Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 luglio 2016, n. 14028 - Ricercatore universitario morto a seguito di incidente stradale: tutela Inail e configurabilità dell'infortunio in itinere
La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda di M.B. volta ad ottenere dall'Inail la rendita ai superstiti per la morte del figlio G.N., ricercatore universitario presso l'Università di Bologna deceduto il 3/3/1999 in un incidente stradale mentre, alla guida della sua vettura, stava ritornando a San Giovanni in Persiceto, dove era sindaco, dopo una riunione del proprio gruppo di lavoro cui aveva partecipato successivamente allo svolgimento delle ordinarie incombenze relative alla carica di sindaco.
La Corte ha escluso che fosse configurabile un infortunio in itinere risarcibile dall'Inail. Richiamata infatti la giurisprudenza sul punto, ha affermato che il dott G.N. doveva e poteva utilizzare il mezzo pubblico di trasporto per il rientro a casa in San Giovanni in Persiceto e che l'uso della propria vettura aveva rappresentato per il G.N. una condotta improntata a maggiore comodità non giustificata da necessità collegate all'attività lavorativa.
Quanto alla questione se l'attività espletata dal dott G.N. potesse essere sussunta sotto la disciplina prevista dall'art 4, comma 5, del dpr n 1124/1965, la Corte territoriale, richiamati gli art 1 e 4 del dpr citato, ha rilevato che la ricorrente non aveva mai dedotto che il G.N. fosse direttamente adibito alle attività indicate nelle norme citate atteso che l'attività di insegnante espletata dal de cuius di per sé sola non dava titolo alla tutela Inail.
Avverso la sentenza ricorre la M.B. con un motivo. Resiste l'Inail con controricorso ulteriormente illustrato con memoria ex art 378 cpc.