Nota INL del 14 aprile 2023 prot. n. 2573
ID 20034 | 23.07.2023 / In allegato
Nota del 14/04/2023, prot. n. 2573 - Oggetto: Quesito in materia di ponteggi - Riscontro
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INL
Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro
Codesto Ufficio ha richiesto un parere in merito alla natura di un’opera rinvenuta su un cantiere autostradale, ove erano in corso lavori di manutenzione straordinaria delle pile e dell’intradosso degli impalcati di un viadotto.
In particolare, è stato chiesto:
1. se l’opera in esame sia qualificabile come “ponteggio” e quindi necessiti della relativa autorizzazione ministeriale;
2. qualora l’opera in esame sia invece qualificabile come “opera provvisionale”, se i singoli elementi costituenti l’opera necessitino comunque di autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 133, co. 3, D. Lgs. 81/2008 ovvero, qualora siano appartenenti a diverse autorizzazioni, siano assemblabili, se compatibili, tramite progetto con relativo calcolo e disegno esecutivo.
Nel merito si rappresenta quanto segue.
In relazione al quesito sub 1.: la normativa riguardante i ponteggi è contenuta nel Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 (“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”) e fornisce indicazioni “relative alla loro installazione ed alle operazioni di montaggio e smontaggio”.
Il d.lgs. n. 81/2008 non fornisce tuttavia una specifica definizione del ponteggio, per la quale si ritiene di poter fare riferimento al punto 2 della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 149 del 22/11/1985 come di seguito riportata “I ponteggi metallici sono strutture provvisionali reticolari multipiani caratterizzate da una notevole snellezza delle aste e quindi comportanti rischi di crollo improvviso o fenomeni di instabilità locale e d'insieme […]”.
L’opera rinvenuta nel cantiere oggetto di quesito, pur rispondendo alla definizione di opera provvisionale presente in letteratura ovvero “…strutture ed opere provvisorie indipendenti dalla struttura del fabbricato e che non faranno parte dell’opera compiuta”, non appare riconducibile alla richiamata definizione di ponteggio, atteso che si sviluppa su un unico piano sospeso con catene agganciate a tasselli annegati nell’intradosso della soletta del viadotto.
Pertanto, deve ritenersi che l’opera rivenuta rientri genericamente tra le opere provvisionali impiegate per la realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie, ad altezze superiori ai 2 metri, che sono di ausilio nella realizzazione dei lavori civili, non fanno parte dell’opera finale, hanno una durata temporale limitata e devono essere rimosse quando non più necessarie.
La stessa può considerarsi un'opera di “servizio” tra quelle destinate al transito, allo stazionamento ed al sostegno sicuro durante il lavoro; essa deve essere realizzata in modo idoneo, con materiali resistenti e adeguatamente dimensionata. I ponti di servizio utilizzati per la manutenzione dell'intradosso degli impalcati dei viadotti sono, in genere, opere di notevole entità da inserirsi, ai fini valutativi, nei piani di sicurezza (si veda, ad es., il punto 2.2.4 lett. a) dell’All. XV d.lgs. 81/08 sul PSC).
Se da un punto di vista progettuale è necessario che venga esibito il dimensionamento, da un punto di vista strettamente costruttivo è bene far riferimento all’art. 123 (che impone che il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali siano eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori) e al successivo art. 126 ( "gli impalcati e ponti di servizio (…) che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione”)
In relazione al quesito sub 2. e a integrazione della nota prot. n. 3687 del 17/06/2022 inerente a quesiti in materia di piani di carico nei cantieri edili (che si allega), le opere provvisionali rientrano nell’articolo 133 del d.lgs. n. 81/2008 (relativo ai ponteggi fissi ed altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi) qualora siano costituite da elementi di ponteggio fisso, pertanto, solo in tale caso occorre la redazione di un progetto secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale.
Stante quanto sopra, tenuto conto che l’opera rinvenuta nel cantiere oggetto di quesito rientra deve ricondursi alle opere provvisionali e che l’art. 112 del d.lgs. n. 81/2008 dispone espressamente che “Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo;…”, è necessario che, per ogni singola realizzazione e a seguito di adeguata valutazione dei rischi, venga eseguito uno specifico progetto (relazione di calcolo e disegno esecutivo) che tenga conto anche dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia in fase di montaggio e smontaggio della stessa, sia in fase di utilizzo da parte dei lavoratori.
Per gli elementi di ponteggio (elementi di impalcato metallici, travi metalliche reticolari prefabbricate, tubi e giunti, parapetti prefabbricati, ecc.) compatibili fra loro ed impiegati nell’opera rinvenuta nel cantiere oggetto di quesito, il progetto dovrà tenere conto di quanto previsto nell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del d.lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle caratteristiche meccaniche dei materiali, alle certificazioni di prova relative ai suddetti elementi di ponteggio ed ai coefficienti di sicurezza adottati.
IL DIRETTORE CENTRALE - Dott. Orazio Parisi
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