Nota MLPS n. 37 del 12 gennaio 2015
Oggetto: Art. 53 DPR 1124/65 - commi 1, 5 e 8. Inail - Richiesta certificato medico a Datore di lavoro. Mancato inoltro ad Inail nei termini. Sanzionabilità.
Con la nota su richiamata, codesta Direzione regionale ha formulato istanza di parere alla scrivente in merito ai profili sanzionatoli relativi alla violazione dell'art. 53, commi 1 e 5, conseguenti alla mancata o tardiva trasmissione del certificato medico da parte del datore di lavoro, nell'ipotesi in cui il certificato non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore qualora alla denuncia di infortunio o di malattia professionale, effettuata tramite procedura telematica, non segua la trasmissione della certificazione nei termini fissati dall'Inail.
Sul punto si rappresenta quanto segue.
Come è noto, l'art. 53, commi 1 e 5, del D.P.R. 1124/1965, nella loro originaria formulazione, prevedevano rispettivamente che "La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico", e che "la denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. La mancata o tardiva trasmissione della certificazione medica, pertanto, costituivano comportamento direttamente sanzionabile ai sensi del co. 8 del medesimo art. 53.
Il DM del 15.7.2005, previsto dall'art. 14. co. 1, del D.Lgs. n. 38/2008. ha approvato e recepito la delibera n. 50 del Consiglio di Amministrazione dell'Inail dell'8.11.2004. Il suddetto DM ha modificato l'art. 53 del DPR 1124/1965 aggiungendo, dopo il comma 1 il seguente periodo "qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di infortunio per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.
Analogamente si è proceduto con il DM il 30.7.2010 in tema di malattie professionali.
In ossequio alla interpolazione normativa, l'attuale procedura di denuncia telematica degli infortuni/malattie professionali prevede che la trasmissione del certificato medico non sia punibile in via contestuale, ma debba avvenire in un momento successivo solo dopo che l'Inail ne abbia fatto richiesta al datore di lavoro con atto che stabilisce i termini per tale adempimento.
Valutata la portata dell'art. 13 del D.P.R. 1124/1965 ("Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto assicuratore, in relazione alle esigenze organizzative dell'istituto stesso, possono essere modificate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al primo comma del presente articolo), si ritiene che la procedura attualmente utilizzata non introduca elementi di novità, quanto ai profili sanzionatori della fattispecie contemplati dall'art. 53, co. 8. D.P.R. 1124/1965, non potendosi attribuire al periodo aggiunto ai comma 1 e 5 del citato articolo una autonoma rilevanza ai fini del comportamento sanzionabile, bensì una valenza regolatoria e definitoria della procedura e delle modalità dell'adempimento, la cui inosservanza (sia per omissione che per intempestività) contribuisce comunque ad integrare gli estremi della violazione della disposizione normativa, che sostanzialmente impone l'obbligo della trasmissione sia della denuncia che del certificato medico.
La denuncia dell'infortunio e della malattia professionale, infatti, deve essere ottemperata "con le modalità di cui all'art. 13 (art. 53 cit., commi 1 e 5), che rinvia alla normazione di dettaglio introdotta dei citati DM 15/07/2005 e 30/07/2010.
Pertanto, il datore di lavoro che non ottemperi o adempia tardivamente alle richieste di inoltro della certificazione da parte dell’INAIL deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 53, comma del DPR n. 1124/1965. Tale comma infatti prescrive che "i contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda [...], disposizioni che possono essere lette, per i motivi sopra espressi, alla luce delle modifiche apportate all'art. 53 cit. dal DM 15.7.2005 e dal DM 30.7.2010.
È appena il caso di rammentare che la norma in oggetto ricade nel campo di applicazione della Legge Finanziaria 2007, che prevede la quintuplicazione delle sanzioni amministrative stabilite per la violazione delle norme in materia di lavoro, sicurezza sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999.
Nello specifico, anche il mancato rispetto dei termini indicati nella richiesta dell'Inail per l'invio del certificato medico costituisce inadempimento della disposizione normativa citata, integrando la violazione del comportamento previsto dal primo periodo del comma 1 in tema di denuncia infortuni o del comma 5 in tema di malattie professionali, così come integrati, quanto alla procedura applicativa, da un atto amministrativo dell'Inail che indica le modalità temporali per l'adempimento.
Una diversa interpretazione secondo la quale non sarebbe sanzionabile, ai sensi della norma in oggetto la tardiva trasmissione del certificato medico effettuata oltre i termini indicati dalla richiesta dell'INAIL consentirebbe, infatti, al datore di lavoro inottemperante di poter sanare l'inadempimento in qualsiasi momento successivo, e comporterebbe ovvie ripercussioni negative sul procedimento amministrativo volto alla liquidazione della prestazione assicurativa nei confronti del lavoratore, e conseguenze pregiudizievoli sia per quest'ultimo che per l'Istituto.
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