Sicurezza lavoro

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 56426 | 19 Dicembre 2017

Sentenze cassazione penale

Violazione di norme di sicurezza e di igiene del lavoro

Estinzione delle contravvenzioni

Penale Sent. Sez. 3 Num. 56426 Anno 2017

Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA
Data Udienza: 04/04/2017

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 23.4.2015 il Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito del giudizio dibattimentale, ha assolto perché il fatto non sussiste Z.X. dal reato di cui all'art.64, comma 1 lett.a) d. Lgs 81/2008 per aver omesso, in qualità di datore di lavoro, di curare che i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di legge attese le pessime condizioni igieniche dei locali, il mancato controllo degli estintori, la mancata apertura delle porte adibite ad uscita di emergenza verso l'esterno e la mancata adozione di accorgimenti atti ad impedire la diffusione di odori e vapori prodotti dalle operazioni di manipolazione di prodotti nocivi.

Avverso la suddetta sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per Cassazione deducendo che in virtù della disposizione di cui all'art.24 d.lgs 758/1994 le contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro si estinguono solo se il contravventore ottemperi agli obblighi di regolarizzazione impartite dall'organo di vigilanza e successivamente provveda al pagamento della relativa oblazione, di talché la ritenuta irritualità della notifica, in seguito all'adempimento delle prescrizioni, dell'invito al pagamento dell'oblazione, non risultando la destinataria presente sul territorio nazionale, non potrebbe mai precludere l'esercizio dell'azione penale e la conseguente condanna del trasgressore, venendosi altrimenti ad attribuire a quest'ultimo la possibilità di eludere ogni sanzione con il sol fatto di rendersi irreperibile.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Una volta attivata la procedura di cui agli artt. 19 ss. D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 configurante condizione di procedibilità dell'azione penale nei procedimenti relativi ai reati in materia di violazione di norme di sicurezza e di igiene del lavoro, la pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste fondata sull'intervenuta estinzione del reato per oblazione presuppone la constatazione, a norma dell'art.24, del duplice adempimento da parte del contravventore sia alle prescrizioni impartitegli dall'organo di vigilanza sia al versamento nei successivi 30 giorni della relativa sanzione amministrativa, a seguito dell'invito al pagamento comunicatogli, senza particolari formalità di procedura, purché pervenuto a sua conoscenza.

Non risultando il procedimento così delineato essersi perfezionato, difetta lo stesso presupposto, ovverosia l'intervenuta estinzione del reato, su cui si fonda l'impugnata pronuncia di assoluzione. [...]

Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno.
Così deciso il 4.4.2017

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