Cassazione Civile, Sez. 5, 29 dicembre 2016, n. 27314 - Infortunio mortale di un lavoratore croato. Distacco dei lavoratori
Su segnalazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Pordenone, intervenuta per un infortunio mortale sul lavoro occorso ad un lavoratore di nazionalità croata all'interno dello stabilimento della U.G.S. srl, la Guardia di Finanza eseguiva una verifica fiscale accertando che la predetta società U.G.S., negli anni 2001 -2004, aveva utilizzato nel proprio stabilimento lavoratori croati formalmente posti alle dipendenze di due ditte croate con sede in Zagabria, occultandone l'impiego diretto attraverso la stipulazione di contratti di appalto che, secondo i verificatori, mascheravano una mera intermediazione di manodopera, vietata. Pertanto l'Agenzia delle Entrate notificava alla società U.G.S. quattro avvisi con i quali accertava la maggiore imposta Irap dovuta, l'omesso effettuazione di ritenute alla fonte Irpef sugli emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti, oltre addizionale regionale e sanzioni.
Contro gli avvisi la società proponeva distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Pordenone che, previa riunione, li rigettava con sentenza n.97 del 2007.
La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza del 28.2.2011, annullando gli avvisi di accertamento impugnati. Preliminarmente il giudice di appello rigettava l'eccezione proposta dall'Agenzia delle Entrate secondo cui i motivi di appello formulati dalla società in ordine alla applicabilità dell'istituto del distacco di manodopera previsto dall'art. 30 del d.lgs. n.273 del 2003, nonché della norma prevista dalla Convenzione tra Italia e Croazia contro le doppie imposizioni, integravano domande nuove non ammesse nel giudizio di appello.
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per quattro motivi: 1) violazione dell'art.57 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 , in relazione all'art.360 n.4 cod.proc.civ. , nella parte in cui il giudice ha ammesso domande nuove nel giudizio di appello; 2) violazione e falsa applicazione dell'art.57 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 , sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell'art.360 primo comma n.3, per i medesimi motivi precedentemente indicati; 3) violazione e falsa applicazione dell'art.30 del d.lgs. n.276 del 2003 che disciplina il distacco di manodopera, in relazione all'art.360 n.3 cod.proc.civ.; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge n.974 del 1984 che ha recepito la Convenzione tra Italia e Croazia contro le doppie imposizioni, nella parte in cui ha disatteso la disposizione secondo cui, se l'attività lavorativa dipendente è svolta nello Stato italiano, la remunerazione percepita è ivi imponibile.
La società U.G.S. resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso.