Cassazione Civile, Sez. 3, 07 marzo 2017, n. 5614 - Infortunio mortale durante la manovra di aggancio del rimorchio. Assicurazione
I.DP., in proprio e quale rappresentante dei figli minori Omissis e Omissis, anch'ella sia in proprio che n.q. di genitore esercente la potestà sui figli Omissis convenivano in giudizio la società SACI s.r.l. e la Axa ass.ni s.p.a. chiedendo che esse fossero condannate a risarcire loro i danni conseguenti alla morte sul lavoro di D.S., autista della SACI, avvenuta nel 1998 allorché lo stesso rimaneva schiacciato tra un autocarro e un rimorchio mentre stava completando la manovra di aggancio ascrivendo alla società datrice di lavoro la violazione delle misure di sicurezza che avrebbero evitato il verificarsi dell'infortunio.
Il Tribunale rigettava la domanda nei confronti di entrambe le convenute. Riteneva non legittimata passivamente la compagnia di assicurazioni sulla base dell'art. 4 della legge n. 990 del 1969, che esclude che il conducente del veicolo possa considerarsi terzo, e in considerazione del contenuto dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto. Nei confronti del datore di lavoro, rigettava la domanda ritenendo che il verificarsi dell'evento fosse riconducibile esclusivamente al comportamento imprudente dello S., che tentava di eseguire la manovra di aggancio tra autocarro e rimorchio sfruttando la pendenza del terreno, sbloccando il sistema frenante del rimorchio, cercando di far scivolare il rimorchio verso la motrice e frapponendosi tra i due mezzi per completare l'aggancio, rimanendone schiacciato. A fronte della rilevanza causale esclusiva di tale comportamento imprudente, il tribunale escludeva l'efficienza causale del fatto che la motrice fosse stata abbinata ad un rimorchio diverso da quello omologato, attesa la inconsistente differenza di misure tra i due mezzi.
La Corte d'Appello de L'Aquila, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l'appello dei congiunti della vittima nei confronti della società SACI, condannandola a risarcire i danni, mentre confermava il capo della sentenza di primo grado con il quale si era dichiarato il difetto di legittimazione passiva nei confronti della Axa Ass.ni s.p.a.
Saci s.nc. di A., R. e F. T. propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti della sentenza n. 1148\2011, depositata dalla Corte d' Appello de L'Aquila in data 29.11.2011, notificata il 29.10.2012, regolarmente depositata in copia notificata. La Axa Ass.ni s.p.a. resiste con controricorso.
Omissis resistono con controricorso contenente anche due motivi di ricorso incidentale.
In relazione al ricorso incidentale degli aventi causa da D. S. ha depositato controricorso AXA.
I ricorrenti incidentali hanno anche depositato memoria.