Cavedio killer
Cassazione Civile, Sez. 3, 31 ottobre 2017, n. 25838 - Cavedio killer per due tecnici intenti a fare un rilievo: responsabilità della società proprietaria dell'immobile da ristrutturare
1. Nel 2000 V.M., S.L. e G.L. convennero dinanzi al Tribunale di Grosseto la società Unicoop Tirreno soc. coop. a r.l. (d'ora innanzi, per brevità, "la Unicoop"), esponendo:
(-) di essere, rispettivamente, madre e sorelle di Cesare L.;
(-) il 22 marzo 1994 Cesare L. perse la vita in conseguenza di un infortunio sul lavoro;
(-) quel giorno Cesare L., dipendente del geometra M.D., accompagnò quest'ultimo ad eseguire un'ispezione all'interno di un immobile di proprietà della società convenuta sito a Sticciano Scalo, frazione di Roccastrada (GR), nel quale occorreva eseguire dei lavori di sistemazione;
(-) per effettuare i rilievi ritenuti necessari, venne praticato un foro sul pavimento che immetteva in un sottostante cavedio, privo di aperture ed all'interno del quale non vi era ossigeno; sicché i due tecnici, calatisi nel cavedio, morirono per asfissia. Conclusero pertanto invocando la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'articolo 2051 c.c., e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti.
2. Con sentenza 22 aprile 2008 n. 383 il Tribunale di Grosseto rigettò la domanda.
La Corte d'appello di Firenze, adita dalle soccombenti, con sentenza 7 gennaio 2014 n. 2 accolse il gravame e condannò la società Unicoop al risarcimento del danno.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d'appello ritenne che:
(-) il geometra M.D. ed il suo dipendente Cesare L. avevano praticato un foro nel pavimento per ispezionare il punto esatto ove far passare delle tubazioni; si erano così immessi in una "camera stagna" priva di vespaio e di bocchette di areazione; quivi erano deceduti per ipossia, perché in quella camera stagna non vi era ossigeno;
(-) il proprietario dell'immobile dunque doveva rispondere ex articolo 2051 c.c. dell'accaduto, dal momento che la situazione di pericolo era "connessa in modo immanente alla struttura"; in ogni caso, quella struttura non era stata costruita in modo conforme alle prescrizioni del regolamento edilizio del Comune di Roccastrada, in quanto priva di bocchette di aerazione;
(-) era irrilevante la circostanza che la scelta di praticare il foro nel pavimento e di calarsi nel cavedio fosse stata compiuta dal datore di lavoro della vittima; tale circostanza infatti, quand'anche accertata, avrebbe avuto quale unico effetto l'insorgere della responsabilità solidale del datore di lavoro e del custode, ma non avrebbe escluso certo la responsabilità di quest'ultimo.
3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Unicoop con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria.
Hanno resistito con controricorso V.M., S.L. e G.L..