Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 maggio 2017, n. 12561 - Infortunio con l'uso di un carroponte: l'appaltante dei lavori nella propria impresa con proprie macchine ha l'obbligo formativo previsto per legge. No alla formazione "fai da te"
Con decreto ex art. 99 l. fallimentare, depositato il 26.5.2011, il Tribunale di Bassano del Grappa rigettava l'opposizione avverso il provvedimento con cui il giudice delegato aveva rigettato la domanda svolta dall'INAIL di ammissione al passivo del fallimento F.lli B. srl allo scopo di recuperare le prestazioni previdenziali erogate all'operaio carpentiere L.S. in seguito ad un grave infortunio sul lavoro per complessivi € 372.403,14.
Il primo giudice aveva respinto la domanda dell'INAIL sul rilievo dell'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la società F.lli B. srl ed il lavoratore L.S.; ed il tribunale confermava nel provvedimento in oggetto che al momento del sinistro l'infortunato era dipendente della società croata MGF e lavorava presso la F.lli B. in forza di un contratto di appalto stipulato tra le due imprese avente ad oggetto "la costruzione e l'assemblaggio secondo i disegni in Vs possesso". Il contrario assunto formulato dall'INAIL non era quindi fondato ed era del tutto indimostrato, ancorché fosse provato che i titolari delle due imprese coinvolte fossero i medesimi; inoltre, nonostante il Servizio di Prevenzione avesse ravvisato una responsabilità a carico della F.lli B., per non aver impartito un'adeguata informazione e formazione nell'uso del carroponte, secondo i giudici, nella dinamica del sinistro nessuna responsabilità poteva essere ravvisata a carico della F.lli B. nel grave infortunio occorso al L.S., in quanto questi era un lavoratore esperto per aver lavorato alcuni mesi e per essere stato istruito dai propri colleghi.
Avverso detta sentenza l'INAIL propone ricorso affidando le proprie censure a due motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva. L'Inail ha depositato memoria ai sensi dell'art 378 c.p.c.