalmente rilevante.
Poiché l'obbligo di redigere il p.o.s. ex art. 88 del d. lgs. n. 81 del 2008 dipende dall'essere in presenza di un cantiere quale definito dall'art. 89 dello stesso d. lgs., si assume che gli indici della presenza di un cantiere riconosciuti dalla Corte di appello sarebbero erronei sia perché non significativi sia perché letti sul presupposto che sia cantiere anche l'attività iniziale di allestimento: tale interpretazione cozzerebbe, però, in maniera insanabile con il tenore dell'allegato X al d. lgs n. 81 del 2008, in cui l'espressione "equipaggiamento" deve intendersi come riferita al termine "lavori" e non già a "cantiere" o ad "opere": ne discenderebbe, ad avviso del ricorrente, che «non è consentita una lettura della norma come "attività di equipaggiamento di cantiere", bensì soltanto una lettura di essa come "lavori di equipaggiamento"», con esclusione, dunque, della nozione di "cantiere" alla concreta situazione, in cui si è verificato l'infortunio, di svolgimento del tutto iniziale dell'allestimento di un cantiere.
7.4. Infine, si segnala la ritenuta nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di un rapporto contrattuale di noleggio di autogrù con operatori, c.d. "nolo a caldo", da parte della E.C. Autogrù verso la ditta V.P. , e trasferimento in capo a quest'ultimo di tutti gli obblighi in materia di sicurezza relativi allo svolgimento delle operazioni in cui si verificò l'infortunio per cui è processo.
Il contratto di "noleggio di autogrù" intercorso tra V.P., privo dei mezzi necessari, ed E.C. sarebbe, infatti, alla stregua delle emergenze istruttoria, da qualificare come nolo a caldo, in cui il locatore mette a disposizione un macchinario e tutti gli operatori necessari al suo funzionamento, con la conseguenza che tutti i profili di sicurezza inerenti ai luoghi di lavori ed attinenti all'organizzazione del lavoro fanno capo all'utilizzatore del servizio, cioè nel caso di specie a V.P., non imputato e nel processo sentito come testimone, e non già al E.C..
Al riguardo, peraltro, la Corte di appello non avrebbe confermato la valutazione del Tribunale circa la preponderanza della prestazione del personale specializzato, implicitamente riconoscendo, invece, l'assoluta prevalenza dell'utilizzo del macchinario impiegato rispetto alle maestranze ma, comunque, escludendo la sussistenza di un nolo a caldo sulla base di considerazioni non condivisibili, incentrate sulla pretesa autonomia decisionale concessa agli operai, senza ricevere indicazioni da alcuno su come operare, per tutto ciò che riguardava lo smontaggio, il trasporto e la posa a terra della gru (pp. 14-15 della sentenza impugnata). Autonomia che, ad avviso del ricorrente, in realtà, «nulla dimostra circa la non sussistenza di un effettivo rapporto di c.d. nolo a caldo» in quanto, a ben vedere, sarebbe «autonomia che, se attribuibile ai E.C., potrebbe far propendere per un affidamento dei lavori e che invece, se dovuta alla inerzia/assenza dei V.P., sarebbe univocamente indicativa della effettività del contratto di noleggio autogrù» (p. 28 della sentenza impugnata), in ogni caso mancando il passaggio logico-argomentativo necessario.
La motivazione della sentenza impugnata, in definitiva, sarebbe, secondo il ricorrente, del tutto illogica ed incongrua nell'individuazione degli elementi che dimostrerebbero la insussistenza del noleggio di autogrù con operatore, con conseguente mantenimento degli obblighi prevenzionali a carico dell'originario datore di lavoro, nulla dicendo, in particolare, sul perché a dover dare le direttive agli operai dovesse essere E.C. e non già V.P. (peraltro - si sottolinea - ha dichiarato lo stesso V.P., sentito come teste, al Tribunale di Torino il 7 ottobre 2014, pp. 14-16 della trascrizione, di avere scaricato e trasportato materiali della gru insieme agli operai della E.C. Autogrù).
Si domanda, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1.1 ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
2. Si prenda le mosse dal ricorso di C.R. P..
2.1. Quanto al primo motivo, preliminarmente si prende atto che l'art. 90, comma 3, del d. lgs. n. 81 del 2008 recita: «Nei cantieri in cui é prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione».
Il ricorso, nell'affermare (p. 3) che la sentenza individua solo P. come committente e S.S. come appaltatore, in realtà, non si confronta con la decisione impugnata, secondo cui vi era anche la compresenza della Polisgru di V.P. e della Autogrù E.C. s.r.l., il cui dipendente è deceduto.
Sicché deve ritenersi, secondo quanto accertato dai Giudici di merito, che vi fosse compresenza di più imprese.
2.1.1. L'art. 91, comma 1, del d. lgs. n. 81 del 2008, cui si richiama il ricorrente nel primo motivo di impugnazione, a sua volta recita: «Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV [...]».
Consegue che la censura che si è riferita (v. punto n. 5.1. del "ritenuto in fatto") non coglie nel segno, in quanto essa è tarata su di una situazione "fisiologica" e non già patologica come quella di cui si discute, in cui - sempre secondo gli accertamenti svolti dai Giudici di merito - vi era, di fatto, un cantiere in attività, sia pure iniziale, e non già un mero, inerte, deposito; e la circostanza che non fosse intervenuta l'approvazione della licenza edilizia non ha alcun rilievo poiché l'emanazione dell'atto amministrativo in questione è indifferente ai fini della configurabilità o meno di un "cantiere".
Al riguardo è appena il caso di porre l'attenzione sulla circostanza che l'intero diritto del lavoro è incentrato sul principio di effettività (cui ha fatto - correttamente - riferimento la Corte di appello alle pp. 10-13 della sentenza impugnata), come evidenziato, in vari sensi, da plurime decisioni della S.C. (tra cui v. Sez. 4, n. 50037 del 10/10/2017, Buzzegoli e altri Rv. 271327; Sez. 4, n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 269973; Sez. 4, n. 22246 del 28/02/2014, Consol, Rv. 259224; Sez. 3, n. 29229 del 19/04/2005, Ligresti ed altri, Rv. 232307; Sez. 1, n. 468 del 12/11/1993, dep. 1994, P.M. e Civaldini ed altro, Rv. 195801; Sez. 4, n. 6025 del 06/02/1989, Terranova, Rv. 181106; Sez. 4, n. 195 del 27/10/1980, dep. 1981, Kofler, Rv. 147275). Ove così non fosse, del resto, in presenza di attività lavorative abusive ed illegali, in ipotesi completamente "in nero", non sarebbe applicabile il diritto penale del lavoro, con agevole elusione della disciplina posta - essenzialmente - a protezione dei lavoratori: il che, con tutta evidenza, non è e non può essere.
2.1.2. L'assunto, poi, secondo il quale sarebbe obbligatoria la figura del coordinatore della sicurezza soltanto una volta conclusa la fase di progettazione (p. 3 del ricorso) contrasta con la differente dizione testuale della norma già richiamata, secondo cui, appunto, «Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione [...] redige il piano di sicurezza e di coordinamento», ai sensi dell'art. 91, comma 1, del d. lgs. n. 81 del 2008. "Durante" che - evidentemente - presuppone la scansione fisiologica in cui progettazione e redazione del piano precedono la concreta esecuzione dell'avvio dei lavori ma che, secondo i Giudici di merito, è stata sovvertita nella concreta vicenda in esame, in cui si è agito a prescindere dalla progettazione e della redazione del piano di sicurezza.
2.1.3. Quanto agli indici concreti rivelatori della stipulazione, non scritta, di un contratto di committenza tra P. e S.S., si osserva che la difesa ulteriormente non si confronta con il testo della sentenza impugnata: prende infatti a riferimento, mescolandoli, sia uno dei plurimi parametri che la Corte di appello utilizza per valutare se sia ravvisabile o meno nel caso di specie un cantiere (pp. 10-11 della sentenza impugnata) sia uno tra i due segni individuati quali indici della sussistenza di un rapporto di committenza (pp. 11-12).
I Giudici di merito, in realtà, hanno stimato significativi nel senso dell'esistenza di tale rapporto due documenti, entrambi provenienti dagli imputati: la richiesta del 19 marzo 2012, con autorizzazione in pari data, con cui S.S. domanda alla CO.CHI. di poter depositare una gru sul terreno in questione; e la "comunicazione di approntamento di cantiere" depositata il 23 novembre 2011 al Comune da parte della stessa CO.CHI. di P., la cui lettura è stimata illuminante circa il significato del trasporto della gru e la intenzione delle parti.
Si tratta di motivazione non illogica né incongrua né illegittima, che resiste alle riferite doglianza difensive.
2.2. La seconda censura nell'interesse di C.R. P., che tende all'accertamento della insussistenza della causalità della colpa (cioè l'utilità del comportamento alternativo lecito, l'in sé del rimprovero colposo), è parimenti infondata, in quanto essa riduce, peraltro banalizzandolo, il ruolo del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ad un disegnatore che dovrebbe limitarsi a redigere, nel concreto caso di specie, una cartina sulla quale segnare le linee elettriche presenti. Trascura, dunque, i complessi ed importanti compiti del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ex art. 91, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 81 del 2008, e cioè: redigere un piano di sicurezza e di coordinamento che preveda (punto n. 2.1.2. lett. c dell'all. XV al d. lgs. n. 81 del 2008) "una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere alle lavorazioni e alle loro interferenze" e che individui (punto n. 2.1.2. lett. g dell'all. XV) "le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione tra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi" e contenga anche (punto n. 2.2.1. lett. a dell'all. XV) un'analisi delle "caratteristiche dell'area con particolare attenzione alla presenza di linee elettriche aree o conduttore sotterranee". Ciò che mancò.
3. Ricorso di S.S..
Si passi ad esaminare il ricorso di S.S..
3.1. Il primo motivo, volto a sostenere la inesistenza nel caso di specie di un "cantiere" e la erroneità della decisione sul punto è infondato.
La Corte di appello, infatti, alle pp. 10-11 della sentenza individua plurimi indici fattuali della esistenza, in quel momento storico, di un vero e proprio cantiere, sia pure in fase iniziale di allestimento, e cioè: 1) l'avvenuta recinzione dell'area; 2) la presenza all'interno dell'area recintata di materiali edili, quali assi e parti di ponteggio; 3) la presenza di due cartelli, l'uno, di tipo commerciale, pubblicitario relativo alla futura attività di costruzione di villette e l'altro, posto sulla recinzione, consistente in un foglio A4 protetto da una cartellina recante le diciture ”S.P. costruzioni" e "Il responsabile S.S. Sergio", la cui stessa fattura, artigianale e generica, priva di ulteriori indicazioni amministrative, consente di escludere - si è ritenuto - che si tratti di un cartello relativo al precedente cantiere, che era munito di vera e propria licenza edilizia, rimasto, come sostenuto dalla difesa, per errore attaccato alla recinzione trasportata; si è anche confutata nella sentenza la sottolineata assenza di spogliatoi per gli operai con la fase del tutto iniziale, ma esistente, di allestimento di cantiere.
Si tratta di elementi che, complessivamente e prudentemente valutati, conducono ad una conclusione che risulta logica ed immune da vizi censurabili in sede di legittimità; non senza considerare - hanno altresì osservato congruamente i Giudici di merito (p. 12 della sentenza impugnata) - che era proprio la ditta di S.S., e non già un terzo soggetto, ad avere avanzato il 19 marzo 2012 la richiesta di autorizzazione, accolta, a poter depositare una gru sul terreno in questione, e inoltre che è stato motivatamente escluso che la "comunicazione di approntamento di cantiere" depositata il 23 novembre 2011 al Comune da parte della stessa CO.CHI. di P. sia frutto di una mera svista del geometra della ditta di P., che avrebbe inviato la stessa in luogo di una, più pertinente, "comunicazione di recinzione dell'area".
Corretta appare, inoltre, la lettura offerta dai Giudici di merito del significato dell'all. X al d. lgs. n. 81 del 2008 (sia nell'interpretazione delle parole usate dal legislatore sia anche al fine di evitare pericolosi vuoti di tutela), nel senso che esso include nelle attività di cantiere anche quelle di equipaggiamento del cantiere stesso, senza limitare l'equipaggiamento alle sole opere.
In ogni caso, la esistenza di un vero e proprio cantiere, aspetto censurato da tutti i ricorrenti (v. infatti i punti nn. 5.1., 6.1. e 7.3. del "ritenuto in fatto"), è, a ben vedere, un falso problema. Ciò in quanto, avendo pacificamente la ditta di S.S. avanzato il 19 marzo 2012 la richiesta di autorizzazione, accolta dalla società di P., a poter depositare una gru sul terreno in questione, ed avendo, dunque, avuto l'assenso, provveduto al trasporto del pesante macchinario, i lavoratori a ciò addetti (l'infortunato e L.D'A.) sono stati comandati dal proprio datore di lavoro di compiere un'attività indubbiamente pericolosa, attesa la mole ed il peso degli oggetti da trasportare e la presenza di una linea elettrica non protetta, da svolgersi (cantiere in senso stretto o meno che fosse lo spazio fisico ove era concretamente da eseguirsi lo stessa) in un'area che certamente era "luogo di lavoro" nella consolidata accezione di luogo, anche extra-cantiere, in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro ed in cui, in conseguenza, il lavoratore deve o può recarsi per eseguire incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività (in tal senso, cfr. infatti Sez. 4, n. 12223 del 03/02/2015, dep. 2016, Delmastro e altri, Rv. 266385; Sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013, dep. 2014, S. e altro, Rv. 258435; Sez. 4, n. 28780 del 19/05/2011, Tessari e altro, Rv. 250760; Sez. 4, n. 2989 del 26/02/1992, Pampino, Rv. 189650; Sez. 4, n. 11933 del 21/06/1992, Dell'Acqua, Rv. 188761; Sez. 4, n. 13400 del 03/10/1980, Quagliata, Rv. 147080; Sez. 4, n. 4740 del 17/12/1973, dep. 1974, Cardinale, Rv. 127371).
3.2. Il tema della riconducibilità del cartello artigianale foglio A4 ad un precedente cantiere è stato preso in considerazione e motivatamente escluso con ragionevolezza dalla Corte di appello alla p. 11 della sentenza impugnata (oltre che già alla p. 5 di quella di primo grado).
3.3. Quanto all'aspetto della interruzione del nesso causale in ragione delle condotte della vittima e del suo collega, si osserva che sia la Corte di appello (pp. 14-15) che il Tribunale (p. 8) hanno fornito congrua ed adeguata risposta alle perplessità della difesa, che appaiono, in sostanza, meramente reiterative di doglianze già svolte in appello (v. pp. 7-10 dell'impugnazione di merito).
4. Si passi ad esaminare, da ultimo, esamini il ricorso di E.C..
4.1. Quanto al primo motivo di impugnazione, si osserva che la sentenza impugnata (alle pp. 14-15) ha accertato, con congrua motivazione, che il contenuto del p.o.s. in esame era contenutisticamente generico ed astratto, ad esempio prescrivendo di stare lontano da "eventuali" conduttori di linee aeree ma che indicazioni specifiche sulla presenza di condutture elettriche nessuno ne aveva dato agli operai, i quali, da soli, si erano resi conto della linea elettrica.
4.2. Quanto al secondo motivo, si osserva che, in sostanza, il giudizio contro-fattuale è stato svolto dai Giudici di merito.
4.3. Anche il terzo motivo è infondato, richiamandosi al riguardo le considerazioni svolte a proposito dell'analogo motivo posto da S.S. (punto n. 3.1. del "considerato in diritto").
4.4. Quanto, infine, all'ultimo motivo nell'interesse di E.C., si osserva che la sentenza impugnata (pp. 13-14) dedica congrua e non illogica parte della motivazione ad escludere che si sia trattato di "nolo a caldo" e che la doglianza sul punto è meramente reiterativa di quella svolta in appello (pp. 18 ss.).
5.In ultima analisi, a tutto voler concedere, quand'anche, in ipotesi, il terreno ove avvenne l'infortunio non fosse un "cantiere" in senso tecnico (e, come si è già visto, lo era e tale è stato correttamente ritenuto dai Giudici di merito), sta, comunque, di fatto che:
la vittima è stata comandata dal proprio datore di lavoro, E.C. titolare della "E.C. Autogrù", di andare a trasportare e a smontare una gru su di un terreno, di proprietà di P. C.R., il quale aveva assentito per iscritto al deposito della gru, e su incarico riconducibile a S.S. (per averlo dato S.S. a V.P. della Polisgru, il quale aveva, a sua volta, incaricato E.C.);
S.S. intendeva edificare un edificio sul terreno, con pratica amministrativa in fase avanzatissima, terreno sul quale - di fatto - era una conduttura elettrica di media tensione non protetta e di modeste dimensioni (non già un traliccio, che sarebbe stato estremamente visibile, v. p. 14 della sentenza impugnata; v. anche p. 3 della sentenza di primo grado), conduttura costituente serio pericolo per la vita e per l'incolumità (rischio di folgorazione) di chiunque vi si avvicinasse;
proprio urtando tale conduttura A.C. - che non risulta essere stato avvisato da nessuno dello specifico pericolo (come accertato dai Giudici di merito: p. 14 della sentenza impugnata e pp. 6-8 di quella del Tribunale) - morì, per folgorazione;
nessuno si era preventivamente preoccupato di accertare se vi fosse, o meno, una pericolosa linea elettrica sul terreno in questione;
a tutti gli imputati è contestato - ed è stato ritenuto sussistente - oltre ai profili di colpa specifica, di cui si è detto, anche un profilo di colpa generica;
poiché vi era concreto rischio di interferenza, era necessario nominare un "coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione" che, ove fosse stato nominato, avrebbe dovuto, ai sensi degli artt. 90-91 del d. lgs. n. 81 del 2008, redigere un piano di sicurezza e di coordinamento, piano che mancò; vi è nesso causale tra le condotte degli imputati e l'evento-morte; deve escludersi, per le ragioni esposte, l'esistenza di un contratto di nolo "a "a caldo";
alcuna interruzione del nesso causale, infine, secondo quanto accertato dai Giudici di merito, è addebitabile alla condotta della vittima, che non pose in essere una condotta né abnorme né eccentrica.
Ogni ulteriore questione è assorbita dalle considerazioni che precedono. Discende, dunque, la statuizione in dispositivo.

 P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/05/2018.

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