Folgorazione durante i lavori di ristrutturazione di uno stabile
Responsabile il committente/responsabile dei lavori che non valuta il rischio specifico per il quale ha anche la diffida della RFI
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17223 Anno 2019
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA
Data Udienza: 02/04/2019
1. La Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che, all'esito dell'abbreviato, ha condannato F.C. alla pena sospesa di cinque mesi e giorni dieci di reclusione per il reato di cui agli artt. 113, 589, secondo comma, cod.pen., per avere cagionato, in qualità di committente e responsabile dei lavori di ristrutturazione dello stabile di sua proprietà ed in cooperazione colposa con altri, il decesso di A.L.M., il quale, in data 7 settembre 2011, nell'urtare inavvertitamente contro un filo elettrico ad alta tensione, mentre lavorava sul ponteggio del cantiere, restava folgorato da una scarica elettrica, con imprudenza consistita nel non osservare la diffida ricevuta da Ferrovie dello Stato (raccomandata in data 10 novembre 2000), con cui si vietava la prosecuzione dei lavori e la realizzazione di costruzioni nella zona asservita dall'elettrodotto, e con negligenza consistita nel non aver avvisato l'impresa esecutrice dei lavori circa i pericoli connessi alla mancata distanza di sicurezza dall'elettrodotto dell'area in cui veniva realizzato il ponteggio.
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, che ha dedotto 1) la violazione di legge ed il vizio di motivazione per erronea applicazione dell'art. 93 del d.lgs. n. 81 del 2008, avendo i giudici di merito attribuito compiti e responsabilità al committente che, in realtà, erano stati trasferiti al tecnico abilitato, coordinatore in materia di sicurezza e salute, I.G. con espresso esonero del ricorrente dalla responsabilità penale; 2) l'erronea applicazione degli artt. 190, 192 cod.proc.pen. e 111 Cost., avendo il giudice di appello omesso di valutare le prove fornite dalla difesa, anche al solo fine di confrontarle con quelle fornite dall'accusa. In particolare il ricorrente ha evidenziato di aver rispettato tutte le prescrizioni urbanistiche, ottenendo tutte le necessarie autorizzazioni, senza che il Comune di Avezzano, da cui aveva acquistato l'immobile oggetto di ristrutturazione, abbia mai segnalato il problema della linea dell'alta tensione, parzialmente esistente e modificatasi in relazione alle esigenze della linea ferroviaria, e di essere, pertanto, inconsapevole del rischio connesso alla folgorazione; di non essersi ingerito nell'attività dell'appaltatore e di aver nominato il coordinatore responsabile della sicurezza, proprio dopo aver ricevuto la diffida delle Ferrovie dello Stato, in quanto, quale operaio di una ditta pubblicitaria, era sprovvisto di ogni competenza in materia e del tutto ignaro della circostanza che la linea di alta tensione fosse attiva, come emerso dalla deposizione della moglie, all'udienza del 5 novembre 2015, a cui i giudici di merito non hanno fatto alcun riferimento; di non essere destinatario degli obblighi derivanti dalla legge e relativi all'adozione di misure di cautela e
protezione per i relativi lavori da svolgersi a distanza inferiore a quella prevista dalla legge dalle linee elettriche, obblighi che gravano su chi si occupa della sicurezza del cantiere.
1 -Il ricorso è inammissibile, in quanto, nell'esposizione unitaria delle due censure formulate, non si confronta con le argomentazioni dei giudici di merito e risulta, pertanto, del tutto a-specifico. In proposito va, difatti, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 ud. - dep. 16/05/2012, Rv. 253849 - 01).
2.Più precisamente nella sentenza impugnata si legge che "in una situazione quale quella emergente dagli atti, in cui il committente/responsabile dei lavori non aveva neppure valutato e/o fatto valutare il rischio specifico, per il quale aveva ricevuto formale diffida dalla RFI, relativo alla vicinanza del fabbricato ai cavi elettrici di alta tensione, l'avvenuta nomina di un coordinatore per l'esecuzione (peraltro, riguardante unicamente lavori di rifacimento intonaci esterni, demolizione e ricostruzione di un balcone e sistemazione gronde) non fosse affatto idonea a trasferire a tale figura tecnica le competenze e le responsabilità in ordine alla alta vigilanza", che grava sul committente. Il giudice di appello ha, difatti, precisato che F.C. aveva conservato il ruolo di responsabile dei lavori, non avendo mai attribuito tale ruolo ad un tecnico, ed avendo nominato I.G. coordinatore per la sicurezza limitatamente alla fase di esecuzione delle opere e con esclusivo riferimento ai lavori di rifacimento degli intonaci esterni, alla demolizione e ricostruzione di un balcone e alla sistemazione delle gronde, senza alcuna menzione, nell'incarico conferito, dei lavori di rifacimento del tetto - v. p. 5-6 della sentenza di appello "dalla documentazione versata in atti risulta ..che F.C. - committente e responsabile dei lavori - designò (con atto di data 13.7.2011) il geom. I.G. quale coordinatore in materia di sicurezza durante l'esecuzione dell'opera per il cantiere: lavori di ristrutturazione (rifacimento intonaci esterni, demolizione e ricostruzione di un balcone e sistemazione gronde sul proprio fabbricato....tale atto di nomina porta in calce la firma del F.C. (quale responsabile dei lavori designante) e, più in giù, la firma per accettazione del geometra I.G. (quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori)".
Proprio alla luce di tale premesse il giudice di appello ha concluso che l'imputato era rimasto responsabile per l'omessa osservanza del divieto della RFI, ricevuto già nel 2010, di proseguire le opere di ristrutturazione del fabbricato di sua proprietà, non collocato a distanza di sicurezza dalla linea di corrente ad alta tensione, e per l'omessa informazione dell'appaltatore di tale situazione di pericolo.
La Corte ha, inoltre, sottolineato, nello sviluppo del ragionamento seguito, che "il legislatore..non ha predeterminato ..gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l'area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall'estensione dell'Incarico conferito (limitatamente all'incarico conferito)".
Di fronte a tale puntuale ricostruzione del fatto, che si fonda sull'assenza della nomina del responsabile dei lavori e sulla delimitazione dell'incarico di coordinamento in materia di sicurezza, attribuito a I.G., alla sola fase esecutiva e ai soli lavori di rifacimento degli intonaci, demolizione e ricostruzione di un balcone e sistemazione delle gronde, il ricorrente si è limitato ribadire le censure già formulate in appello, senza indicare significativi elementi probatori, di cui è stata omessa la valutazione o eventuali aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà nell'interpretazione del documento decisivo su cui la Corte di appello si è soffermata (atto di conferimento dell'incarico a I.G. del 13 luglio 2011).
In proposito deve osservarsi che la deposizione della moglie dell'imputato è del tutto irrilevante nella ricostruzione dell'oggetto dell'Incarico conferito al tecnico, avendo ad oggetto le motivazioni che hanno indotto l'imputato alla nomina di un ulteriore tecnico, ma non la trattativa tra le parti o la stipula del contratto. Occorre, del resto, ribadire che, ai fini della correttezza e della logicità della motivazione della sentenza, non occorre che il giudice di merito dia conto, in essa, della valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre a eventuali soluzioni diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è indispensabile che egli indichi le fonti di prova di cui ha tenuto conto ai fini del suo convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato (Sez. 6, n. 11984 del 24/10/1997 ud.- dep. 22/12/1997, Rv. 209490 - 01).
3. La decisione adottata, sulla base di tale ricostruzione del fatto, congruamente motivata, risulta, ad ogni modo, pienamente conforme alla legge.
In proposito deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. Il rinvio all'art. 15 del d.lgs. n. 81 del 2008 comporta che sul committente gravi, insieme al datore di lavoro, l'obbligo di assicurare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e, dunque, di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza (lett. a) e di eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, di ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (lett. c), sicché non ha pregio l'argomentazione del ricorrente, secondo cui gli obblighi di cui agli artt. 80 ss. del d.lgs. n. 81 del 2008 non graverebbero sul committente, ma solo sul datore di lavoro - in particolare art. 83, secondo cui non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Alla luce di tale disciplina, come correttamente affermato dai giudici di merito, l'imputato, nel suo ruolo di committente, non avendo nominato un responsabile dei lavori, avrebbe, difatti, dovuto valutare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, tra cui sicuramente ricade quello derivante dalla vicinanza dell'area ad un cavo di alta tensione, di cui, in considerazione della diffida ricevuta dalle RFI, non può affermarsi l'ignoranza.
Ancora, può ricordarsi che, in tema di infortuni sul lavoro, il committente, nei cantieri temporanei o mobili in cui sia prevista la presenza (anche non contemporanea) di più imprese esecutrici, ha l’obbligo: 1) di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3, d.lgs n. 81 del 2008; 2) di nominare il coordinatore per la progettazione dell'opera di cui agli artt. 89, comma 1, lett. e), e 91 d.lgs n. 81 del 2008 (CSP), deputato a redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC); 3) di nominare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui agli artt. 89, comma 1, lett. f) e 92 d.lgs n. 81 del 2008 (CSE), deputato a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa, sia in relazione al PSC che in rapporto ai lavori da eseguirsi (Sez. 4, n. 10544 del 25/01/2018 ud. - dep. 08/03/2018, Rv. 272239 - 01): nel caso di specie, i giudici di merito hanno, dunque, esattamente fondato la responsabilità del committente proprio sulla incompletezza e inadeguatezza del documento di valutazione dei rischi, che non contemplava affatto il rischio connesso alla vicinanza del cantiere ai cavi di alta tensione, essendo la presenza di più imprese sul cantiere confermata dalla nomina del coordinatore per la fase esecutiva.
Per completezza deve aggiungersi che, ai sensi dell'art. 26, primo comma, lett. b, del d.lgs. n. 81 del 2008, il committente deve fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sicché, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, tra gli obblighi specifici a cui resta limitata la responsabilità del committente, in tema di sicurezza sul lavoro, va ricompreso quello dell'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e sulla cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione (Sez. 3, n. 6884 del 18/11/2008 ud. - dep. 18/02/2009, Rv. 242735 - 01), del cui adempimento, nel caso di specie, non vi è stata alcuna allegazione.
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendovi ragioni di esonero, della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 2 aprile 2019