Sicurezza lavoro
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Impianti elettrici nei locali medici: verifiche

Impianti elettrici nei locali medici: verifiche

Il presente lavoro sugli impianti elettrici nei locali medici, ha lo scopo di presentarne le disposizioni legislative e normative, le indicazioni per la realizzazione e le indicazioni per lo svolgimento delle verifiche.

Secondo quanto definito dal Testo unico sulla Sicurezza del lavoro (Art. 80 del d.lgs. 81/08) è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché i lavoratori nei luoghi di lavoro siano protetti dai rischi di natura elettrica che possono derivare dagli impianti, dalle attrezzature e dai materiali elettrici.

Allo scopo di eliminare o ridurre a livello accettabile i rischi, il datore di lavoro redige un documento di valutazione degli stessi sulla base del quale adotta i dispositivi di protezione collettivi e individuali necessari e predispone procedure lavorative adeguate. Per quanto riguarda gli impianti poi, per fare in modo che il livello di protezione raggiunto sia mantenuto nel tempo, il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere in atto opportune procedure di uso e manutenzione. Le verifiche, ai sensi del D.P.R. 462/01, e i controlli, ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/08, altro non sono che momenti necessari di riscontro della correttezza dell’operato dei soggetti che si occupano dell’esercizio e della manutenzione degli impianti stessi.

Ai sensi del D.P.R. 462/01 e della L. 122/2010, all’INAIL è assegnato il compito di verifica a campione della prima installazione degli impianti di messa a terra nei luoghi di lavoro.

Nei locali medici, la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti si aggiunge a quella dei lavoratori. I pazienti, a causa del loro stato e della presenza di elettrodi all’interno o a contatto con il corpo, sono soggetti a pericoli anche quando si hanno valori dei parametri elettrici che per un essere umano in condizioni normali non rappresentano un pericolo. L’INAIL ha preso parte all’evoluzione della normativa e svolge attività di ricerca e di formazione sull’argomento.

Il presente lavoro ha lo scopo di presentare:

- Le disposizioni legislative e normative;
- Indicazioni per la realizzazione degli impianti elettrici nei locali medici;
- Indicazioni per lo svolgimento delle verifiche. Non sono trattate prescrizioni relative a verifiche di impianti elettrici in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione, in quanto la diffusione di simili luoghi all’interno dei locali medici è, attualmente, notevolmente ridotta.

INAIL 2017

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D.Lgs. 81/2008 

Art. 80. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.

3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

...
Art. 86. Verifiche e controlli

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.(*)

3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

(*) Non emanato

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