Prevenzione incendi
Soggetto obbligato al rispetto delle prescrizioni di sicurezza
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32892 Anno 2018
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: GENTILI ANDREA
Data Udienza: 16/03/2018
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 14 settembre 2016, ha dichiarato la penale responsabilità di G.A. in ordine ai reati a lei ascritti, connessi alla violazione della disciplina antinfortunistica contenuta nel dlgs n. 81 del 2008 e la ha, pertanto, condannata, alla pena della ammenda di euro 1000,00 quanto al reato di cui al capo a), di euro 1200,00 quanto al reato di cui al capo b) e di euro 2500,00 quanto al reato di cui al capo c) e, quindi complessivamente alla pena di euro 4700,00 di ammenda.
Avverso detta sentenza ha interposto appello il difensore della imputata osservando, in primo luogo, come i doveri connessi al rispetto della normativa antinfortunistica non potevano gravare sulla prevenuta, posto che la stessa non aveva la libera disponibilità dei magazzini in relazione ai quali non erano state richieste le opportune certificazioni relative agli apparati per la prevenzione degli incendi, posto che detti magazzini erano nella disponibilità di altra società (cioè della Union Paper Spa), per la quale la impresa Futura Logistica Srl, della quale la G.A. era legale rappresentante, era mera affidataria di un incarico che, sebbene svolto all'interno di quelli, non comportava la libera disponibilità di essi in capo alla Futura Logistica, sicché non solo l'adempimento degli obblighi di cui al capo di imputazione non gravava sulla prevenuta, ma la stessa neppure sarebbe stata nella materiale possibilità, stante la mancata disponibilità dei magazzini in questione, di adempiere ad essi.
Il ricorso deve, preliminarmente, essere convertito in ricorso per cassazione; invero, essendo lo stesso diretto ad impugnare una sentenza con la quale è stata esclusivamente irrogata la sanzione pecuniaria della ammenda, non suscettibile, pertanto, di essere gravata di appello, lo stesso, stante il principio del favor impugnationis, va interpretato come se fosse un ricorso per cassazione e come tale deve, pertanto, essere valutato.
Ciò premesso, rileva la Corte come, al di là dei diversi aspetti fattuali evocati da parte ricorrente con la presente impugnazione, le sue doglianze partono da un presupposto ermeneutico palesemente infondato e perciò tale da condurre verso la sua inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Infatti le argomentazioni su cui si fonda la doglianza della G.A. partono dal presupposto che destinatario delle disposizioni che si assumono violate sia il soggetto che abbia la titolarità o comunque la materiale disponibilità della struttura all'interno della quale sono svolte le attività in relazione alle quali è richiesto il rilascio della certificazione relativa alla prevenzione degli incendi nonché le altre cautele atte a prevenire dai rischi connessi ad un tale evento.
Tale presupposto è, tuttavia errato; rileva, infatti, il Collegio come il soggetto onerato del rispetto delle prescrizioni imposte dalla disciplina contenuta nelle disposizione del dlgs n. 81 del 2008 che si assumono essere state violate sia, salva la ipotesi di delega di competenze validamente disposta, il datore di lavoro il quale deve assicurare, nei vari modi e con i vari strumenti previsti dalla normativa in questione, condizione di lavoro tali da ridurre i rischi di infortuni a carico dei propri dipendenti (ex multis: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 9 ottobre 2015, n. 40721; idem Sezione III penale 30 settembre 2015, n. 39360).
Poco incide, pertanto, in relazione alla fattispecie ora in esame che la struttura materiale all'Interno della quale operavano le maestranze dipendenti della Futura Logistica srl - società della quale pacificamente la G.A. era la legale rappresentante - non fosse stata affidata ad essa società sulla base di un titolo giuridico contrattuale, posto che l'elemento determinante ai fini della individuazione del soggetto obbligato al rispetto dei precetti sanciti dalla disposizioni in ipotesi violate è costituito dall'essere questi il datore di lavoro delle maestranze adibite negli ambienti in questione allo svolgimento delle loro mansioni operative.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso in Roma, il 16 marzo 2018