Cassazione Civile Sez. Lav. n. 29435 del 7 dicembre 2017
Amianto: mancanza di un sistema di aspirazione, di areazione e omessa formazione e sorveglianza sull'utilizzo dei DPI
Civile Sent. Sez. L Num. 29435 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: SPENA FRANCESCA
Data pubblicazione: 07/12/2017
[...]operata dal Tribunale; osservava che nessuna censura era stata mossa quanto alla misura del danno subito dai congiunti del lavoratore iure proprio.
Era stata posta dalla società appellante una questione di mero rito —e non dì competenza— quanto alla domanda proposta dagli originari ricorrenti iure proprio, il vincolo della connessione consentiva il cumulo delle cause; in ogni caso la competenza del giudice del lavoro ineriva a tutte le domande che avevano origine nel rapporto di lavoro anche se non aventi titolo nel contratto di lavoro; da ultimo, comunque, non si sarebbe potuto procedere al mutamento del rito in appello, ai sensi dell'articolo 4 D.Lgs. 150/2011.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società L. spa, articolato in cinque motivi.
Hanno resistito con controricorso M.L.D., C.M.G., G.G., illustrato con memoria.
Con memoria del 20.6.2017 si è costituito il Commissario Straordinario della L. spa in amministrazione straordinaria
Preliminarmente deve essere dichiarata la invalidità della costituzione del Commissario Straordinario della L. spa, per assenza di autentica notarile della procura alle liti. [...]
1. Con il primo motivo la società ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 e nr, 5 cod.proc.civ. : violazione dell'articolo 115 cod.proc.civ., dell'art. 2087 cod.civ. e dell'art. 1225 cod. civ.; omessa ed insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo degli esiti delle indagini ambientali eseguite all'epoca dei fatti di causa.
Ha censurato la statuizione di accertamento della presenza di polveri di amianto nell'ambiente di lavoro e la confusione operata in sentenza tra la generica polverosità e la presenza di polveri di asbesto.
Ha lamentato che le indagini da essa prodotte, effettuate negli anni 1975/1977, 1992 e 1995 erano state ignorate dalla Corte di merito. Tali indagini non erano state oggetto di contestazioni specifiche da parte dei ricorrenti o dei loro consulenti sicché il collegio giudicante ne avrebbe dovuto tener conto anche a norma dell'art. 115 cod.proc.civ.
La ricerca svolta tra il 1975 ed il 1977 era stata voluta dal Consiglio di fabbrica; era stata eseguita dalla clinica del lavoro della Università di Milano, su accordo congiunto della direzione di stabilimento e del Consiglio di Fabbrica; si era articolata —con la partecipazione attiva degli operai e sotto il controllo delle loro rappresentanze— attraverso prelievi ed analisi nonché sottoponendo gli addetti a questionari ed a visita medica anamnestìca; sì era conclusa nel senso della assenza del rischio di polveri , fumi, gas e vapori per gli addetti al colaggio.[...]
Il motivo non sottopone a questa Corte un fatto non esaminato in sentenza giacché gli elementi istruttori di cui si lamenta la mancata valutazione (indagini ambientali eseguite all'epoca dei fatti di causa) sono stati esaminati e superati dalla Corte di merito con argomenti logici ed adeguati, primo tra tutti il rilievo che le indagini riguardavano una fase di lavorazione (il colaggio) diversa da quella (la colata) cui era addetto il G.G..
La società ricorrente, piuttosto, contesta la valutazione delle prove (documentali e testimoniali) compiuta dal giudice dell'appello contrapponendovi il proprio personale convincimento circa il peso e la rilevanza dei mezzi istruttori e cosi chiedendo un riesame di merito non consentito in questa sede.
I rilievi mossi in punto di affermazione della colpa, per la mancata conoscenza all'epoca dei fatti del rischio derivante dall'impiego dell'amianto, sono più diffusamente articolati nel terzo motivo di ricorso, alla cui trattazione si rinvia.
2. Con il secondo motivo la società ricorrente ha denunziato violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2087 cod.civ, nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo.
Ha esposto che era a carico della parte attrice fornire la prova della presenza di amianto nell'ambiente di lavoro; la Corte di merito aveva desunto tale prova dal parere reso dalla CONTARP, fondato sugli studi di settore relativi al ciclo produttivo delle acciaierie, affermando essere a carico di essa società fornire la prova di avere seguito un ciclo produttivo diverso da quello ordinario.
Tale ragionamento finiva con l'invertire l'onere probatorio.
L'organo tecnico si era espresso in termini di verosimiglianza della esposizione e non di certezza; i suddetti criteri presuntivi avevano valenza a fini previdenziali ma non nell'accertamento della responsabilità civile del datore di lavoro.
Il motivo è infondato..[...]
3. Con il terzo motivo la società ricorrente ha denunziato omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo per il giudizio nonché violazione dell'art. 2087 cod.civ.[...]
4. Con il quarto motivo la società ricorrente ha denunziato il vizio di omessa motivazione sui criteri di determinazione del danno liquidato iure hereditario. La società ha esposto di avere dedotto come motivo di appello il fatto che il danno non patrimoniale era stato quantificato dal Tribunale in £ 800 al giorno (ed in € 1,000 per gli ultimi giorni di vita) senza dare conto dei parametri della valutazione equitativa così compiuta.
Tale motivo di impugnazione era stato respinto dal giudice dell'appello sul rilievo della sua genericità e della conformità della liquidazione ai parametri utilizzati dal medesimo organo giudicante.
La società ha dedotto che neppure il giudice del secondo grado aveva provveduto a specificare ì parametri di giudizio adottati, largamente più rigorosi di quelli seguiti, ad esempio, dalla Corte di Appello di Venezia, che aveva liquidato in un caso del tutto analogo un danno di €150 al giorno.
Il motivo è infondato.
L'esercizio del potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità allorché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assurti a base del procedimento valutativo ( cfr. Cassazione civile, sez. lav., 19/02/2013, n. 4047).
Il giudice del merito è tenuto, in sostanza, a dare conto del tipo di danno non patrimoniale risarcito e dei parametri oggettivi utilizzati nella sua liquidazione, percorso motivazionale osservato dalla sentenza impugnata.
La Corte di merito ha infatti affermato di avere liquidato il danno non patrimoniale temporaneo e parametrato il suo importo sia alla gravità della malattia (danno biologico) che alla intensità della sofferenza, per la consapevolezza dell'esito infausto (danno morale); ha fatto riferimento quale supporto della liquidazione equitativa alla giurisprudenza formatasi nel distretto.
5. Con il quinto motivo di ricorso la società L. spa ha denunziato il vizio di omessa, insufficiente ed errata motivazione sulla eccezione di non proponibilità davanti al giudice del Lavoro della domanda di risarcimento del danno proposta dagli eredi iure proprio.
La ricorrente ha dedotto la inapplicabilità ratione temporis alla fattispecie di causa del D.Lgs. 150/2011, richiamato dal giudice dell'appello per sostenere la impossibilità di mutamento del rito.
Ha lamentato la illogicità della motivazione tanto nella parte in cui si fondava sulla connessione delie cause che laddove affermava la competenza del giudice del Lavoro ex art, 409 cod.proc.civ.
Ha precisato che la questione soltanto all'apparenza era di mero rito: i congiunti avevano dichiarato dì agire solo in base all'articolo 2087 cod.civ. e non avevano nemmeno allegato gli estremi dei danno ingiusto; l'accertamento della responsabilità aquilana avveniva, poi, secondo regole diverse in tema dì onere della prova.
Il motivo è inammissibile.
Si premette che la questione affrontata in sentenza attiene esclusivamente al rito ovvero alla trattazione della domanda proposta in proprio dai congiunti del defunto (per lesione dei rapporto parentale) secondo il rito del lavoro invece che con il rito ordinario.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cassazione civile, sez. Ili, 05/04/2016, n. 6543; Cass, 27 gennaio 2012, n. 1201; Cass. 29 settembre 2005, n. 19136) gli errori sul rito costituiscono causa di nullità della sentenza— deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ.” nel solo caso in cui abbiano determinato un pregiudizio al contraddittorio od alle facoltà difensive delle parti o, in generale, allorché abbiano cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte.
E' onere del ricorrente allegare il pregiudizio subito, quale condizione di deducibilità del motivo di ricorso; tale onere non è stato nella fattispecie di causa adempiuto giacché i rilievi svolti sul punto non denunziano una compressione della facoltà difensive ma piuttosto pretesi vizi di attività del giudice (ultrapetizione) e di violazione di norme di diritto ( sulla responsabilità aquilìana), del tutto indipendenti dalla scelta del rito .
Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per esborsi ed € 9.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2017