Infortunio in una lavanderia con la macchina stiratrice. Responsabilità del costruttore e del progettista
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33263 Anno 2019
Presidente: MONTAGNI ANDREA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
Data Udienza: 18/07/2019
1. La Corte di Appello di L'Aquila, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti G.F. e DC.A., con sentenza del 12/7/2018 confermava la sentenza, appellata dagli imputati, emessa in data 20/10/2016 dal Tribunale di Chieti, con condanna alla rifusione in favore della parte civile delle spese del grado.
Il GM del Tribunale di Chieti, aveva condannato gli odierni ricorrenti alla pena di mesi uno di reclusione ciascuno, con pena sospesa e non menzione, oltre al risarcimento da liquidarsi in separata sede ed alle spese nei confronti della parte civile INAIL, per il reato previsto e punito dagli artt. 113, 590, e 1, 2 e 3, c.p. perché, in cooperazione tra loro e con M.E.C., giudicata separatamente, legale rappresentante della azienda "Lavanderia MEC", datore di lavoro, nelle rispettive qualità, il primo di legale rappresentante della ditta "Setri S.r.l., costruttrice della macchina stiratrice/piegatrice mod Phoenix 626 a vapore, ed il secondo di dipendente della "Setri S.r.l.", con mansioni di progettista del suddetto macchinario, per colpa, consistita in imperizia, imprudenza, negligenza e violazione della normativa antinfortunistica di cui agli artt. 70 Dlgs 81/08 e 23 Dlgs 81/08 ed in particolare (Il datore di lavoro, fornendo in dotazione alla lavoratrice un macchinario privo dei requisiti di sicurezza di cui ai punti 13.7 e 1.3 8 dell'Allegato i del D.P.R. n 459/1996 e gli altri) costruendo e progettando il detto macchinario privo dei suddetti requisiti in relazione alle distanze di sicurezza imposte per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori, cagionavano lesioni dalle quali derivava un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a gg.f 40 con perdita della funzionalità dell'atto, alla dipendente M.M., alla quale, nell'effettuare un'operazione di estrazione di un capo di tessuto -tovaglia- dalla stiratrice, rimanevano impigliati la mano e l'avambraccio tra i rulli mobili del macchinario. In Chieti il 15/9/2011
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, ciascuno a mezzo del proprio difensore di fiducia, G.F. e DC.A., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
• G.F. (Avv. Francesco C.)
Il ricorrente, dopo una lunga premessa in fatto con la quale descrive la vicenda e le risultanze delle dichiarazioni testimoniali, evidenziandone le ritenute incongruenze e contraddizioni, lamenta, con un primo motivo, violazione degli artt. 522 e 429, lett. c) cod. proc. pen. e violazione del diritto di difesa per genericità e imprecisione dell'imputazione.
Ci si duole che, nonostante l'infortunio che ha dato origine al processo sia stato determinato dallo schiacciamento dell'arto di M.M. nei rulli sottostanti il piano di lavorazione, come accertato dalle risultanze istruttorie, il capo di imputazione non faccia alcun riferimento specifico ai rulli né alla parte della macchina che determinava l'incidente. Il capo d'imputazione, infatti, farebbe un generico riferimento alle distanze di sicurezza per il raggiungimento di zone pericolose, senza parlare di necessità di pannelli per impedire l'accesso ai rulli come emerso in dibattimento.
Il difensore ricorrente evidenzia l'importanza di quanto lamentato, dal momento che l'imputato è il legale rappresentante della ditta che ha prodotto la macchina stiratrice. La genericità e inesattezza dell'imputazione avrebbe determinato l'impossibilità di comprendere l'esatta contestazione mossa all'imputato, trattandosi di una questione tecnica, con un evidente ripercussione negativa sul diritto di difesa.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen., 306 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost.
Si pone in rilievo che l'incidente si è verificato il 15/9/2011, a distanza di ben dodici anni dalla vendita della macchina, avvenuta nel 1999 e che, dopo la vendita, non risulta essere stata effettuata alcuna manutenzione sulla macchina in questione.
Il lungo decorso del tempo avrebbe richiesto la necessità di un sopralluogo, immediatamente successivo all'incidente, per valutare se fossero state operate modifiche o manomissioni sulla macchina tali da privarla dei presidi di sicurezza, al quale avrebbe dovuto essere convocato anche il ricorrente, che avrebbe potuto produrre ogni elemento per valutare la condizione della macchina al momento della vendita e dell'installazione rispetto a quella del momento del fatto.
Invece il ricorrente si duole di non essere stato avvisato del sequestro e del sopralluogo compiuto dalla ASL, ed anzi di essere venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale solo dopo la conclusione delle indagini preliminari, con l'avviso ex art. 415bis cod. proc. pen.
Pertanto, il G.F. sarebbe stato privato delle garanzie difensive previste dal nostro ordinamento.
Con un terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione agli artt. 360, 246 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost.
Ancora una volta si lamenta che, a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l'imputato non sia stato posto nella condizione di difendersi, avendo avuto conoscenza del procedimento penale solo l'8/2/2013, con l'avviso di conclusione delle indagini, dopo il dissequestro della macchina, a seguito di richiesta di dissequestro, contenente la dichiarazione dell'avvenuta modifica della stessa mac-china. Pertanto, il ricorrente sarebbe stato nell'impossibilità di verificare le condizioni della macchina stiratrice al momento dell'incidente.
Con un quarto motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen., in riferimento alle testimonianze rese da M.S., Gi.F. e dall'infortunata, nonché degli artt. 24 e 111 Cost. e vizio di motivazione per illogicità e travisamento della prova.
Ci si duole della valutazione sulla maggiore attendibilità della testimonianza resa dal M., in quanto resa per conto di un ente pubblico, rispetto a quella dei testi della difesa, solo perché legati all'imputato da un rapporto di lavoro risalente a dieci prima.
Si rileva che la valutazione dell'attendibilità va fatta nel merito e sui contenuti della testimonianza e non sulla qualità soggettiva dei dichiaranti. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto illogicamente ininfluente anche la deposizione della parte lesa, che dichiarava che l'incidente era stato causato dai rulli, i quali, originariamente coperti da uno sportello posto a protezione, erano poi stati scoperti a seguito della rimozione di tale sportello, operata dal titolare della ditta.
Del tutto illogica e contraddittoria sarebbe stata la ritenuta credibilità e completezza della testimonianza del M., giunto sul posto alcune ore dopo l'incidente, e che non ha mai ascoltato il racconto dell'infortunata, ipotizzando così la dinamica dell'incidente senza mai aver nemmeno visto la macchina in funzione.
Con un quinto motivo di ricorso deduce vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. e all'obbligo del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'appellante.
Si lamenta l'omessa motivazione sui motivi riguardanti: 1. i progetti della macchina, che prevedevano efficaci sistemi di protezione con pannelli che rendevano i rulli inaccessibili; 2. il controllo ispettivo effettuato in data 11/10/2010 che prescriveva interventi per rendere inaccessibili le parti in movimento della macchina; 3. la comprovata assenza di richieste di manutenzione da parte della lavanderia alla ditta costruttrice e all'uso improprio della macchina; 4. il grave stato di malfunzionamento della macchina una settimana prima dell'incidente e la mano-missione del carter di sicurezza per evitare l'inceppamento dei capi, come dichiarato dall'infortunata.
Si rileva che il comportamento della ditta MEC escluderebbe ogni responsabilità del ricorrente. Del resto, si evidenzia la stessa sentenza impugnata riferisce dell'avvenuto controllo ispettivo, avvenuto circa un anno prima dell'incidente.
Si riportano in ricorso le dichiarazioni dell'infortunata che darebbero conto di quanto sopra rilevato.
Con un sesto motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla direttiva del consiglio europeo n. 374/85 CE, recepita dagli artt. 118, 125 e 126 del codice del consumo.
Si richiamano le norme del codice del consumo relative al difetto imputabile al produttore ed alla prescrizione e decadenza del diritto al risarcimento del danno, evidenziando l'avvenuta prescrizione e decadenza del diritto al risarcimento essendo decorsi oltre dieci anni dalla vendita al momento dell'incidente.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio.
• DC.A. (Avv. Nazario A.)
Il ricorrente deduce violazione degli artt. 41, co. 2, 590, co. 1,2 e 3 e 62 bis bis cod. pen. e vizio di motivazione.
Con un primo motivo, si duole che la corte di appello non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le doglianze difensive rappresentate nell'atto di appello.
Sarebbe stata ritenuta la sussistenza di vizi di fabbricazione del macchinario tali da cagionare l'infortunio senza considerare l'improprio utilizzo del macchinario da parte della lavoratrice, su indicazione del datore di lavoro.
Vengono descritti i programmi di lavorazione della macchina e viene evidenziata la necessaria utilizzazione della stessa macchina da parte di quattro operai contemporaneamente, due addetti all'introduzione della biancheria sul lato anteriore e due alla raccolta della biancheria in uscita sul lato posteriore.
Nel caso di specie, invece, mediante una manomissione del macchinario da parte di R.V., che rimuoveva la barra di protezione per permettere la fuoriuscita dei capi dal davanti della macchina, le operazioni venivano svolte da sole due operatrici che inserivano le tovaglie e le raccoglievano manualmente dal davanti afferrandole mediante un pericoloso avvicinamento ai rulli di stiratura privi di protezione perché era stato disattivato anche il microswicth.
Sarebbe evidente, pertanto, l'ascrivibilità dell'incidente all'errato utilizzo della macchina che veniva sostanzialmente trasformata per operare con l'impiego di minor personale.
Sul punto nulla avrebbe detto la Corte distrettuale.
Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui ritiene irrilevante l'eventuale mancanza di un'attività di adeguamento dei presidi di sicurezza, da parte del proprietario, tenuto conto dell'idoneità dei vizi di fabbricazione al verificarsi dell'infortunio.
Sul punto si rileva che la realizzazione del macchinario risale al 1999 e che la perizia espletata sullo stesso, dal M., non ha preso visione del progetto originale, così come lo stesso progetto non è stato esaminato dall'ASUR Lecce richiamata in sentenza.
Le conclusioni dei tecnici sarebbero meramente ipotetiche e, mentre non vi sarebbe prova della mancanza di presidi di sicurezza al momento della realizzazione della macchina stiratrice, vi sarebbe prova dell'avvenuta prescrizione, nei confronti del datore di lavoro, dell'adeguamento delle misure di sicurezza da parte del RSPP.
Pertanto, il mancato adeguamento costituirebbe una concausa unitamente all'utilizzo improprio della macchina.
Ci si duole, ancora, della violazione del proprio diritto di difesa, in quanto il DC.A. non ha mai avuto la possibilità di visionare il macchinario dissequestrato e restituito alla proprietaria nel dicembre 2011, quando il ricorrente non era nemmeno indagato, tanto che nessun accertamento irripetibile gli è mai stato notificato.
Con un terzo motivo si deduce vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Si lamenta l'avvenuto diniego mediante l'utilizzo di una mera formula di stile, facendo riferimento ad un presunto ruolo nevralgico svolto dall'imputato che non viene esplicato, mentre non corrisponderebbe al vero l'affermazione della mancata evidenziazione, da parte della difesa, di elementi favorevoli alla concessione.
Si precisa di aver rappresentato sia la non giovane età dell'Imputato che l'assenza di carichi pendenti.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni con-seguente statuizione ed effetto di legge.
1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto i ricorrenti, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si sono nella sostanza limitati a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che in questa sede non viene in alcun modo sottoposta ad autonoma ed argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma deH'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).
2.1 ricorsi, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.
La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato tutte le tesi oggi riproposte, a cominciare da quella afferente la genericità del capo d'imputazione, sul rilievo che il capo d'imputazione contiene tutti gli elementi del fatto, segnatamente le circostanze di tempo e di luogo dell'infortunio e le modalità della condotta.
Tale interpretazione appare corretta, infatti, a differenza di quanto affermato dal difensore, nell'imputazione è chiaramente indicato che il braccio rimaneva incastrato tra i rulli.
Va ricordato in proposito il consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando, come nel caso che ci occupa, questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (così Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013 dep. il 2014, Morante, Rv. 258948 che ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la genericità o l'indeterminatezza di una imputazione per il delitto di violenza privata che faceva riferimento al concorso dell'imputato con persone non identificate, in luoghi non tutti determinati e in tempi individuati con l'espressione "fino al "). In altri termini, non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria una indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa (in tal senso Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 dep. il 2015, B. ed altri, Rv. 264877 in una fattispecie, relativa a delitto di tolleranza dell'esercizio della prostituzione, in cui la Corte ha escluso la nullità di imputazione che non conteneva l’indicazione dei nominativi delle singole donne dedite al meretricio nel locale notturno gestito dall'Imputato, ma che offriva una chiara specificazione del tempo e del luogo della condotta).
Costituisce ius receptum, peraltro, anche il principio che non sussiste alcuna incertezza sull'Imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (così Sez. 5, n. 51248 del 5/11/2014, Cutrera Rv. 261741; conf. Sez. 2, n. 36438 del 21/7/2015, Bilotta ed altri, Rv. 264772; Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015 dep. il 2016, Ferrante, Rv. 265825; Sez. 5, n. 10033 del 19/1/2017, Ioghà ed altro, Rv. 269455).
Quanto all'altro motivo di natura processuale, anch'esso ripropositivo e manifestamente infondato, relativo all'asserita mancata possibilità di esercitare il diritto di difesa per non aver potuto visionare il macchinario dissequestrato, la Corte distrettuale ha chiarito che nessun accertamento irripetibile risulta effettuato e durante il sequestro, previa autorizzazione, ben avrebbe potuto l'eventuale interessato visionare la stiratrice.
3. I motivi in punto di penale responsabilità, oltre che essere meramente ripropositivi di quelli già proposti in appello, sollecitano a questa Corte di legittimità una rivalutazione del fatto che non è consentita in questa sede.
Entrambi i ricorrenti fondano le proprie difese sul tempo trascorso dalla vendita del macchinario e su un'asserita manomissione dello stesso da parte di chi l'ha utilizzato.
Ebbene, sul punto, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, la Corte aquilana ha ritenuto infondata la denunciata manomissione del macchinario ad opera del datore di lavoro o di qualcuno per suo conto, in primo luogo perché esclusa dalla teste F. ma soprattutto perché irrilevante, dal momento che dall'attività istruttoria è emersa l'originaria inidoneità della macchina stiratrice alla prevenzione di infortuni.
Va rilevato che, trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità, la motivazione della sentenza di appello va letta in maniera integrata con il provvedimento di primo grado che descrive analiticamente il processo lavorativo di utilizzazione della macchina evidenziandone le criticità.
Soprattutto, il giudice di primo grado aveva già chiarito essere "pacificamente emerso emerso che la macchina era priva dei requisiti di sicurezza all'epoca prescritti, dato che la vendita della macchina era avvenuta nel 1999 (DPR 547/1955, DPR 459 del 24.7.1996 (Direttiva macchine) e, in particolare, dalla EN 294 in materia di sicurezza del macchinario, distanze di sicurezza per arti superiori)".
E la Corte territoriale ribadisce nel provvedimento oggi impugnato che, nella relazione del 14.11.2011, l'ispettore M. ha affermato che la macchina stiratrice in questione "è stata progettata e costruita senza tenere in considerazione quanto contemplato dal punto 1.3.7 e 1.3.8 dell'Allegato I del D.P.R. 459/1996 (vecchia Direttiva macchine)" , conclusione confermata dalla relazione di accertamento di non conformità allegata dalla Azienda Sanitaria di Lecce - Regione Puglia alla nota del 12.9.2007.
Risulta ampiamente dimostrato, in altri termini, che la macchina in questione presentasse in origine dei vizi, che compromettevano la sicurezza dei lavoratori addetti alle attività di stiratura e piegatura, anche e soprattutto in ragione della valutazione espressa dalla Azienda Sanitaria di Lecce - Regione Puglia, conforme all'esito delle verifiche effettuate dal teste M..
Priva di aporie logiche, in particolare, appare la considerazione che la provenienza da un ente pubblico deputato a valutare il rispetto da parte dei costruttori di macchinari e dei datori di lavoro della normativa sulla sicurezza sul lavoro renda tale valutazione sicuramente più attendibile e fondata rispetto al narrato di testimoni, tra l'altro, legati da rapporti di lavoro alla società produttrice della macchina (G.F., in precedenza addetto ai collaudi e alle manutenzioni della ditta Setri, e M.S., dipendente della medesima ditta dal 1999 al 2001).
4. Snodo fondamentale dell'odierno decidere, con il quale i ricorrenti non si confrontano, è la considerazione che la concorrente responsabilità del datore di lavoro (per la quale si è proceduto separatamente) non vale ad escludere la responsabilità del costruttore e del progettista, dal momento che è emersa la mancanza di misure di protezione a norma della macchina sin dal momento della commercializzazione.
Questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che, qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi (così Sez. Un. n. 1003 del 23/11/1990 dep. il 1991, Tescaro, Rv. 186372; conf. Sez. 4, n. 2494 del 3/12/2009 dep. il 2010, Castelletti, Rv. 246162).
E costituisce ius receptum anche il principio che, in tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza (così Sez. 4 , n. 1184 del 3/10/2018 dep. il 2019, Motta Pelli srl, Rv. 275114 in una fattispecie relativa a macchinario privo di "carter" di protezione, in cui la Corte ha ritenuto che il pericolo era evidentemente riconoscibile con l'ordinaria diligenza, dovendo gli organi in movimento dei macchinari essere sempre segregati per evitare contatti pericolosi con la persona del lavoratore; conf. Sez. 4, n. 26247 del 30/05/2013, Magrini, Rv. 256948 che, n applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro, in ordine al reato di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen., per avere messo a disposizione del lavoratore un macchinario, specificamente una pressa, privo dei necessari presidi di sicurezza, in conseguenza della non attenta verifica dei requisiti di legge e della mancata valutazione in progress delle carenze del predetto macchinario, anche attraverso una adeguata azione di manutenzione, nella specie effettuata senza carattere di sistematicità; Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne ed altro, Rv. 259229).
La responsabilità del costruttore, nell'ipotesi in cui l'evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, in altri termini, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro utilizzatore della macchina, giacché questi è obbligato ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti chiamati ad avvalersi della macchina. A tale regola, fondante la concorrente responsabilità del datore di lavoro, si fa eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza, per esempio, allorquando il vizio riguardi una parte non visibile e non raggiungibile della macchina (Sez. 4, n. 1216 del 26/10/2005 dep. il 2006, Mollo, Rv. 233174).
Per contro, il costruttore non risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione di una macchina che risulti priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza (obbligo su di lui incombente per il disposto dell'articolo 7 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547), se l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (per esempio, nel caso di una totale trasformazione strutturale della macchina). Ma, come detto, non è emerso che sia il caso che ci occupa. Anche il dedotto uso improprio della macchina, "utilizzata alla velocità Minima", è stato ritenuto non tale dai giudici del gravame del merito, sul rilievo che si trattava di una modalità di utilizzo prevista per tessuti leggeri e, dunque, che non può ritenersi che la parte offesa avesse posto in essere una condotta incongrua.
5. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del DC.A., in quanto già il giudice di prime cure ha dato atto in sentenza che sia il dr. M. che l'ispettore della Asl redigevano la relazione sulla base del macchinario e del manuale d'uso riscontrando già da quelli la mancanza di sicurezza.
La circostanza che non siano stati esaminati i progetti appare ininfluente, come rilevano i giudici di merito, dal momento che il manuale d'uso certamente ha dato, ai tecnici, la possibilità di valutare l'effettiva struttura del macchinario, che è stato riconosciuto privo dei requisiti di sicurezza richiesti sin dall'epoca della vendita. Requisiti la cui mancanza era accertata anche in sede di prescrizione di adeguamento ai requisiti di sicurezza, mai effettuato dal proprietario della lavanderia.
Certamente il mancato adeguamento ha determinato una concausa dell'evento, ma non vale ad escludere la responsabilità per la commercializzazione di un prodotto privo dei requisiti di sicurezza.
6. Nevralgico, come riconoscono entrambe le pronunce di merito, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, è il ruolo del DC.A., il quale, come si legge nella sentenza impugnata, non si è limitato a certificare la conformità della macchina al progetto, avendo attestato anche la conformità alla normativa comunitaria. Da ciò la Corte territoriale ne ha tratto un giudizio di gravità dei fatti che, in uno con l'assenza di elementi positivi emersi atti a giustificarne la concessione, l'ha indotta a negargli le circostanze attenuanti generiche.
Anche il motivo di ricorso proposto sul punto si palesa, perciò, manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 255172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
7. Del tutto infondato appare, infine, il sesto motivo proposto dal G.F., in quanto le norme del codice del consumo trovano applicazione in sede civile e non valgono certamente ad escludere la responsabilità derivante da reato.
La Corte territoriale, con motivazione corretta in punto di diritto, ha già risposto alla doglianza propostale sul punto ed in questa sede acriticamente riproposta, sottolineando come la normativa richiamata da G.F. attiene, infatti, ad altra fattispecie (il danno cagionato al consumatore che abbia acquistato un determinato prodotto), mentre nel caso in esame, gli odierni ricorrenti sotto il profilo civilistico del danno cagionato a M.M. e, per essa all'INAIL nel frattempo subentrato, mediante una condotta di rilevanza penale.
La fonte della responsabilità, quindi, non è la violazione delle disposizioni del cd. codice del consumo, ma la commissione di un illecito di rilevanza penale.
Non può, dunque, ritenersi maturato il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
8. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione del reato maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463).
9. Essendo i ricorsi inammissibile e, a norma dell'alt. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 18 luglio 2019