Circolare ML 15 maggio 1980 n. 39
Impalcature automatiche autosollevanti - Artt. 30 e segg., D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164
Al fine di realizzare l'uniformità dell'azione prevenzionistica, venuta meno nel caso in oggetto essendosi manifestate difformità di vedute tra gli organi di vigilanza, si ritiene di dover comunicare, sulla base della recente ordinanza della Pretura di Roma volta ad imporre la necessità dell'autorizzazione alle casseforme ìtunnelî dei pareri espressi da taluni Ispettorati e di quello conclusivo della Commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni, quanto segue.
Le impalcature automatiche autosollevanti, impiegate generalmente per lavori di rifinitura di edifici, presentano caratteristiche costruttive e funzionali tali da permettere l'assimilazione ai ponteggi previsti dagli artt. 30 e segg. del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, per cui si rende necessaria l'autorizzazione di cui al Capo V del suddetto decreto presidenziale.
A tal fine le ditte costruttrici, ove non vi abbiano già provveduto, dovranno produrre alla scrivente tramite l'Ispettorato del lavoro competente per territorio apposita istanza su carta legale corredata dalle relazioni tecniche di cui agli artt. 31 e 32 del D.P.R. citato, redatte in triplice copia di cui una bollata, entro 30 giorni dalla data della presente.
Chiarito tale punto e considerato che le attrezzature in questione sono già considerate da tempo in uso presso i cantieri edili, anche in conformità a prescrizioni impartite per alcuni casi particolari, si rende opportuno riportare qui di seguito le misure di sicurezza che dovranno essere rispettate in ogni caso fino al conseguimento della suddetta autorizzazione, fatta salva ovviamente l'osservanza di tutte quelle altre misure di sicurezza che, in relazione a particolari condizioni di impiego, dovessero di volta in volta, risultare necessarie.
Tali misure sono:
a) la installazione della base di appoggio deve risultare perfettamente orizzontale e stabile ai carichi previsti; b) l'ancoraggio dei castelli da parete dell'edificio deve essere eliminato ogni due elementi sovrapponibili e tali da impedire sia il rovesciamento della struttura verso l'esterno, sia la rotazione e la traslazione dei castelli del piano parallelo alla parete;
c) i telai metallici dei carrelli costituenti il ponte devono essere collegati da correnti sostenenti i traversi sui quali viene fissato il tavolame. I correnti devono essere assicurati con staffe o morsetti contro il pericolo di sfilamento dei telai; pari sistema di trattenuta devono presentare i traversi rispetto ai correnti;
d) prima di procedere al sollevamento o abbassamento del ponte devono essere resi edotti tutti i lavoratori che operano sullo stesso e deve essere accertato che non esistano ostacoli al movimento;
e) l'azionamento dei motori predisposti per il sollevamento del ponte o abbassamento, da effettuarsi esclusivamente dai lavoratori operanti sul ponte stesso, deve avvenire simultaneamente in modo tale da non determinare sull'impalcato pendenze superiori al 10%;
f) gli apparecchi dovranno essere provvisti di interruttori di fine corsa in salita e in discesa e dispositivi elettrici di controllo dei blocchi meccanici agenti nel caso in cui la piattaforma mobile assume inclinazione superiore al 10%.
Inoltre le ditte costruttrici sono tenute a fornire, con gli apparecchi, una relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato a norma di legge, nonchè le istruzioni sul montaggio, impiego e smontaggio delle impalcature, con l'indicazione del carico ammissibile per metro quadrato di intavolato in relazione all'altezza e alla distanza massima tra le strutture portanti.
Copia dell'istanza di autorizzazione avanzata dal costruttore per ciascun tipo di ponteggio esistente, dovrà infine essere tenuta nel cantiere a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 32 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.