Sicurezza lavoro

Circolare MLPS n. 16 del 4 luglio 2012

Circolare MLPS n. 16 del 4 luglio 2012

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 16 del 4 luglio 2012, ha fornito, al proprio personale ispettivo, indicazioni operative circa l’attività in cantiere dei lavoratori autonomi.

Le indicazioni fornite dal ministero attengono principalmente l’attività ispettiva nell’ambito del settore edile ove, sempre più di frequente, si trovano lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.) che di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavoro, svolgendo, sostanzialmente, la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse.
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Il discernimento tra lavoratore autonomo ed impresa individuale è un tema delicato, oggetto tra l’altro di specifica circolare del Ministero del Lavoro la n.16/2012. Nel caso di specie si sovrappone alla figura dell’affidatario dei lavori ed alle relative incongruenze che sembrano apparire nel TU della sicurezza tra impresa affidataria, impresa esecutrice e lavoratore autonomo. 

Il lavoratore autonomo è una persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione [art.89 comma 1 lett.d) D.lgs. n.81/08 e s.m.i.], non va confuso con l’artigiano che, se ha dipendenti, è considerato impresa e viene definito dall’art. 2 della Legge n.443/1985 come la persona fisica che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l’impresa artigiana, assume le piena responsabilità dell’impresa e svolge in misura prevalente il proprio lavoro all’interno dell’azienda. Il LA non rientra nel computo delle imprese per la nomina del CSP-CSE e non deve redigere il POS in quanto non datore di lavoro e non impresa. Gli obblighi a cui deve far fronte sono quelli di cui all’art. 94 e dell’Allegato XVII comma 2.

Il Lavoratore Autonomo dovrebbe avere un contratto d’opera (art. 2222 cc) con il Committente o con una impresa. il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. 

Il LA può essere titolare del contratto di appalto con il committente se in grado di eseguire e completare l’opera affidatagli autonomamente, senza l’ausilio di nessun altro soggetto. Mentre dubbi sussistono sulla liceità di affidare un appalto ad un lavoratore autonomo, che utilizzerà altri lavoratori autonomi e/o imprese nell’esecuzione dello stesso. In tal caso sarebbero del tutto disattesi tutta una serie di obblighi a carico del datore di lavoro dell’affidataria dei lavori tra cui l’art.97. 

La nota ministeriale citata esclude la compatibilità di prestazioni di lavoro autonomo con riferimento alle attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate alle operazioni di sbancamento di costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere. Per lo svolgimento di tali mansioni, infatti, è necessario utilizzare un apposito cronoprogramma, destinato anche a realizzare il coordinamento tra lavoratori, difficilmente compatibile con le caratteristiche dell’attività autonoma relativamente a tempi e modalità di esecuzione dei lavori. 

Se il lavoratore autonomo, titolare del contratto di appalto (e non d’opera) con il committente per l’esecuzione dell’intero lavoro, impiega del personale (come nella fattispecie un “collaboratore occasionale”), si qualifica come impresa e come tale deve redigere il piano di sicurezza operativo.

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