Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 novembre 2016, n. 22475 - E' escluso il cumulo tra due prestazioni fondate sullo stesso evento invalidante
1. Il Tribunale di Velletri, con sentenza del n. 309/1998, riconobbe a G.S. il diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza 1/11/1996. In sede di esecuzione, l'Inps rilevò che il G.S. era titolare di rendita Inail fondata sulla stessa patologia posta a base del riconoscimento dell'assegno di invalidità e, stante l'incumulabilità tra le due prestazioni ai sensi dell'art. 1, comma 43, legge n. 335 /1995, ne sospese l'erogazione.
2. Il G.S. propose pertanto nuovo ricorso al Tribunale di Velletri per la condanna dell'Inps al pagamento degli arretrati dell'assegno ordinario dal 1/11/1996 al 31/12/1999. Il Tribunale rigettò la domanda.
3. Contro la sentenza il G.S. propose appello e la Corte d'appello di Roma, dopo aver disposto una nuova consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza depositata in data 23 settembre 2009 ha parzialmente accolto l'impugnazione riconoscendo all'appellante il diritto all'assegno ordinario di invalidità con la decorrenza indicata dal c.t.u. d'appello (1 gennaio 2008) sul presupposto che la capacità di lavoro dell'assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, si era ridotta a meno di 1/3 del normale a far tempo dalla suddetta data. Ha invece rigettato la domanda di condanna al pagamento delle somme richieste a titolo di ratei maturati dal 1996 al 1999, ribadendo l'incompatibilità della prestazione richiesta con la rendita Inail ancora in godimento, in quanto fondata sullo stesso evento invalidante. Il c.t.u. aveva infatti rilevato che le infermità valutate dal tribunale di Velletri con la sentenza n. 309/1998 coincidevano in tutto con i postumi di un infortunio sul lavoro, subito il 18/6/1994, e già valutati in sede INAIL per il riconoscimento di una rendita per inabilità.
4. Contro la sentenza l'Inps propone ricorso per cassazione, articolando un unico motivo. Il G.S. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale dal quale si difende l'Inps con controricorso.