Cassazione Civile Sent. Sez. Lavoro n. 26261 del 06/11/2017
Infortunio sul lavoro: Risarcimento del danno da parte del datore di lavoro in mancanza di copertura INAIL
Estratto:
Fatti di causa: Con sentenza del 27 aprile 2011, la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della decisione del Tribunale di Lecce, accoglieva la domanda proposta da Anna Monti nei confronti di Poste Italiane S.p.A, volta a conseguire, previo accertamento della responsabilità di quest'ultima per la mancata copertura assicurativa del rischio professionale ed il mancato approntamento di misure di prevenzione del medesimo ex art. 2087 c.c., la condanna della Società al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'infortunio occorsole in data 21.12.1999, allorchè, nell'espletamento delle proprie mansioni di addetta al recapito della corrispondenza, trovandosi a bordo di un ciclomotore, scivolava sull'asfalto viscido per la pioggia riportando fratture ai corpi vertebrali. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistente l'obbligo assicurativo della Società a fronte dell'evento, non posto in discussione nel suo essere causa delle lesioni riscontrate a carico della lavoratrice e nei suoi esiti invalidanti, in conseguenza della declaratoria giudiziale della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato già a far data dall'1.1.1999 e dovuto il ristoro del pregiudizio conseguente alla mancata liquidazione da parte dell'INAIL del danno biologico qui quantificato con riferimento alle tabelle adottate dal Tribunale di Milano nel 2009. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Monti. |
Ragioni della decisione: Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 53, 67 d.P.R. 1124/1965 e 2697 c.c. in una con il vizio di motivazione, lamenta la non conformità a diritto e l'incongruità logica della pronunzia della Corte territoriale nella parte in cui nell'accogliere la domanda prescinde dalla prova dell'invio da parte della lavoratrice della certificazione medica, da ritenersi elemento costitutivo del diritto azionato e non tiene conto delle ragioni del diniego della prestazione da parte dell'INAIL, data dalla mancanza di valida Corte di Cassazione - copia non ufficiale documentazione, e non dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo da parte della Società, comunque superabile in ragione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2059 c.c. nonché il vizio di motivazione, la Società ricorrente lamenta la non conformità a diritto e l'incongruità logica dell'accertamento relativo alla responsabilità della Società in ordine all'infortunio occorso per essere stata questa addebitata a prescindere dalla prova della colpevolezza e dal concreto riferimento alla violazione di una specifica norma di prevenzione. Il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione dell'art. 25 del CCNL di settore del 1994 ed al vizio di motivazione, è inteso a denunciare l'erroneità del convincimento espresso in ordine alla sussistenza dell'obbligo assicurativo per difetto/alla data dei fatti/ dell'essenziale presupposto dell'essere in atto tra le parti un rapporto di lavoro subordinato. La violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. è prospettata nel quarto motivo in relazione alla statuizione della Corte territoriale intesa a riconoscere la sussistenza dell'invocato danno biologico in difetto di specifica allegazione e prova. Va preliminarmente osservato come la pronunzia della Corte territoriale in ordine all'indennizzabilità del danno biologico derivato alla lavoratrice a seguito dell'infortunio occorsole è mirata a riconoscere alla lavoratrice medesima la somma che si sarebbe vista liquidare dall'INAIL in forza del disposto di cui alla I. n. 38/2000 ove la Società datrice non fosse risultata inadempiente all'obbligo assicurativo che le incombeva in ragione dell'intervenuto riconoscimento giudiziale della natura subordinata del rapporto all'epoca in essere tra le parti. Tale essendo il senso della decisione resa dalla Corte territoriale rilievo essenziale assume nel quadro dell'impugnazione proposta dalla Società ricorrente il terzo motivo che, tuttavia, risulta infondato dal momento Corte di Cassazione - copia non ufficiale che, nell'insistere sulla natura autonoma del rapporto all'epoca intercorrente tra le parti, non confuta l'argomentazione dalla quale la Corte territoriale fa discendere l'accertamento della natura subordinata dell'originario rapporto ovvero quella per la quale l'iniziale pronunzia in tal senso resa dal Tribunale di Lecce con la sentenza, acquisita agli atti del giudizio, n. 7303/2003, confermata in sede di appello ma poi cassata da questa Corte, era risultata confermata in sede di rinvio dalla Corte d'Appello di Bari con la decisione n. 340 del 20.1.2009. Ciò posto si rivelano infondati il primo ed il secondo motivo intesi a censurare la pronunzia resa dalla Corte territoriale sotto il profilo, da un lato, dell'irrilevanza della mancata costituzione del rapporto assicurativo, del resto non supportata dalla trascrizione o allegazione della documentazione invocata (comunicazione INAIL del 29.2.2000), dall'altro, del mancato accertamento della responsabilità dell'evento a carico della Società datrice, da ritenersi per quanto detto irrilevante. Di contro inammissibile si rivela il quarto motivo atteso che la censura ivi recata in ordine al difetto di allegazione e prova del lamentato danno biologico non reca confutazione alcuna del rilievo espresso in motivazione dalla Corte territoriale per il quale, alla luce dell'impostazione delle difese in primo grado non sarebbe in discussione l'ascrivibilità del danno all'integrità fisica lamentato dalla lavoratrice alla caduta dal motoveicolo durante l'espletamento del servizio di recapito postale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge |