Nota MLPS 24 maggio 2010, n. A00-09/00 02941/10
Impiego dell'argano ausiliario nelle macchine perforatrici ed apparecchiature di palificazione.
Si fa riferimento al quesito di cui alla nota in riscontro concernente il regime cui deve sottostare l'uso degli argani ausiliari installati nelle macchine ed apparecchiature di palificazione. A tale proposito sentita la Direzione Generale dell' Attività ispettiva.
Si riscontra quanto segue.
In via preliminare, occorre richiamare l'attenzione sul fatto che non è la denominazione che individua la classificazione della macchina ma la funzione da essa concretamente svolta. Per cui l'effettiva classificazione di una macchina è determinata dalla sua destinazione d'uso e non dal modo con cui essa è denominata dal fabbricante o dalla tipologia costruttiva alla quale il fabbricante dichiara che essa appartiene. Di conseguenza è il fabbricante che ne individua l'uso e le corrette modalità di utilizzo, ponendo in evidenza i possibili usi impropri e quelli scorretti ragionevolmente prevedibili, definendo, in tal modo, intrinsecamente le funzionalità della macchina. Nel merito, si sottolinea che i mezzi di sollevamento facenti parte integrante di macchine che hanno una specifica destinazione operativa, quali ad esempio gli argani per battipalo, gli apparecchi per l'esecuzione di perforazioni, trivellazioni, ecc., non rientrano nella categoria degli apparecchi di sollevamento di cui all'allegato VII, del decreto legislativo n. 81/2008, per i quali sono previste, nell' articolo 71, comma Il, le verifiche da effettuare con gli intervalli determinati nell'allegato stesso.
Al riguardo tuttavia si ritiene utile precisare che quando l'argano ausiliario ha configurazione tale da poter essere utilizzato al di fuori della sua specifica destinazione esso diventa a tutti gli effetti un'attrezzatura per il sollevamento indifferenziato di materiali per la quale vige l'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi dell' art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, e relativo allegato VII al decreto stesso.
Si richiama, altresì, l'attenzione sulla circostanza che siffatto utilizzo può essere considerato come comportamento improprio ma ragionevolmente prevedibile e tale che ne possono derivare rischi non già presi in considerazione in sede di progettazione e costruzione della macchina. Pertanto, se non correttamente evidenziato nel manuale di istruzioni, si potrà configurare da parte del fabbricante la violazione dei corrispondenti requisiti dell'allegato I al D.Lgs. n. 17/2010.
In sintesi, in relazione alle esigenze di sicurezza relative alla sua funzionalità, ancorché associata a quella di perforazione quale apparecchio di sollevamento, gli argani in argomento:
- dal punto di vista costruttivo, devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti per i rischi pertinenti a questo tipo di funzionalità, sia che questa sia prevista espressamente dal fabbricante, sia che questa sia conseguenza, come detto, di un uso improprio ma ragionevolmente prevedibile in relazione alla specifica destinazione della stessa.
- per quanto riguarda la sicurezza durante l'esercizio, devono essere sottoposti al regime di controllo di cui all'art. 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/08, e se rientranti, per le ragioni esposte sopra, tra le attrezzature individuate nell'allegato VII del citato decreto, vanno assoggettati anche alle procedure di verifica periodica di cui all'art. 71, comma 11.
Collegati