Sicurezza lavoro

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 30170 | 05 Luglio 2018

Sentenze cassazione penale

Mancanza di impianti elettrici a norma nei plessi scolastici

Penale Sent. Sez. 3 Num. 30170 Anno 2018

Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CORBETTA STEFANO
Data Udienza: 27/04/2018

Ritenuto in fatto

1. Con l'impugnata sentenza, il tribunale di Patti condannava E.S. alla pena di euro 3.000 di ammenda, condizionalmente sospesa, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 70, comma 1, in relazione all'art. 87, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008, perché, nella sua qualità di datore di lavoro, sindaco pro-tempore del comune di Gioiosa Marea, non metteva a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentati di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, in specie, non dotava i plessi scolastici gestiti dall'ente locale - scuola materna di va Convento, scuola elementare centro di via Gatto, scuola media San Francesco, scuola media centro e scuola elementare san Giorgio - di impianti elettrici a norma, ovvero di impianti dotati di certificato di conformità, con verifica di massa a terra e comunicazione di denuncia dell'impianto elettrico all'ASP di Messina-Spresal e all'Ispel. Fatti accertati il 7 novembre 2013

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in unico motivo, con cui deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008 e 107 d.lgs. n. 267 del 2000. Assume il ricorrente che il tribunale avrebbe erroneamente individuato nell'imputato, nella veste di Sindaco, il soggetto responsabile delle accertate violazioni, che, per contro, in forza del principi di separazione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione, sarebbero ascrivibili al dirigente responsabile, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, ossia il dirigente dell'ufficio tecnico del Comune, che era il responsabile della manutenzione dell'edificio scolastico.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Occorre ricordare che il principio di distinzione tra ruolo politico e ruolo amministrativo nell'ambito dell'ente locale è espressamente affermata dall'art. 107 d.lgs. . 267 del 2000, a perché tale disposizione attribuisce "ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti" e stabilisce che questi "si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo" (comma 1). Ai sensi del successivo comma 2, spettano "ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli arti. 97 e 108".
E a ciò deve aggiungersi, con specifico riferimento al settore della sicurezza sul lavoro, che, a norma dell'art. 2, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008 per datore di lavoro si intende "Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo".
2.1. In tale disposizione sono confluite le soluzioni adottate da parte della giurisprudenza nella vigenza della precedente normativa, laddove si era specificata la necessità di un atto espresso di individuazione del dirigente o del funzionario quale datore di lavoro, altrimenti rimanendo quella posizione in capo al vertice politico dell'Ente pubblico. Si era, in altre parole, riconosciuto carattere costitutivo all'atto dell'organo di vertice dell'Ente che attribuisse ad altri la qualità di datore di lavoro, data la natura originaria della posizione datoriale del dirigente, individuato in quanto tale dalla legge.
2.2. Corollario di tali affermazioni di principio, oggi recepite dal testo normativo, è che l'individuazione del dirigente (o del funzionario) cui attribuire la qualifica di datore di lavoro è demandata alla pubblica amministrazione, la quale vi provvede con l'attribuzione della qualità e il conferimento dei relativi poteri di autonomia gestionale, non potendo tale qualifica essere attribuita implicitamente ad un dirigente o funzionario solo perché preposti ad articolazioni della pubblica amministrazione che hanno competenze nel settore specifico. Nelle pubbliche amministrazioni, in altre parole, l'attribuzione della qualità di datore di lavoro a persona diversa dall'organo di vertice non può che essere espressa, anche perché comporta i poteri di gestione in tema di sicurezza. Sono gli organi di direzione politica che devono procedere all'individuazione, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici, non essendo per tale ragione possibile una scelta non espressa e non accompagnata dal conferimento di poteri di gestione alla persona fisica; di conseguenza, in mancanza di tale individuazione permane in capo a suddetti organi l'indicata qualità, anche ai fini dell'eventuale responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica (Sez. 4, n. 35295 del 23/04/2013 - dep. 21/08/2013, R.C., Bendotti e altro, Rv. 256398).
Pertanto, il sindaco di un Comune va esente da responsabilità in materia antinfortunistica, in base all'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, 81, solo se procede all'individuazione dei soggetti cui attribuire in sua vece la qualifica di datore di lavoro (Sez. 3, n. 15206 del 22/03/2012 - dep. 20/04/2012, Passiu, Rv. 252383); viceversa, l'organo di direzione politica che non abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente, conserva lui stesso la qualifica (Sez. 2, n. 32358, del 17/01/2017 - dep. 05/07/2017, non massimata; Sez. 4, n. 30214 del 12/04/2013 - dep. 12/07/2013, R.C. e Orciani, Rv. 255896).
3. Nel caso in esame, non risulta che lo E.S., nella veste di Sindaco del Comune - peraltro di modeste dimensioni - di Gioiosa Marea abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente (tanto che la relativa questione non risulta che sia nemmeno stata dedotta nel giudizio di merito), con la conseguenza che egli stesso conservava detta qualifica.
Del resto, come evidenziato dal Tribunale con motivazione logica, le riscontrate criticità, relative agli impianti elettrici, furono segnalate dal dirigente dell'istituto comprensivo di Gioiosa Marea, L.Z., proprio (e solo) al Sindaco, il quale, ove avesse espressamente individuato un dirigente cui attribuire la qualifica di datore di lavoro, avrebbe investito costui della problematica; ma tale circostanza, come detto, non risulta affatto, a conferma che nessuna individuazione era stata compiuta dal Sindaco, il quale, pertanto, era l'unico soggetto cui attribuire la qualifica di datore di lavoro.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 27/04/2018.

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