Trauma da schiacciamento del braccio: incompletezza del sistema di protezione del nastro trasportatore
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13590 Anno 2019
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: FERRANTI DONATELLA
Data Udienza: 15/03/2019
1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara resa in data 8.07.2016, nei confronti di O.A., in relazione alla contravvenzione di cui agli artt. 70 comma 1 e 87 comma 2 d.lgs 81/2008 (capo A), nonché del delitto di lesioni colpose cui all'art. 590 comma 3 (capo B) indicato in rubrica, fatti commessi il 22.05.2012, confermava la responsabilità penale e la condanna alla pena di euro 3.000,00 di ammenda e 4 mesi di reclusione; revocava le statuizioni civili all'esito della rinuncia della costituzione di parte civile con allegata quietanza dell'avvenuta transazione.
2.O.A., legale rappresentante della Società S.E.I Escavazione inerti s.p.a., nella sua qualità di datore di lavoro è stato ritenuto responsabile per addebiti di colpa generica e specifica delle lesioni gravi riportate dal dipendente B. che, intento nello stabilimento di Settepolesini di Bondeno all'attività di controllo degli impianti, in particolare della macchina nastro trasportatore, inciampava urtando il carter di protezione laterale del macchinario e a causa dell'incompletezza del sistema di protezione del nastro trasportatore andava a finire con il braccio dentro il rullo del nastro in movimento che lo trascinava all'interno provocandogli "trauma da schiacciamento arto superiore sinistro con vasta ferita lacero contusa e frattura stiloide ulnare". Ciò in quanto, come ricostruito dai tecnici AUSL intervenuti sul luogo dell'infortunio, il carter di protezione del nastro trasportatore era incompleto e inadeguato, essendovi uno spazio non coperto nel quale appunto si era insinuato il braccio del dipendente nella caduta. A seguito delle prescrizioni dopo l'infortunio, infatti, era stato indicato l'adeguamento del macchinario alle normative del settore, mediante l'installazione di una gabbia metallica di protezione avvolgente interamente le parti in movimento.
La Corte di merito confermava l'affermazione di responsabilità penale, escludeva, inoltre, che la condotta del lavoratore potesse essere qualificata come abnorme.
3. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, O.A..
Con il primo motivo l'esponente deduce con riferimento al capo B) il vizio motivazionale in particolare contraddittorietà e illogicità della motivazione, travisamento del fatto. Evidenzia in particolare una contraddizione tra la ricostruzione fattuale del primo giudice e quella della Corte territoriale con riferimento al punto di ingresso dell'arto del lavoratore, collocato, nella sentenza impugnata, nella parte terminale del nastro privo di copertura e, dal giudice di primo grado, lungo il carter della macchina che piegandosi ha consentito il contatto traumatico.
Lamenta una inadeguata valutazione del nesso causale con riferimento alla condotta asseritamente omissiva attribuita al titolare della posizione di garanzia e deduce che il nastro trasportatore era conforme alla normativa di sicurezza, come certificato dal produttore ed era stato valutato positivamente dalla ditta che ha redatto il documento di sicurezza e che nessuna contestazione era stata mosso dagli ispettori intervenuti.
Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento dei benefici di legge e delle attenuanti generiche. Ritiene che, sul punto, in sentenza siano state adottate mere formule di stile, da ritenersi inappropriate in riferimento al reato colposo per cui si procede, anche alla luce del risarcimento dei danni intervenuto in corso di causa.
1. Il ricorso impone i seguenti rilievi.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Giova ricordare che questa Suprema Corte ha chiarito che il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (tra le altre Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181).
Deve poi considerarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo, si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955). Come già sopra si è considerato, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, l'art. 606 cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa "lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006; ciò in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione. Ebbene, si deve in questa sede ribadire l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, Rv. 233464).
3.1 Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo alla ricostruzione della dinamica del fatto ed alla affermazione di penale responsabilità alla luce di un preteso travisamento della prova. Giova ricordare che il vizio di travisamento della prova, nel caso in cui i giudici delle due fasi di merito siano pervenuti a decisione conforme, può essere dedotto solo nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep.2014, Nicoli, Rv.258432) ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forme di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della persistente infedeltà delle motivazioni dettate in entrambe le decisioni di merito (Sez.4, n.44765 del 22/10/2013, Buonfine, 256837).
Sul punto , la Corte territoriale ha sviluppato un percorso motivazionale immune da aporie di ordine logico e saldamente ancorato all'acquisito compendio probatorio,già evidenziato dal primo giudice. Non vi è infatti alcuna contraddizione e tantomeno travisamento della prova nella ricostruzione della dinamica dell'incidente operata dai Giudici di merito in quanto il Tribunale di Ferrara aveva affermato che il B. era caduto mentre stava controllando un cuscinetto del nastro trasportatore che sembrava sul punto di rompersi, aveva così urtato il carter facendolo ripiegare su se stesso e andando a impattare nello "spazio non coperto dal lamierino" che a seguito dell'urto si era amplificato (fol 1); la Corte di appello nella valutazione del motivo di gravame, volto ad attribuire la causa determinante dell' infortunio alla caduta della persona offesa che con il suo peso avrebbe determinato il cedimento e la deformazione parziale del lamierino, valorizzava la testimonianza del teste M. del Servizio AUSI di Ferrara, secondo cui la copertura del nastro trasportatore era incompleta mancando la protezione per oltre 13 metri di lunghezza del nastro, di conseguenza la " zona situata fra il rullo e la parte inferiore del nastro era accessibile come poi rilevato nel verbale di contravvenzione elevato a seguito dell'ispezione del 22.05.2012"( fol 4).
Muovendo da tali rilievi, la Corte territoriale ha quindi escluso il carattere abnorme della condotta posta in essere dal lavoratore e ribadito la sussistenza del nesso causale tra la violazione della normativa antinfortunistica riscontrata e l'evento lesivo verificatosi. Preme allora evidenziare che il richiamato percorso argomentativo si colloca nell'alveo dell'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, si è chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che può escludersi l’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento; che, nella materia che occupa, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili - come avvenuto nel caso di specie - della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. 2000, Rv. 215686). E la Suprema Corte ha chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109).
3. Il secondo motivo di ricorso non ha pregio.
Come noto, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, 22 settembre 2003, n. 36382 Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua", Sez. 4, 4 agosto 1998 n. 9120, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).
Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. La Corte di Appello, infatti, ha chiarito: che l'imputato è gravato da un precedente specifico per violazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza e di un reato di natura fiscale e per l'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata elementi che denotano il disprezzo per il bene giuridico tutelato e gli interessi della collettività. Sulla scorta di tali rilievi, il Collegio ha legittimamente motivato che non vi erano ragioni per ritenere sussistente un ravvedimento, tale da giustificare la concessione delle attenuanti generiche e per ritenere che, in futuro, l'O.A. si asterrà dalla commissione di altri reati. Trattasi di valutazioni prognostiche immuni da aporie logiche e del tutto conferenti, anche in riferimento alla natura colposa dell'illecito per il quale oggi si procede.
4. Quanto al reato di cui al capo A), va osservato la contravvenzione per la quale l’imputato è stato tratto a giudizio è prescritta, essendo maturato il termine massimo di cinque anni prima della pronuncia della sentenza da parte della corte d’appello. Invero il reato risulta essere stato commesso il 22.05.2012 il termine di prescrizione, a norma degli artt. 157 e 161 c.p., è spirato il 22.5.2017, prima della pronuncia della sentenza di impugnata avvenuta il 20.03.2018.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, ricorrono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. maturate.
Mette conto considerare che il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d’appello, pur se non dedotta in quella sede, purché, a tal fine, non occorra alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all’individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado (cfr. Sez.U. n.1206 del 17.12.2015,Ricci; Sez. 4 27019 del 16.06.2015 rv 263879-01;Sez. 3, n. 14438 del 30/01/2014,Pinto, Rv. 259135; Sez. 2, Sentenza n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096).
5. In conclusione la sentenza impugnata va, annullata senza rinvio per quanto attiene alla condanna di cui al capo A), per essere il reato contestato estinto per prescrizione, poiché non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto, previa rideterminazione della pena per il capo B), così come indicata in dispositivo e risultante dalla pronuncia del Giudice di primo grado.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla contravvenzione di cui al capo A) e per l'effetto ridetermina la pena finale in mesi quattro di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 15.03.2019