Sicurezza lavoro

Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 agosto 2017, n. 19653

Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 agosto 2017, n. 19653 - Appalto, subappalto ed infortunio. Perchè sussiste la responsabilità del solo datore di lavoro e non delle altre società

La Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 213 / 27 marzo - 3 luglio 2014, notificata il 12 settembre 2014, rigettava il gravame interposto da P.F. avverso la pronuncia impugnata con ricorso della 19 novembre 2010, per cui era stata accolta soltanto in parte la domanda del medesimo in ordine alle pretese risarcitorie da costui azionate relativamente all'infortunio sul lavoro occorsogli il 23 novembre 1999, allorché si trovava alle dipendenze della ditta B.R., per l'esecuzione di opere subappaltate dalla società A.E., presso la centrale termoelettrica ENEL di Monfalcone, infortunio da cui erano derivate lesioni personali in pregiudizio dell'attore. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda esclusivamente nei confronti del datore di lavoro B.R., escludendo quindi la responsabilità in ordine all'accaduto delle altre parti convenute, e con esse delle società assicuratrici chiamate in causa.

Ad avviso della Corte d'Appello, la decisione impugnata era corretta, perché non erano state riscontrate altre responsabilità (non era dimostrato che il sinistro si fosse verificato da un'impalcatura ovvero da un ponteggio realizzati da R. & M. GROUP S.p.A., D. S.r.l. non faceva parte dell'associazione di imprese cui partecipava anche la B.R. - La società A.E. non si era inserita nell'esecuzione dei lavori affidati alla ditta da cui dipendeva il lavoratore).

Avverso la pronuncia d'Appello ha proposto ricorso per cassazione P.F. con atto notificato il 6 novembre 2014, per la parte in cui era stata esclusa la responsabilità, in ordine al dedotto accaduto, delle altre società convenute, con tre motivi (l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 n. 5 c.p.c., non essendo stato considerato che soltanto a seguito del primo accertamento, eseguito dai C.C. presenti sul posto, il punto da cui era caduto l'operaio era stato posto in sicurezza, mentre successivamente era intervenuto altro verbalizzante, che non aveva rilevato il mutamento dello stato dei luoghi; 2°. omessa applicazione dell'articolo 374 c.p., nonché dell'articolo 331 c.p.p., relativamente al fatto della mancata rilevazione dell'intervenuto mutamento stato dei luoghi, per cui nemmeno vi era stata denuncia da parte della Corte giudicante al competente Pubblico Ministero - art. 360 n. 3 c.p.c.; 3°. violazione o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c. delle norme di diritto in relazione alle violazioni delle norme in materia di sicurezza, citando tra l'altro nell'illustrazione del motivo gli artt. 2087 c.c. e 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, poi sostituito dal testo unico sulla sicurezza n. 81 dell'anno 2008, in seguito modificato dal decreto legislativo 106 del 2009).

Hanno resistito all'impugnazione avversaria, mediante distinti controricorsi, D. S.r.l., R. & M. GROUP S.p.A., A.E. S.p.A. , nonché ALLIANZ S.p.A. (già S.p.A. Riunione Adriatica di Sicurtà).

Hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. le controricorrenti R. & M., D., A.E. - FINCANTIERI e ALLIANZ. Non vi ha invece provveduto parte ricorrente, sebbene ritualmente e tempestivamente avvisata della pubblica udienza fissata al 18-01-2017, alla quale infatti è anche comparso il delegato del difensore avv. N. C., cui il P.F. ha conferito procura speciale per il ricorso de quo.

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