Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 marzo 2017, n. 6771 - Mansioni incompatibili con lo stato di salute della lavoratrice: diritto di chiedere l’accertamento della compatibilità attraverso la sorveglianza sanitaria
Con ricorso al Tribunale di Urbino, C.C. esponeva di essere stata avviata al lavoro ex lege n. 68/99 e di essere stata assunta dalla D.M.M. s.p.a. in data 2.4.03 come operaia addetta all’imballaggio di accessori di metallo; lamentava di essere stata adibita, nel corso degli anni, anche a mansioni diverse e non compatibili con le sue condizioni di salute (epilessia focale ed esiti di intervento per sindrome del tunnel carpale); che i sanitari le prescrissero un periodo di assoluto riposo dal 18.11.10 al 13.12.10, periodo poi prorogato, sulla base di certificazione sanitaria, sino al 29.3.11; di essersi subito dopo messa a disposizione dell’azienda, chiedendo la visita del medico competente, visita che le fu tuttavia negata in quanto le mansioni espletate non erano soggette alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs n. 81/2008, con conseguente valutazione della sua assenza dal lavoro come ingiustificata. Esponeva che un iniziale procedimento disciplinare venne archiviato dall’azienda, che tuttavia non le corrispose più la retribuzione. Chiedeva dunque la riammissione in servizio con le mansioni di operaia addetta all’imballaggio, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi previdenziali sin dal 30.3.11.
Il Tribunale accoglieva le domande, condannando peraltro la società alla riammissione in servizio previa verifica sanitaria dell’idoneità alla mansione. Avverso tale sentenza proponeva appello la società; resisteva la lavoratrice. Con sentenza depositata il 22 gennaio 2013, la Corte d’appello di Ancona riformava la decisione impugnata, rigettando l’originaria domanda della lavoratrice. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest’ultima, affidato a cinque motivi.
Resiste la società con controricorso.