Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 ottobre 2016, n. 20051 - Movimentazione manuale dei carichi e infortunio. Formazione del lavoratore
La Corte territoriale osservava che le prove assunte non avevano consentito di ricostruire la esatta dinamica dell'Incidente ed, in particolare, di accertare in quale fase della lavorazione in corso si fosse verificato l'evento traumatico sicché non era possibile stabilire se esso fosse effettivamente dovuto al sollevamento della carriola.
Su tale punto la sentenza non era stata specificamente impugnata.
Inoltre lo stesso ricorrente aveva riferito nel corso dell' interrogatorio di essere stato operato per ernia del disco - circostanza sconosciuta al datore di lavoro- sicché vi era una generale predisposizione al verificarsi di nuove protusioni discali pur in assenza di traumi rilevanti. Quanto agli obblighi dì formazione/informazione lo stesso ricorrente aveva dichiarato che tale signor C. gli aveva spiegato come compiere l'operazione, sollevando la carriola e versando la malta nel carrello; il teste R. aveva affermato che al ricorrente era stata spiegata la procedura per la manutenzione del carrello e che gli era stato detto di svuotare la carriola con il badile per renderla più leggera e di non svuotarla quando era ancora completamente piena dell'impasto.
Erano state dunque fornite le direttive di lavoro e nemmeno risultava una prassi contraria ad esse.
Da ultimo, era stata fornita documentalmente la prova dell'adempimento da parte del datore dì lavoro agli obblighi di sicurezza ex lege 626/94 con la redazione del documento programmatico per la sicurezza, in cui si individuavano i fattori di rischio anche in riferimento alla movimentazione manuale dei carichi.
Per la cassazione della sentenza ricorre M.S., articolando tre motivi.
Resiste con controricorso ANCAP spa.