Linee indirizzo valutazione del rischio reati SSL ex art. 25 septies Dlgs 231/2001 / INAIL 2023
ID 19709 | 20.06.2023 / In allegato linee di indirizzo INAIL 2023
Linee indirizzo monitoraggio e valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro ex art. 25 septies dlgs 231/2001
Le presenti “Linee di Indirizzo per il Monitoraggio e la Commissione dei Reati Relativi a Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al 25 Septies del dlgs 231/2001” rappresentano uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti.
Contestualmente, vogliono fornire alle imprese un supporto operativo funzionale per il monitoraggio dei requisiti del sistema di gestione aziendale in modo da avere efficacia esimente delle responsabilità amministrative degli Enti ai sensi dell’art 25 septies del dlgs 231/2001.
_________
Delibera INAIL C.d.A. n. 104 del 15 maggio 2023
Protocollo d’intesa tra Inail e Capitalimprese - Associazione Italiana Industriali Piccole e Medie Imprese. Approvazione delle Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 25 septies del d.lgs. n. 231/01.
_______
Indice
1- PREMESSA
2- FINALITÀ
3- PECULIARITÀ DEI REATI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA NEL D.LGS 231/01
4- CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO GESTIONALE
4.1 - La logica del modello e le modalità della mappatura dei rischi
4.2 - La gestione delle attività sensibili
4.3 - Il set di parametri di valutazione del rischio di reato
4.4. - La gestione integrata dell'audit e della valutazione: la scheda di controllo.
4.5 - Dati infortunistici a supporto dei parametri dello strumento gestionale
4.6 - L'utilizzo dei dati statistici a supporto dello strumento gestionale
4.6.1 - L'inserimento del "tipo di lavoro accorpato" fra le declinazioni dei processi dell'Ente
4.6.2 - L'inserimento della deviazione accorpata fra le tipologie di deviazione previste dalla scheda di controllo
4.7 - Analisi e Monitoraggio del Modello di Organizzazione e gestione
4. 7.1 La rappresentazione grafica della valutazione con i parametri
4.8 - Miglioramento continuo del MOG-SSL sulla base degli output del monitoraggio
5 - VANTAGGI PER LE IMPRESE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLO STRUMENTO
6 - CONCLUSIONI
...
Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.
Articolo 589 Omicidio colposo
1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
4. abrogato (Legge 23 marzo 2016, n. 41)
5. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
...
Fonte: INAIL
Collegati