Cassazione Civile Sent. Sez. Lav. n. 30431 del 19 dicembre 2017
Infortunio mortale con gru fornita a noleggio: abnormità di comportamento
Civile Sent. Sez. L Num. 30431 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO
Data pubblicazione: 19/12/201
L.B., in proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli minori MC. e D. conveniva in giudizio davanti ai Tribunale di Rovereto la società Gi.ma s.a.s. di DA. Marco e C., M.T. e L.P. chiedendo la loro condanna solidale al risarcimento dei danni derivati dall'Infortunio accaduto il 29.5.2002 presso un cantiere in Mori che aveva provocato il decesso di D.M., rispettivamente marito e padre degli attori. Questi esponevano che l'evento dannoso era imputabile alla committente delle opere Gi.ma s.a.s., al subappaltatore M.T. e al responsabile per la sicurezza L.P., ai quali erano riferibili diversi profili di colpa.
Costituendosi in giudizio i convenuti eccepivano l'intervenuta prescrizione del diritto azionato e contestavano il fondamento della domanda risarcitoria evidenziando che le indagini penali svolte per il medesimo fatto avevano escluso responsabilità di terzi; M.T. e L.P. chiamavano in causa i loro assicuratori per la responsabilità civile a fini di garanzia.
Con sentenza n. 567\09 il Tribunale adito condannava i convenuti M.T. e L.P. al risarcimento dei danni, patrimoniali e morali, in favore degli attori, liquidati per la quota di un terzo tenuto conto dell'apporto causale del deceduto M.D. alla produzione dell'evento dannoso ai sensi dell'art.. 1227, comma 1, c.c.; condannava la compagnia assicuratrice Allianz spa a tenere indenne il L.P. dagli obblighi di pagamento derivanti dalla sentenza con una franchigia del 10%; rigettava la domanda di garanzia assicurativa formulata nei confronti della società GGL Gruppo Generali Assicurazioni spa (che aveva incorporato la Toro Ass.ni s.p.a.); disponeva in ordine alle spese di giudizio ponendole a carico dei convenuti nel rapporto con gli attori, mentre la Allianz veniva condannata al rimborso in favore di L.P. ed il M.T. era tenuto a rifonderle alla GGL Generali.
Avverso tale decisione ha proposto appello M.T., titolare dell'omonima ditta corrente in Mori, rilevando nell'unico motivo di impugnazione che il primo giudicante lo aveva ingiustamente riconosciuto corresponsabile dell'evento mortale. Al riguardo ricordava che il procedimento penale radicato per il medesimo fatto si era concluso con l'archiviazione per insussistenza di elementi di colpevolezza a suo carico e che lo stesso Tribunale civile aveva evidenziato l'esistenza di due profili di violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro commessi dall'infortunato.
Richiamava poi la legislazione in materia di esecuzione delle opere in appalto che prevede, nel caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, degli obblighi specifici a carico degli stessi per la prevenzione degli infortuni. Con riferimento al caso in esame, l'appellante sosteneva che era intercorso fra la ditta M.T. ed il M.D. un accordo negoziale per il noleggio della gru e di subappalto per il montaggio in cantiere e per l'utilizzo del macchinario e che da ciò discendeva l'obbligo per la ditta M.D. di rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche mentre andava esclusa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la ditta M.T..
Si costituiva anche l'ing. L.P. rilevando che la ditta M.T. e la Cos.mos s.n.c. (di cui era socio e legale rappresentante il M.D.) si erano accordate per il noleggio della gru mettendo a disposizione quest'ultima un esperto gruista (il M.D. per l'appunto) senza che il rapporto potesse essere qualificato come subappalto. Nel censurare la sentenza impugnata per errata valutazione delle risultanze probatorie, il L.P. svolgeva appello incidentale contestando che gli fosse imputabile un'omissione di controllo quale coordinatore della sicurezza, avendo il M.D. tenuto una condotta imprudente e negligente del tutto imprevedibile, considerata la sua nota esperienza professionale, che aveva assunto rilevanza causale autonoma della produzione dell'evento dannoso. Con altri motivi di gravame il L.P. contestava la decisione del primo giudice in ordine alla qualificazione come appalto anziché quale noleggio del rapporto intercorso fra le ditte M.T. e Cos.Mos s.n.c. con la conseguente esclusione degli obblighi di coordinamento dell'attività previsti dalla normativa antinfortunistica. L'appellato lamentava infine che le statuizioni inerenti il rapporto assicurativo apparivano errate laddove il Tribunale aveva escluso il rimborso delle cosiddette spese di resistenza ed aveva indicato il massimale di polizza in euro 250.000,00 anziché in lire 250.000.000.
Si costituivano in giudizio anche le due compagnie assicuratrici chiamate in causa. La GGL Gruppo Generali liquidazione danni spa (già Toro Ass.ni s.p.a.) rilevava che non era stato formulato alcuno specifico motivo di impugnazione in relazione al capo della sentenza che aveva rigettato la domanda di manleva nei suoi confronti e chiedeva in ogni caso la conferma della sentenza di primo grado.
La Allianz spa deduceva che, a seguito della pronuncia di primo grado, aveva stipulato con cui il proprio assicurato L.P. un atto di transazione e quietanza in data 28.1.10 per effetto del quale aveva versato la somma di euro 115.ooo a completa esecuzione degli obblighi contrattuali con l'espressa rinuncia dell'assicurato ad ulteriori pretese. In forza di tale atto la Allianz, con l'assenso dell'assicurato, aveva corrisposto ai danneggiati la somma indicata con effetto liberatorio di ogni pretesa fondata sul rapporto assicurativo, con la conseguente infondatezza delle ulteriori pretese di manleva avanzate dal L.P.. Si sono costituiti infine i danneggiati L.B. per sé e per i figli minori chiedendo il rigetto delle impugnazioni e la conferma della sentenza del Tribunale.
Con sentenza depositata il 5 settembre 2011, la Corte d'appello di Trento, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l'originaria domanda, compensando le spese del doppio grado, ritenendo l'infortunio unicamente addebitabile al M.D..
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la L.B., in proprio e nella qualità, affidato ad unico motivo, poi illustrato con memoria.
Resiste il M.T. , il L.P. e la Gl.MA s.a.s. con controricorso, mentre le altre parti sono rimaste intimate.
1.-La L.B. denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., carenza e\o contraddittoria motivazione nonché errata valutazione giuridica del limite dell'abnormità volta od interrompere il nesso causale al fine della configurazione della responsabilità civile dei soggetti tenuti all'obbligo cautelare. Conseguente mancata valutazione degli effettivi rapporti ed obblighi giuridici delle parti in causa al fine di determinarne la relativa responsabilità civile.
Lamenta la ricorrente, in proprio e nella qualità, che la sentenza impugnata aveva fornito una errata interpretazione del concetto di abnormità del comportamento del lavoratore danneggiato (e proprietario della gru fornita per l'occasione al M.T.) senza considerare la condotta dei soggetti concorrenti, che avevano violato specifici obblighi previsti dalla legge (d.lgs. n.494\96; d.lgs.n.626\96) e che inoltre non era stata valutata la colpa in vigilando del datore di lavoro e dei preposti al cantiere.
Il ricorso è infondato.
Come più volte affermato da questa Corte (da ultimo cfr. Cass.n.l3798\17, Cass. n. 26307\14) il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre - a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione - per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata "male" applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma. Sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall'ambito di operatività dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.
[...]
Deve poi ribadirsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, Cass. n. 195\16, Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394.
E'evidente che nella specie la ricorrente, al di là delle denunciate astratte violazioni di norme di legge, lamenta una erronea ricognizione della fattispecie concreta (in particolare se l'intervento del M.D. sia stato autonomo o richiesto; se sia stato abnorme o meno, etc.) a mezzo delle risultanze di causa, ed in sostanza un vizio motivo in ordine all'apprezzamento di circostanze di fatto controverse, senza considerare che il citato art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394; Cass.5 maggio 2010 n.10833, Cass. sez.un. n.24148\13, Cass. n.l5205\14, Cass. n. 8008\14).
Nella specie la motivazione della corte di merito sul punto appare congrua e logico, sicché il motivo risulta, sotto il profilo in esame, inammissibile.
2. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite, in favore delle parti costituite, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in proprio e nella qualità, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore delle parti costituite, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 settembre 2017