Cassazione Civile, Sez. 3, 24 ottobre 2017, n. 25091 - Folgorazione di un lavoratore in conseguenza della condotta di un collega. Il datore di lavoro risponde anche economicamente del danno causato dal dipendente
Con sentenza del 9/62014 la Corte d’Appello di Roma, rigettato il gravame principale proposto dalla società Ina Assitalia s.p.a., in accoglimento di quello in via incidentale interposto dalla società Enel Distribuzione s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Roma n. 4665/08, ha condannato la prima al pagamento anche di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme da quest’ultima corrisposte per le lesioni subite dal dipendente sig. F.O. all’esito del sinistro avvenuto il (omissis), allorquando rimase "folgorato, riportando gravi danni fisici, in conseguenza della condotta di un dipendente dell’Enel stesso, tale C. , che aveva riattivato anzitempo il circuito elettrico sul quale il F. stava ancora lavorando".
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società Enel Distribuzione s.p.a.