Circolare MLPS n. 11 del 17 maggio 2017
18 Maggio 2017
Pubblicata la circolare n. 11 del 17 maggio 2017 nella quale vengono riportate le indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del Decreto legislativo n. 81/2008.
Decreto interministeriale 11 aprile 2011. Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.
Si fa riferimento alle modalità di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 11 aprile 2011 (di seguito D.I. 11 aprile 2011).
In proposito, ferme restando le circolari esplicative già emanate da questa Amministrazione e tenuto conto di quanto previsto al punto 2.2 dell’Allegato III al citato D.I. 11 aprile 2011, acquisito altresì il parere della Commissione tecnica prevista nel medesimo Allegato come ricostituita con decreto direttoriale n. 11 del 21 febbraio 2017, si forniscono le seguenti indicazioni.
Modalità di presentazione dell’istanza di rinnovo.
In attuazione di quanto previsto al punto 4 dell’Allegato III del D.I. 11 aprile 2011, il soggetto abilitato all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, alla scadenza del quinquennio di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, ove permanga l’interesse a continuare ad operare in tale settore, è tenuto a presentare istanza di rinnovo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - divisione III.
Tale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto abilitato, dovrà essere prodotta completa della documentazione di seguito descritta (anche essa datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante), in regola con l’imposta di bollo ai sensi del d.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni. L’istanza di rinnovo dovrà anche riportare il numero di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente. L’istanza dovrà essere trasmessa, completa di tutti gli allegati, esclusivamente mediante posta elettronica ad entrambi i seguenti indirizzi: PEC:
Documentazione da allegare all’istanza di rinnovo
L’istanza di rinnovo deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) fotocopia, pienamente leggibile, del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto abilitato richiedente;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale i soggetti di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo;
c) dichiarazione, resa ai sensi del citato d.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, da cui risulti che permangono le condizioni che hanno consentito il rilascio dell’abilitazione all’effettuazione delle verifiche periodiche, che si intende rinnovare, tra cui il possesso dei requisiti riportati nell’Allegato I al D.I. 11 aprile 2011.
In particolare, in calce alla dichiarazione dovrà essere indicato il numero del documento di identità, l’ente che lo ha rilasciato, la data di rilascio e di scadenza;
d) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui al punto 1, lettera e), dell’Allegato I al D.I. 11 aprile 2011, in corso di validità e riferita al quinquennio di cui si chiede il rinnovo;
e) prospetto delle attività di aggiornamento del personale dipendente e del personale con rapporto esclusivo di collaborazione, ivi comprese le attività di formazione previste al punto 3 del medesimo Allegato I al D.I. 11 aprile 2011, riferite al quinquennio di abilitazione in corso di rinnovo;
f) matrice delle competenze territoriali e del personale verificatore (da produrre in formato excel) e dichiarazione di avvenuta pubblicazione della stessa sul sito internet del Soggetto Abilitato;
g) documentazione idonea a comprovare che tutte le attrezzature in uso siano state sottoposte a manutenzione e, ove prescritta, a taratura nel quinquennio di abilitazione in corso di rinnovo;
h) elenco analitico delle verifiche effettuate con esito negativo e relativi verbali, con indicazione della procedura adottata per la gestione successiva delle verifiche con esito negativo e modalità di gestione di tali verifiche. Istruttoria e verifiche delle istanze pervenute La Commissione procederà all’istruttoria delle istanze di rinnovo secondo le modalità previste per l’abilitazione dall’Allegato III al D.I. 11 aprile 2011, tenendo conto anche di eventuali segnalazioni di comportamenti anomali (secondo quanto previsto ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 del medesimo Allegato III).
Si precisa che non saranno sottoposte all’esame della Commissione le istanze incomplete della documentazione innanzi richiamata. Ai sensi del punto 5.4 dell’Allegato III al D.I. 11 aprile 2011 resta ferma la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di procedere, per il tramite della Commissione di cui al medesimo Allegato III, al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati, nel corso del quinquennio di validità dell’abilitazione.
Le Associazioni in indirizzo sono invitate a dare la massima diffusione alla presente circolare.
MLPS 17.05.2017
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