Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 novembre 2016, n. 24029 - Riorganizzazione aziendale e ricollocazione del lavoratore: non sussiste mobbing
1 - La Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Biella che aveva parzialmente accolto il ricorso, ha respinto le domande proposte nei confronti della Commerciale Brendolan s.r.l, poi incorporata dalla Maxi Di s.r.l., da P.D. , il quale aveva convenuto in giudizio la società allegando il carattere vessatorio della condotta tenuta nei suoi confronti dai vertici aziendali, che lo avevano ingiustamente privato di ogni mansione, costringendolo ad una forzosa inattività ed inducendolo a dimettersi. Aveva, quindi, domandato, "previa occorrendo dichiarazione di nullità delle dimissioni rassegnate per vizio del consenso", la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi Euro 543.022,87.
2 - La Corte territoriale ha ritenuto fondato l’appello principale (e conseguentemente assorbito l’incidentale relativo alla quantificazione del risarcimento), escludendo qualsiasi profilo di illegittimità della condotta tenuta dal datore di lavoro. Ha osservato, in sintesi, il giudice di appello che:
a) l’antefatto della vicenda era rappresentato dalla acquisizione da parte della Commerciale Brendolan s.r.l. del Gruppo T., alle dipendenze del quale il P. aveva in precedenza prestato attività lavorativa;
b) a seguito di detta acquisizione la società aveva dovuto attuare una complessa riorganizzazione ed aveva deciso di accentrare tutte le funzioni presso la sede di (omissis) e di avviare contestualmente una procedura di mobilità del personale in eccedenza assegnato all’unità di (omissis) , che si era conclusa con la collocazione in mobilità dei soli dipendenti che avevano aderito volontariamente;
c) le funzioni di responsabile degli acquisti dei prodotti ortofrutticoli, in precedenza svolte dal P. , erano state accentrate e ciò aveva fatto venir meno anche l’incarico ispettivo accessorio, limitato dal punto di vista qualitativo e quantitativo, che era stato assegnato, in aggiunta ai compiti in precedenza espletati, ad altro dipendente, il quale rivestiva una posizione sovraordinata rispetto a quella dell’appellante e svolgeva una generale attività di controllo e di supervisione dei punti vendita, non limitata al solo settore ortofrutticolo;
d) la missiva del 4.11.2005, con la quale la società aveva invitato il P. ad "aderire alla richiesta di godere temporaneamente.... di un periodo di ferie", era giustificata dalla necessità di individuare, all’esito della riorganizzazione aziendale, una diversa posizione lavorativa alla quale assegnare il ricorrente;
e) doveva, pertanto, essere escluso qualsivoglia intento persecutorio, giacché le scelte aziendali erano correlate alla operazione di acquisizione commerciale ed avevano riguardato tutto il personale assegnato alla sede di (omissis);
f) in ogni caso nel periodo compreso fra la lettera del 4 novembre 2005 e la instaurazione del procedimento cautelare l’appellante aveva prestato servizio per soli 24 giorni, sicché doveva escludersi qualsiasi pregiudizio alla professionalità del lavoratore;
g) il Tribunale aveva anche errato nel fare proprie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio quanto alla ritenuta sussistenza del nesso causale fra la condotta aziendale e l’insorgenza della patologia psichica, poiché i primi sintomi si erano manifestati nel giugno 2005, quando non era ancora stato compiuto il primo atto ritenuto ostile dal ricorrente, che lo aveva individuato nella lettera del 4.11.2005.
3 - Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.D. sulla base di sei motivi. La MAXI DI s.r.l. ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..