Interferenza tra pedoni e veicoli e rischio di investimento
Posizioni di garanzia in relazione all'infortunio mortale del lavoratore investito e schiacciato da un carrello
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12869 Anno 2019
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: BELLINI UGO
Data Udienza: 11/12/2018
1. La Corte di Appello di Firenze con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, riconosceva a tutti e tre gli imputati le circostanze attenuanti generiche e rideterminava la pena in anni uno mesi quattro di reclusione nei confronti di L.G. e in sei mesi di reclusione ciascuno nei confronti di F.L. e di P.L. in relazione al reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore R.L. il quale era stato investito e schiacciato da carrello trasportatore di materiale in acciaio all'interno di area di movimentazione e stoccaggio (TVE) di proprietà della azienda L. ma in uso alla società TRAILER s.p.a., incaricata dalla prima dell'Immagazzinamento e della spedizione dei rotoli di acciaio realizzati nel reparto.
1.2 A L.G., amministratore delegato della TRAILER s.p.a., datore di lavoro del conducente del carrello investitore e responsabile dell'area destinata a spedizione e a magazzino del materiale di acciaio (vergella) era contestato di avere omesso di fornire disposizioni e di avere fatto rispettare le regole di circolazione durante l'uso dei carrelli e di non avere adottato misure organizzative tese ad evitare la circolazione di pedoni nelle aree riservate all'attività dei carrelli in violazione degli art.35 e 4 bis L.626/1994.
1.3 A P.L. quale dipendente e responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della L. s.p.a. veniva contestato di avere omesso di inserire nel DUVRI il rischio connesso alla insufficiente illuminazione dei locali adibiti allo stoccaggio e al trasporto dei prodotti in acciaio e di avere omesso di informare adeguatamente i dipendenti della L. dei rischi derivanti dalla interferenza con l'attività demandata al personale della TRAILER s.p.a., nonché per avere omesso di fornire disposizioni sulla segnalazione delle vie di circolazione dei carrelli, in violazione degli art.4, co.I, 21 e 22 d.lvo 626/94 e art. 2 d.lvo 493/96.
1.4 A F.L. infine, quale capo reparto dell'area TVE era contestato di avere omesso di informare adeguatamente i dipendenti della L. dei rischi derivanti dalla interferenza con l'attività demandata al personale della TRAILER s.p.a., nonché per avere omesso di coordinarsi con i responsabili della TRAILER in relazione all'attività svolta nell'area TVE, e di segnalare alla direzione l'assenza di una adeguata segnaletica di sicurezza per la circolazione dei carrelli all'interno della suddetta area, in violazione degli art. 21 e 22 e 7 co.II D.L..VO 626/94 e 2 D.L.vo 493/96.
2. Il Giudice distrettuale, escluso il profilo di colpa specifica relativo alla omessa valutazione dei rischi connessi alla insufficiente illuminazione e ripercorsa l'istruttoria dibattimentale, ravvisava la ricorrenza di tutti gli ulteriori profili di colpa ascritti, in particolare ponendo in rilievo la mancata cooperazione e il mancato coordinamento, da parte dei soggetti investiti di posizioni di garanzia in rappresentanza delle rispettive aziende, nella predisposizione di misure idonee a salvaguardare i lavoratori dal rischio di investimento, sia per carente previsione ed adozione di sistemi di sicurezza idonei a consentire ai conducenti dei carrelli una adeguata visibilità ambientale, sia in relazione alla previsione, alla adozione e al mantenimento in buono stato di manutenzione di percorsi pedonali atti ad impedire l'interferenza tra pedoni e veicoli nella porzione di area TVE, pure in uso alla società TRAILER s.p.a. rispetto alla quale peraltro non poteva ritenersi esclusa una programmazione coordinata anche in capo alla L. s.p.a. i cui dipendenti, a diverso titolo e anche per motivi non strettamente lavorativi (accesso alla mensa e agli altri servizi), erano adusi all'attraversamento dei percorsi carrabili in modo tale da interferire con il passaggio dei mezzi impiegati per il trasporto dei prodotti lavorati.
2.1 Escluso sotto diverso profilo il rilievo causale assorbente della condotta dell'operaio della L. intento, prima di essere attinto dal carrello, in incombenti personali, evidenziava che ciascuno dei profili di antidoverosità riconosciuti in capo ai prevenuti era risultato etiologicamente rilevante per la determinazione dell'evento che costituiva appunto la concretizzazione del rischio delle inosservanze contestate.
2.2 Sotto il profilo soggettivo escludeva che In relazione alla titolarità della posizione di garanzia del legale rappresentante della TRAILER s.p.a. si fosse realizzata una delega di funzioni idonea ad esonerare il delegante in ragione dell'ampiezza della procura non accompagnata dal richiamo di un ambito ben definito di competenze, soprattutto con riferimento al settore della sicurezza.
2.3 Quanto al F.L. ne riconosceva la responsabilità valorizzando la sua posizione di garanzia in ordine alla predisposizione e al mantenimento dei percorsi pedonali per i lavoratori e quale coordinatore tra i vari reparti dell'area TVE, mentre il P.L. era ritenuto responsabile quale soggetto delegato alla sicurezza sul luogo di lavoro per avere omesso nel DUVRI una valutazione del rischio specifico di investimento attraverso la individuazione di misure di prevenzione idonee e mediante il dettaglio di specifiche misure per l'accesso all'area TRAILER dei dipendenti della L., fornendo altresì ai dipendenti una idonea informazione e formazione sugli accessi e sui percorsi fruibili.
3. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione le difese degli imputati.
1 ricorrenti P.L. e F.L. prospettano cinque motivi di ricorso.
3.1 Con un primo motivo di ricorso la difesa degli imputati si duole di travisamento della prova e difetto motivazionale, nonché violazione di legge per errata applicazione dell'art.17 comma I lett.a) D.Lgs 81/2008 ovvero, in difetto, di difetto di motivazione sul punto.
Assume invero che la inferenza relativa alla non corretta valutazione del rischio da parte degli imputati con particolare riferimento alla predisposizione di percorsi pedonali all'interno del capannone TVE costituiva ipotesi di grave travisamento in ragione delle allegazioni documentali prodotte, tanto in relazione alle risultanze del confronto tra L. s.p.a. e USL 6 di Livorno, sia in relazione alla disposizione del lavoro 08/03 che regolamentava gli accessi alle zone di lavoro individuando percorsi sicuri per ogni tipo di spostamento.
In relazione alle asserite carenze riscontrate nella predisposizione del DVR rappresenta che in primo luogo si trattava di attività che faceva carico al datore di lavoro, cui non erano riconducibili le posizioni di garanzia dei ricorrenti e che comunque lo stesso presentava, in termini semplici e precisi il rischio di interferenza tra le lavorazioni.
I ricorrenti indicano altresì le fonti testimoniali in cui si faceva espresso riferimento alla presenza di percorsi pedonali e, sotto diverso profilo, evidenziarselo come nel POS della ditta L. fosse espressamente contemplato il rischio per la sicurezza dei dipendenti L. in relazione all'attività demandata alla TRAILER cui peraltro, quale garante della sicurezza per l'area in cui si svolgeva l'attività di trasporto e immagazzinamento dei prodotti lavorati, per espressa disposizione contrattuale, era demandata la predisposizione di strumenti di protezione.
3.2 Con il secondo motivo di ricorso la difesa dell'imputato F.L.
deduce travisamento della prova in relazione al contenuto e all'esatta portata delle dichiarazioni dell'imputato sulla cui base il giudice distrettuale aveva ravvisato ammissioni di responsabilità, ovvero conferme alla prospettazione accusatoria in punto di ricorrenza della posizione di garanzia, nonché deduce contraddittorietà in ordine alla valutazione del comportamento a questi ascritto di "mancato coordinamento" con l'attività degli altri caporeparto.
3.3 Con una terza articolazione si deduce inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.40 cod.pen., dovendosi escludere la ricorrenza di una posizione di garanzia in capo all'imputato P.L., assumendo come la sua veste di ausiliario del datore di lavoro non fosse accompagnata da poteri gestori che ne potessero enucleare una autonoma responsabilità, né come l'infortunio occorso fosse riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di riconoscere o di segnalare. A tale proposito rilevava che lo stesso soggetto rispetto al quale il F.L. aveva svolto una veste ausiliaria, era stato assolto, così da escludere logicamente una possibile responsabilità concorsuale del F.L..
3.4 Con una quarta articolazione si deduce violazione di legge con riguardo agli art.40 e 41 cod.pen. stante l'effetto interruttivo del nesso di causalità del comportamento abnorme del lavoratore persona offesa.
Con una ultima articolazione si deduce violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata circostanza aggravante.
4. La difesa di L.G. articola tre motivi di ricorso.
Con una prima articolazione deduce violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza di una posizione di garanzia in capo al ricorrente. In particolare contestala le conclusioni cui era pervenuto il giudice di ' merito sia in relazione a profili formali, atteso che il L.G. aveva conferito procura institoria al coimputato L.P. in relazione a tutti gli aspetti afferenti alla gestione delle unità produttive in cui la TRAILER era stata chiamata ad operare di talché allo stesso competeva la qualifica di datore di lavoro in relazione agli aspetti organizzativi e tecnici di tale gestione, sia in relazione agli aspetti sostanziali di tale assunzione di responsabilità in quanto l'institore L.P. aveva operato in qualità di responsabile della TRAILER s.p.a. nei rapporti con la L. e con le proprie maestranze, in modo tale da costituire l'effettivo e unico gestore del rischio connesso alle suddette lavorazioni. Ad escludere poi una seppure concorrente posizione di garanzia del rappresentante deponeva la istruttoria dibattimentale da cui era emerso che mai il ricorrente aveva messo piede in cantiere o ivi aveva operato in una prospettiva di gestione o di controllo, né allo stesso poteva essere riconosciuta una residuale posizione di garanzia in una prospettiva di alta vigilanza in quanto gli addebiti allo stesso mosso attenevano a profili eminentemente operativi (conduzione dei carrelli elevatori) rispetto ai quali egli era rimasto totalmente estraneo.
4.1 Con una seconda articolazione assume violazione di legge con riferimento alla valutazione della condotta del lavoratore ai fini della interruzione del rapporto di causalità evidenziando le disposizioni normative del TU sulla sicurezza sul lavoro da cui scaturiscono specifici obblighi di attenzione, autoconservazione, cautela e di prevenzione anche in capo ai lavoratori, chiamati a operare sul luogo di lavoro e richiamando la giurisprudenza del S.C. volta ad attenuare la rilevanza di una concezione iper protettiva in capo al datore di lavoro, chiamato a vigilare e rispondere anche in presenza di gravi errori e disattenzioni del lavoratore.
Assume il ricorrente che nel caso in specie era stato raggiunto e superato il limite della assoluta esorbitanza, imprevedibilità ed eccentricità della condotta del lavoratore, dipendente peraltro della L., chiaramente imprudente e inosservanze di regole e divieti, il quale si era introdotto nel magazzino TVE destinato alla movimentazione dei carichi di vergella di rientro da una sortita all'esterno, distratto da una telefonata personale in cui era impegnato senza curarsi, né avvedersi della presenza di un carrello mobile che, lento pede, stava muovendosi nella sua direzione, omettendo di utilizzare gli spazi pedonali del cui corretto impiego avrebbero dovuto occuparsi i responsabili della L. quale proprietaria dell'area TVE e datrice di lavoro del dipendente che ivi si era avventurato.
4.2 Con una terza articolazione il ricorrente deduce carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al tema della responsabilità per colpa del L.G. in ragione alla visuale del conducente del carrello elevatore.
Assume in particolare la assoluta apoditticità e congetturalità di motivazione ove si rappresentava una limitazione di visibilità determinata da profili strutturali del carrello, ovvero da eventuali ostacoli rappresentati dal materiale trasportato nel carrello, laddove talune emergenze processuali e una consulenza tecnica di parte avevano escluso che la struttura del carrello e l'altezza raggiunta dalle lastre di vergella trasportata potessero rappresentare ostacolo alla visuale del conducente.
4.3 Con una quarta articolazione deduce travisamento della prova e difetto motivazionale con riferimento al contenuto del documento di valutazione dei rischi della ditta L. s.p.a. e del POS della ditta TRAILER s.p.a.
In particolare riporta il contenuto testuale di parti dei suddetti documenti in cui veniva espressamente enucleato e segnalato il rischio di interferenza tra lavoratore a piedi rispetto al transito dei carrelli, con l'ammonimento al rispetto della osservanza della segnaletica e dell'utiIizzo dei passaggi pedonali e con il richiamo ad un obbligo di osservanza di tali prescrizioni da parte dei dipendenti della L., come analogamente nel POS TRAILER vi era uno specifico richiamo ad un obbligo di cautela nelle operazioni di carico e scarico in modo da non pregiudicare la viabilità e ad un obbligo di osservanza di speciale cautela nel transito in corrispondenza dei portoni di ingresso, pure in presenza del divieto per gli altri dipendenti di introdursi nella suddetta area se non per ragioni connesse alla lavorazione. Difetto motivazionale viene inoltre lamentato o laddove il giudice aveva omesso di considerare emergenze documentali e dichiarative a sostegno delle tesi difensive, sottraendosi all'obbligo doverose di trattare puntuamente le stesse.
[panel]Considerato in diritto
1. I ricorsi degli imputati devono essere rigettati in quanto infondati.
La sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dai ricorrenti imputati, atteso che il giudice di appello, attraverso un articolato iter motivazionale, del tutto Integro sotto il profilo logico giuridico e coerente con gli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni della responsabilità degli imputati, nelle loro rispettive vesti di datore di lavoro della società TRAILER (L.G.) e quali titolari di posizioni di garanzia della società L., F.L. e P.L., a presidio di aree di rischio di specifica competenza (il F.L.), ovvero garante della individuazione, predisposizione ed osservanza delle misure antinfortunistiche volte a presidiare il rischio interferenziale (P.L.).
2. In relazione alla impugnazione proposta dai suddetti dipendenti dì L. (F.L. e P.L.) la circostanza che il giudice di appello abbia esaminato documenti ritenuti non presenti agli atti dal giudice di prima cure (si fa riferimento alla disposizione 08/03 relativa all'accesso ai luoghi di lavoro di concerto tra USL e L.) non preclude il giudizio di inammissibilità dei motivi di ricorso sub. I e II ove propongano una integrale rivisitazione del patrimonio dichiarativo, già esaminato dai giudici di merito, compreso l'esame dell'Imputato F.L. sul contenuto e sui limiti delle proprie competenze. Parimenti inammissibili sono i punti della impugnazione che propongono una diversa lettura a contrasto della conclusione dei giudici sulla "mancanza di percorsi pedonali" e sul "mancato coordinamento con la società Trailer", temi che hanno formato oggetto di valutazioni assolutamente concordanti da parte dei giudici di merito sulla base del patrimonio dichiarativo (compresa la testimonianza G. a sostegno della esecuzione della disposizione di lavoro 08/03).
2.1 Ha invero stabilito il S.C. che nella ipotesi di "doppia conforme", pur quando il giudice della impugnazione abbia preso in considerazione, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, sussiste comunque la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606 comma I lett.e) cod.proc.pen., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo e aI secondo grado di giudizio (sez.V, 13.2.2017, Cadore, Rv.269906).
3. D'altro canto il giudice distrettuale ha fornito adeguata, congrua e logica argomentazione delle ragioni per cui ha ritenuto non decisiva la valenza probatoria della suddetta disposizione di lavoro e, al contempo, ininfluente la testimonianza G. al fine di ritenere soddisfatta la pretesa di una programmata e coordinata valutazione in concreto del rischio interferenziale da collisione tra carrelli trasportatori e dipendenti.
La Corte di appello ha indicato una serie di elementi di fatto, di contributi dichiarativi, di valutazioni del consulente tecnico da cui inferire che, quantomeno al momento del sinistro, non ricorresse alcuna adeguata partecipazione all'esterno del rischio da prevenire, sia pure astrattamente programmato e genericamente documentato nel DVR e nelle schede allegate in ragione della accertata assenza di informazione ai capo reparto e ai dipendenti L. sui percorsi pedonali da utilizzare nell'area TVE, nella mancanza di passaggi pedonali visibili, nella assenza o non visibilità di cartellonistica verticale o avvisi precauzionali.
3.1 In particolare il giudice distrettuale si è soffermato a valutare la testimonianza del G. rappresentando come la stessa era a fotografare una situazione di fatto non più attuale al momento dell'infortunio, tanto da non potere essere utilizzata per ritenere la permanenza di percorsi pedonali certi e visibili alla data dell'investimento del dipendente R.L..
4. Nella terza articolazione del primo motivo di ricorso la difesa ricorrente lamenta altresì profili di difetto motivazionale della impugnata sentenza nella parte in cui ha ravvisato un deficit dì coordinamento tra le imprese che operavano nel capannone nell'area TVE all'interno della quale, essendo suddivisa in reparti (TVE, Qualità, Magazzino), poteva determinarsi un rischio alla sicurezza dei dipendenti L. per interferenza rispetto alle mansioni del personale TRAILER impegnato in attività di movimentazione magazzino nell'ambito di specifica area ad essa concessa in comodato gratuito, senza peraltro materiale separazione o fisica suddivisione degli spazi di rispettiva spettanza. In particolare il ricorrente assume che alla data dell'Infortunio non esisteva ancora una disposizione normativa (poi introdotta con il D.Lgs.81/2008) che imponesse alle ditte committente e appaltatrice di predisporre un documento unico per la valutazione dei rischi interferenziali, che il POS della società appaltatrice e il DVR della ditta committente L. contemplavano il rischio da investimento nelle aree comuni o interferenti e che comunque nel contratto di appalto la società appaltatrice si era assunta l'obbligo di garantire l'osservanza della disciplina antinfortunistica e di garantire la sicurezza dei lavoratori, anche di altre aziende che dovessero insistere nell'area di competenza TRAILER, qual'era appunto quella in cui si era realizzato il sinistro, assegnata a quest'ultima in comodato gratuito.
4.1 Appare invero infondato l'approccio giuridico al complesso problema del rischio interferenziale laddove, pur mancando all'epoca dei fatti un obbligo specifico di formare un documento unico che garantisse la condivisione normativa tra committente e appaltatore delle misure volte a prevenire e a fronteggiare il rischio derivante dalla coesistenza o dall'alternarsi all'interno di una azienda di lavorazioni in grado di "interferire", certamente esisteva una specifica disciplina (art.7 D.L.vo 1994/626 peraltro oggetto di contestazione al F.L.) che onerava il committente L., e pertanto i dirigenti all'uopo individuati, di promuovere la cooperazione e il coordinamento in un ambito nevralgico e fonte di rischi.
4.2 Prevede l'art.7 I comma del testo citato (vigente alla data dell'infortunio) che il datore dì lavoro in caso di affidamento dei lavori all'interno della azienda, ovvero della unità produttiva a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi ...b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Trattasi invero di regola generale che vale a rendere edotto l'appaltatore o il lavoratore autonomo, le cui professionalità vengono introdotte nell'azienda ovvero nello stabilimento, di tutti i rischi connessi alle lavorazioni aziendali, regola che certamente non può essere derogata nel contratto di appalto con la previsione di una inversione degli obblighi prevenzionistici in capo all'appaltatore, ovvero attraverso il mero travaso di informazioni, che si assume la ditta appaltatrice sia tenuta a partecipare alle proprie maestranze.
4.3 Che gi obblighi in capo al committente non si esauriscono negli accordi contrattuali assunti con l'appaltatore lo si desume poi dal testo del secondo comma (art.7 comma II D.L.vo 626/94) che impone ai datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nella esecuzione dell'opera complessiva. Disposizione che rende evidente come l'attività di consultazione, di cooperazione e di coordinamento tra datori di lavoro debba proseguire anche in corso di esecuzione del contratto di durata (appalto o somministrazione) e, sebbene non accompagnata da un documento ufficiale, deve valere a enucleare i rischi interferenziali e ad elaborare strategie comuni per la loro prevenzione. Soprattutto è il committente (nella specie L.) a dovere promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al secondo comma con esclusione dei rischi specifici dell'opera della ditta appaltatrice (art.7 co. III D.L.vo 626/94) e, conseguentemente ad elaborare un DUVRI che tenga conto di tali criticità.
4.4 Il giudice distrettuale pertanto del tutto coerentemente con i dati testimoniali acquisiti e delle generiche, non esaustive e meramente programmatiche indicazioni del DVR della impresa L. (in assenza di DUVRI) che richiamava il rispetto di aspecifiche regole precauzionali peraltro riportate in corsivo nel testo della sentenza, ha correttamente escluso che dalla ditta L. promanasse, come previsto dalla legge, una adeguata programmazione del rischio interferenziale da investimento di pedoni nell'area TVE e una coerente promozione di sinergiche attività preventive (sez.IV, 7.6.2016, PC e altri in proc.Carfi, Rv. 267687).
Tale conclusione risultava inoltre avvalorata dalle numerose emergenze dichiarative e tecniche riportate in sentenza da cui inferire la totale e non contrastata libertà di circolazione di uomini e mezzi nelle aree di manovra dei carrelli in assenza di adeguata segnalazione di passaggi pedonali, di via di fuga, di avvisi di pericolo e di divieti espressi con cartelli o segnali orizzontali. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere disatteso.
5. Il secondo motivo di ricorso, di cui in parte si è già ritenuta la inammissibilità ove assume il travisamento della prova dell'esame dell'imputato F.L. alla luce del più ampio contesto sul quale lo stesso veniva interrogato, pone comunque la preliminare verifica della sussistenza della titolarità della posizione di garanzia dell'imputato, capo reparto TVE, pertanto soggetto preposto ad un determinato settore o attività pure in presenza di figure apicali di maggiore importanza.
5.1 Invero il giudice distrettuale ha riconosciuto l'obbligo in capo al F.L. di presidiare l'area di rischio all'interno della quale si è realizzato il tragico investimento del R.L. sulla base di due considerazioni. In primo luogo sulla base di un elemento di carattere formale in quanto il F.L. era titolare di una delega preposturale del responsabile C. la quale lo investiva tra l'altro di compiti in materia di sicurezza e protezione dell'ambiente, tra cui l'incarico di coordinare, promuovere e garantire la corretta condotta dei capi reparto, capi turno e, indirettamente attraverso questi ultimi dei lavoratori. Il giudice di primo grado, a tale proposito, lo definiva (nella pagina precedente al PQM) il soggetto tenuto al coordinamento delle imprese di cui all'art.7 D.Lvo 626/94 nonché preposto a disciplinare problematiche della rumorosità della illuminazione, nonché della tenuta della segnaletica orizzontale. Il giudice di appello al contempo poneva in rilievo la sua funzione di coordinatore tra capi reparto con funzioni di promozione di incontri e di coordinamento che andavano oltre l'ambito del suo reparto di appartenenza. Al dato formale (contenuto della delega) il giudice distrettuale abbinava il dato derivante dalle funzioni effettivamente svolte nel settore che qui rileva e cioè la prevenzione del rischio di interferenza tra le lavorazioni di L. e quelle di TRAILER avendo egli ammesso che era di sua competenza predisporre e mantenere i percorsi pedonali per i lavoratori all'interno del capannone.
5.1 Non pare invero controvertibile la circostanza, del cui travisamento non è possibile ulteriormente discettare in questa sede in presenza di emergenze del tutto convergenti dei giudici di primo e di secondo grado, che il F.L. costituisse figura di sintesi della verifica della sicurezza nei vari reparti dell'azienda L. e che a tale ruolo era incardinato da un formale atto di delega e dallo svolgimento di funzioni di fatto del tutto corrispondenti a compiti di verifica del rispetto delle norme di sicurezza negli spazi attraversati dai carrelli che trasportavano la vergella. Tale assunto risulta poi ampiamente confermato nella parte di deposizione (i cui stralci sono riportati nei motivi di ricorso) in cui il F.L. è chiamato a individuare la presenza di percorsi pedonali che servivano a lavoratori della L. per spostarsi verso locali (water) comuni attraversando, appunto, l'area in cui erano movimentati i carichi di vergella.
5.2 Le distinzioni operate nei motivi di ricorso sul contenuto di tale deposizione, volte a escludere o a limitare la portata ammissiva delle dichiarazioni del F.L., oltre che inammissibili per le ragioni anzidette in punto di travisamento della prova, si presentano altresì irragionevoli e prive di confronto con il contenuto della sentenza impugnata la quale risulta avere coerentemente individuato il ruolo di garanzia rivestito dall'imputato alla stregua del contenuto delle delega che gli era stata attribuita e dalla funzione di coordinamento tra reparti che gli era stato attribuito anche in materia di sicurezza. Il motivo risulta pertanto infondato.
6. Quanto al ruolo del responsabile per la prevenzione e protezione (P.L.) con particolare riferimento alla prevenzione del rischio interferenziale le censure della difesa risultano parimenti infondate. Invero la giurisprudenza di legittimità ammette la responsabilità anche in capo a detta figura quando si accerti che la mancata adozione di una misura precauzionale da parte del datore di lavoro, rispetto al quale egli svolge un ruolo ausiliario e di consulenza, sia frutto dell'inadempimento colposo rispetto al proprio impegno professionale di supporto nella individuazione e valutazione dei rischi e di promozione di misure preventive e protettive a seguito di tale individuazione. Pur non essendo destinatario di obblighi dal cui inadempimento segue la sanzione penale e sebbene sia chiamato ad un ruolo di mera consulenza, la sua professionalità si inserisce all'interno di una articolata procedura che sfocia nell'assunzione di scelte operative sulla sicurezza demandate al datore di lavoro e conseguentemente le sue omissioni, in specie difetto di promozione, sollecitazione e informazione su concreti elementi concernenti la sicurezza, possono concorrere ai fini della spiegazione causale dell'evento illecito come peraltro è stato riconosciuto in numerose pronunce (sez.IV, 23.11.2012 Lovison, Rv.254094; 21.12.2010, Di Mascio, Rv.249626; 15.7.2010 Scagliarini, Rv.248555). IL RSPP può dunque assumere il ruolo di garante in relazione all'obbligo di svolgere in autonomia, nel rispetto del sapere scientifico e tecnologico, il compito di informare il datore di lavoro e di orientarlo nelle scelte fondamentali per la sicurezza (sez.U, 24.4.2014, n.38343, Espenhanhn in motivazione).
6.1 In relazione a profili di responsabilità del P.L. la sentenza impugnata ha fornito concisa, ma sufficiente motivazione sul ruolo rivestito dall'imputato, delle palesi carenze di segnalazioni, di preavviso, di informazione sulle criticità delle aree che, pure destinate alla movimentazione dei prodotti di acciaio, erano altresì attraversate dai dipendenti dei reparti L. per le più varie ragioni (accesso alla mensa, ai bagni, all'area esterna). Allo stesso è stata pertanto ascritta una condotta negligente, consistita in un difetto di segnalazione di misure precauzionali, che si è inserita sinergicamente nella determinazione del sinistro in quanto non ha consentito al datore di lavoro di assumere iniziative più confacenti in materia di sicurezza e in particolare a fornire una più adeguata segnalazione delle fonti di pericolo interferenziale e a disincentivare prassi lavorative che aumentavano il rischio di interferenza tra lavorazioni.
6.2 A tale proposito risulta del tutto irrilevante che la figura di garanzia primariamente tenuta ad obblighi cautelari in materia di sicurezza all'interno dell'azienda e che il RSPP avrebbe dovuto coadiuvare in attività informativa e consultiva nella individuazione delle misure di salvaguardia, sia stata assolta dal reato per cui si procede, in quanto tale circostanza non risulta idonea ad elidere il collegamento del P.L. con il reato proprio del datore di lavoro.
Invero S.S. procuratore institore dello stabilimento L. di Piombino al momento del sinistro, è subentrato nella direzione dello stabilimento soltanto alcuni giorni prima dell'infortunio, di talché la esclusione di responsabilità a suo carico non vale a escludere il giudizio di colpevolezza in capo al P.L. le cui mansioni di responsabile per la sicurezza erano a servizio di precedenti figure apicali in epoca di molto precedente al sinistro e comunque tale da consentire un adeguato monitoraggio delle criticità delle operazioni lavorative interferenti e di misurare il grado di sicurezza degli spazi interessati dal trasporto dei prodotti lavorati per i dipendenti L. che ivi si avventuravano.
7. Infondato è anche il motivo di ricorso della difesa L.G. che deduce violazione di legge per essere stato L.G. ritenuto titolare della posizione di garanzia di datore di lavoro, laddove tanto il contenuto delle delega institoria prodotta, sia il concreto atteggiarsi dei rapporti tra TRAILER e L. indicavano nel figlio del ricorrente, L.P. l'effettivo responsabile dell'organizzazione della società appaltatrice, autonomo gestore del rischio connesso alle lavorazioni all'interno dello stabilimento, non residuando al delegante neppure funzioni di alta vigilanza, trattandosi peraltro di profili di rischio interferenziale da movimentazione di materiali di acciaio che attenevano alla fase esecutiva delle lavorazioni.
7.1 La tesi non risulta fondata. Nessun dubbio sussiste sul fatto che L.G. abbia rivestito al momento de fatto la qualifica formale di datore di lavoro in qualità di amministratore delegato della TRAILER. Quanto ai profili formali dell'assunzione della qualifica di datore di lavoro in materia di infortuni sul lavoro gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed Investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110801; SEZ. IV, 16.12.2015, Raccuglia, Rv.265947).
Come peraltro correttamente indicato dal giudice di appello, alla procura institoria prodotta mancano i requisiti essenziali per consentire un trasferimento di una o più funzioni dal soggetto delegante, facendo totalmente difetto l'ambito circoscritto, o ben definito, delle competenze trasferite, risolvendosi al contrario l'atto in un inammissibile trasferimento della qualifica di datore di lavoro.
7.2 Ma anche sotto il profilo sostanziale non può affatto concordarsi, come al contrario sostenuto dal ricorrente, che il materiale istruttorio ha sancito la totale estraneità del ricorrente alla gestione dell'azienda; semmai risulta accertato l'esercizio da parte di L.P. della gestione esecutiva dello stabilimento in cui si è realizzato il sinistro ma, contrariamente a quanto rappresentato nel primo motivo di ricorso, non è affatto vero che il concreto atteggiarsi delle lavorazioni sfuggiva al poteri di indirizzo e di alta vigilanza comunque riconosciuti all'amministratore ricorrente, atteso che il datore di lavoro non può delegare l'attività di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 81 del 2008 (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 50605 del 05/04/2013, Rv. 258125, ove si è chiarito che, in tema di prevenzione degli Infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti; in termini: Sez. 4, Sentenza n. 27420 del 20/05/2008, Rv. 240886). Invero ha logicamente evidenziato il giudice distrettuale che la procura institoria con la quale veniva designato l'institore non conteneva alcuna delega in materia di sicurezza e che pertanto gli obblighi datoriali in ordine alla omessa assunzione nel POS di misure organizzative volte ad evitare il pericolo di interferenza con le lavorazioni infra aziendali era rimasta in capo all'amministratore delegante, così come ad esso facevano carico gli obblighi di cooperazione e di coordinamento riconducibili alla unitaria gestione del rischio interferenziale di cui all'art. 7 D.Lvo 626/94.
Il motivo di ricorso deve pertanto essere disatteso.
8. Comune ad entrambe le difese è poi la censura di violazione di legge per il mancato riconoscimento alla condotta abnorme della persona offesa, che si ritiene del tutto esorbitante dal concreto svolgersi delle lavorazione in cui era impegnato, se non addirittura eccentrica rispetto ad essa atteso che il dipendente della ditta L. era verosimilmente impegnato in incombenti privati del tutto estranei all'ambito lavorativo. Anche tale censura si presenta infondata in quanto, pure a volere riconoscere la concorrente colpa, sostanzialmente per distrazione, del dipendente impegnato a transitare nell'area di movimentazione della vergella, la condotta da questi realizzata non può ritenersi estranea all'area di rischio definita dalla lavorazione, atteso che detto attraversamento non costituiva affatto un evento insolito o eccezionale, in quanto pure previsto in specifiche regolamentazioni (si pensi ai percorsi previsti per raggiungere il locale bagno), ma al contrario si inseriva in una prassi aziendale invalsa e sostanzialmente non contrastata e che il dipendente R.L. aveva compiuto l'attraversamento dell'area destinata al trasporto del prodotto per una episodica, e non interdetta, esigenza personale (comunicazione telefonica all'esterno del rumoroso ambiente di lavoro).
8.1 Depone poi per la esclusione della interruzione del rapporto di causalità in presenza della imprudente condotta del lavoratore la giurisprudenza che limita la responsabilità del lavoratore nella causazione dell'infortunio quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (sez.IV, 17.1.2017, Meda, Rv.269255; 10.10.2013, Rovaldi, 259313; 2.5.2012 Goracci n.22044 non massimata; 7.2.2012, Pugliese, Rv.252373; 15.4.2010 n. 21511, Di Vita, n.m.). Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori (sez.IV, 13.11.2011 Galante, n.m.; sez.F. 12.8.2010, Mazzei Rv.247996). Il motivo di ricorso va pertanto rigettato.
9. Assolutamente infondato si presenta altresì il secondo motivo di ricorso del ricorrente L. atteso che il giudice ha correttamente rappresentato le modalità del sinistro, procedendo ad una ricostruzione da cui ha enucleato addebiti di responsabilità per le modalità attuative del movimento dei carrelli, in ragione delle caratteristiche strutturali e funzionali del trasporto, idonee a creare turbativa alla visibilità anteriore del conducente in ragione dell'ingombro (in altezza e in lunghezza) del prodotto lavorato e per la esigenza, peraltro espressamente manifestata nel manuale di istruzioni del mezzo, di procedere, per quanto possibile in retromarcia. A sostegno del proprio assunto il giudice distrettuale ha richiamato la testimonianza del teste di PG B., valutandola idonea a vincere le contrarie deduzioni difensive e ha valorizzato alcune considerazioni di ordine logico (assenza di tracce di frenata, sormontamento del corpo della persona offesa, assenza di ostacoli visivi con esclusione di quelli costituiti dalla struttura del mezzo) che deponevano a favore della inferenza che il conducente del carrello non era stato nella condizione di percepire dinanzi a sé il profilarsi della persona offesa, pur in costanza di una andatura assolutamente contenuta (15 Km/h) e di un percorso rettilineo, riconducendo tale difetto di percezione ad una limitazione del campo visivo in ragione dell'ostruzione costituita dall'ingombro del carico.
9.1 Sul punto va evidenziato che, in relazione all'onere motivazionale imposto al giudice di legittimità a fronte di deduzioni difensive non esaminate dal giudice di appello, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (sez.II, 10.12.2013, Cento e altri, Rv.259643). Orbene nel caso in esame il giudice territoriale è pervenuto ad una ricostruzione del sinistro, peraltro orientata dalla consulenza tecnica dell'accusa, assolutamente coerente con le risultanze processuali, sia di carattere oggettivo (caratteristiche dell'urto, comportamenti tenuti dal conducente e dalla persona offesa), sia di rilievo tecnico (sulle dotazioni di carico del mezzo, sull'altezza da terra, sull'angolo visivo consentito dalla struttura del mezzo e del carico), sia di rilievo funzionale (le migliori condizioni di guida del carrello erano assicurate da una movimentazione a retromarcia ovvero da una marcia assistita), tali da giustificare le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata.
10. Il quarto motivo di ricorso della difesa L.G. introduce il tema del travisamento della prova e del vizio motivazionale con riferimento all'esame e alla valutazione dei documenti sulla valutazione dei rischi e sul POS delle aziende coinvolte nella organizzazione delle lavorazioni all'interno dell'opificio, così da determinare una distorta evidenza probatoria sulla responsabilità del L.G..
Invero al L.G. viene contestato di avere omesso di dare disposizioni nonché di fare rispettare le regole di circolazione durante l'uso dei carrelli elevatori e di non avere adottato misure organizzative atte ad evitare che i lavoratori a piedi si trovassero nella zona di attività dei carrelli.
Il primo rimprovero attiene appunto alla carente organizzazione della TRAILER nello stabilire le regole di circolazione dei carrelli, mentre l'altro rimprovero riguarda gli obblighi di cooperazione e di coordinamento in ipotesi di lavorazioni interferenti, atteso che la circolazione dei carrelli elevatori poteva interferire con il transito dei dipendenti della L. nell'area TVE e in particolare nell'area di movimentazione e di immagazzinamento dei prodotti lavorati.
10.1 Sotto un primo profilo deve rimarcarsi come molto sottile sia nella specie lo spazio riservato al vizio di travisamento della prova, atteso che l'unico elemento nuovo esaminato dal giudice di appello, a fronte di un esito processuale di doppia conforme, è rappresentata dalla disposizione di lavoro 08/03 che il giudice di primo grado riteneva non essere presente agli atti, ferma restando la conforme valutazione di inadeguatezza della segnalazione di percorsi pedonali, della assenza di idonea cartellonistica e di genericità del documento di valutazione dei rischi e del POS di TRAILER contenente un mero invito alla cautela in prossimità di punti sensibili dell'area di transito dei carrelli.
10.2 Orbene il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia nella ipotesi In cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice (nel caso in specie alcune schede allegate al DVR e la disposizione di lavoro 08/2002 L.-Asl) ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (sez.V, 13.2.2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (sez.II, 9.1.2018, L. e altro, Rv.272018).
Secondo poi i principi generali enucleati dal S.C. l'elemento probatorio travisato deve connotarsi per la sua decisività e cioè per il fatto che, se considerato o escluso, il giudice sarebbe pervenuto ad una diversa soluzione del problema logico giuridico posto al suo esame.
10.3 Invero nella specie non si rinviene alcun travisamento delle risultanze istruttorie laddove, ferma restando la logicità e la coerenza del tessuto logico giuridico della sentenza di secondo grado In relazione agli argomenti di prova e alle risultanze istruttorie esaminati da entrambi i giudici di merito, la corte distrettuale non ha travisato il contenuto della disposizione di lavoro 08/03, ma ne ha fornito ampia e corretta allegazione, in uno alla testimonianza G., per concludere che la stessa, pure allegata al DVR, quantomeno a partire dall'anno 2005 non aveva trovato corretta attuazione sul luogo di lavoro, evidenziando le ragioni poste a fondamento delle conclusioni assunte (assenza di segnalazioni orizzontali o verticali, mancata predisposizione o manutenzione dei percorsi pedonali, mancata informazione ai capi reparto e ai dipendenti L. delle regole da rispettare nell'attraversare l'area di manovra dei carrelli, mancata disincentivazione di prassi contrarie al contenuto delle regole fissate).
10.4 Neppure le argomentazioni utilizzate dal giudice distrettuale possono ritenersi contraddittorie o illogiche in relazione alla posizione del L.G. laddove allo stesso sono stati riconosciuti addebiti di colpa che prescindono da profili di completezza del DVR della azienda L. ma che, al contrario, attengono a difetti organizzativi (come evidenziato nel motivo precedente) nella movimentazione dei carichi, in ragione delle caratteristiche dei mezzi impiegati, della disciplina di guida, della visibilità ambientale. Di talché neppure l'eventuale riconoscimento del vizio concernente la corretta valutazione di criteri di completezza e adeguatezza del DVR L. risulterebbe decisivo per escludere profili di colpa in capo al L.G. nella organizzazione delle lavorazioni TRAILER e nella adozione di corrette informazioni dei carrellisti.
10.5 Peraltro infondato è anche il rilievo che attiene all'assolvimento degli obblighi precauzionali nella predisposizione del POS, atteso che alle generiche raccomandazioni di prudenza e di attenzione in corrispondenza di punti sensibili di transito dei carrelli pure riportate nel piano, non aveva fatto seguito alcuna concreta attività di cooperazione e di coordinamento con gli organi di L. (pure imposte dall'art. 7 comma II D.Lgs.525/94), nè era stata attuata alcuna concreta iniziativa diretta a imporre il rispetto della disciplina sui percorsi di attraversamento pedonale indicati nel DVR L. e nelle schede allegate (come peraltro stabilito nel contratto di appalto inter partes), di fatto manifestando totale acquiescenza alla libera e promiscua circolazione di carrelli e uomini nell'area di interferenza e conseguentemente all'innesco della situazione da cui ha tratto origine l'infortunio. Il ricorso va pertanto integralmente disatteso.
11. Infondato è infine il motivo di ricorso proposta dalla difesa dei ricorrenti F.L. e P.L. con riferimento al trattamento sanzionatorio per difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e per omessa considerazione dell'intervenuto integrale risarcimento del danno.
In primo luogo va evidenziato che il giudice di primo grado aveva applicato agli imputati la pena di anni due di reclusione e cioè il minimo previsto per la ipotesi aggravata di cui all'art.589 cod.pen. e che, proprio in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche giustificato dall'intervenuto risarcimento del danno, la pena è stata dal giudice di appello simmetricamente ridimensionata al minimo edittale previsto per la ipotesi base di omicidio colposo (sei mesi di reclusione).
Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua”, "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). Né maggiore sforzo motivazionale era imposto per giustificare la scelta di operare il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, pur avendo il giudice richiamato specifici elementi dell'art.133 cod.pen. (gravità del fatto e molteplici profili di colpa), atteso che allorquando il giudice determina la pena sopra il minimo edittale, il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della pena e non può quindi dare luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez.III, 17.12.1999 n.4956, Della Vecchia, Rv.216587; sez III, 18.7.2014, Cavicchi, Rv.260627). Anche tale motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.
12. In conclusione entrambi i ricorsi vanno rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.[/panel]
[panel]P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11.12.2018[/panel]