Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 maggio 2017, n. 12110 - Caduta durante la raccolta delle mele. Criterio della massima sicurezza tecnologicamente possibile
La Corte d'Appello di Trento, in data 16/8/2011, a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione (sentenza n.9689/2009), confermava la decisione del Tribunale di Trento n.105/2004, che aveva rigettato il ricorso di N.B., dipendente a tempo determinato dell'azienda agricola di M.S..
Il lavoratore chiedeva di ottenere l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del M.S. per la causazione dell'infortunio occorsogli in data 4/10/2000, dovuto a inosservanza della normativa antinfortunistica di settore, e comunque alla mancata adozione di tutte le cautele necessarie ex art. 2087 cod. civ., con conseguente condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti, quantificati in Euro 11.358 con rivalutazione monetaria e interessi per il mancato godimento della somma rivalutata al tasso del 5%. Deduceva il ricorrente, addetto alla raccolta delle mele presso l'azienda agricola del M.S., di aver perduto l'equilibrio e di essere caduto dalla scala a pioli - affondata nel terreno e con la parte superiore appoggiata ai rami dell'albero - da un'altezza di 8-12 metri riportando trauma lombare con frattura guaribile in trenta giorni. Sosteneva, inoltre, che l'infortunio si era verificato per aver il datore omesso di adottare le misure specifiche necessarie a tutelare la sua integrità fisica in base al d.P.R. n.547/1955, art. 18, il quale prevede le caratteristiche delle scale da lavoro, e art. 386 sull'obbligo della cintura di sicurezza in caso di lavori in cui vi sia il rischio di cadere dall'alto e all'art.3 del d.lgs.626/1994, il quale dispone che il datore ha l'obbligo di eliminare i rischi in base alle conoscenze tecniche acquisite e al progresso tecnico raggiunto o comunque di ridurli al minimo, oltre all'obbligo di informare il lavoratore circa le modalità con cui operare. Sia in primo sia in secondo grado il ricorso del lavoratore era stato rigettato nel merito sull'assunto che l'infortunio fosse da imputarsi a una sua imprudenza; che, trattandosi di attività manuali semplici, nessun'altra adozione di cautele era necessaria; infine che neanche poteva riscontrarsi una culpa in vigilando del M.S., essendo il lavoratore già informato per aver partecipato l'anno precedente all'attività di raccolta.
La Corte di Cassazione adita da N.B. aveva rinviato alla Corte d'Appello di Trento in diversa composizione, ritenendo non corretta la decisione gravata per aver ricondotto la fattispecie alla normativa del settore delle costruzioni (art. 10 d.P.R. n. 164/1956), e non ad altra (d.P.R. n.547/1955, art. 386), riferita anche al settore agricolo (artt. 1 e 2).
Codesta Corte, richiamandosi ai principi costantemente affermati in tema di responsabilità del datore per mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, e al connesso onere della prova, precisava inoltre che detta responsabilità potesse ritenersi esclusa soltanto in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, inteso, quest'ultimo, come un fatto causativo di un evento riconducibile allo svolgimento di attività estranea alla prestazione, o esorbitante dai limiti della stessa in modo abnorme e irrazionale. Avverso la sentenza della Corte d'Appello in sede di rinvio ricorre N.B., affidando le sue ragioni a quattro motivi.
Resiste con controricorso M.S., che propone altresì ricorso incidentale sul punto della sentenza del rinvio che ha disposto l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio "per giusti motivi".
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.
Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente 14/09/2016.