Sicurezza lavoro

Guida alle prestazioni

Guida alle prestazioni INAIL 2018

Guida alle prestazioni assicurative

INAIL Edizione 2018

Questa guida si propone di delineare, nei tratti essenziali, il contesto previdenziale nel quale è inserito l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Inail e la più recente evoluzione normativa che ha riguardato l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

La guida indica le modalità di accesso alle prestazioni assicurative.

A queste ultime sono dedicate specifiche schede illustrative che ne evidenziano le diverse tipologie, economiche, sanitarie e socio-sanitarie.

Le informazioni di carattere personale, riguardanti singoli casi di infortunio o di malattia professionale, vanno richieste alle Sedi operative dell’Istituto; tra queste, competente a trattare il caso è quella nel cui territorio si trova il domicilio del lavoratore interessato.

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La Costituzione italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sui luoghi di lavoro. Lo Stato stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di assicurare i lavoratori addetti ad attività pericolose dal rischio di possibili infortuni sul lavoro e di malattie professionali, causate cioè dalla stessa attività lavorativa.

La legge, nell’individuare le attività lavorative rischiose, le suddivide in due grandi gruppi: quelle svolte mediante l’uso di macchine, apparecchi o impianti e altre che sono tassativamente indicate in specifici elenchi. L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Inail, è un ente pubblico non economico erogatore di servizi a carattere nazionale, con personalità giuridica e autonomia di gestione. L’Ente eroga prestazioni ai lavoratori che subiscono infortuni sul lavoro o contraggono malattie causate dall’attività lavorativa.

L’Inail, insieme all’Inps, è inserito nel sistema di welfare1 a cui lo Stato delega in via esclusiva gli interventi di assicurazione sociale. Per questo motivo, gli Enti indicati sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze. Anche a seguito di recenti innovazioni normative, la tutela ha assunto sempre più le caratteristiche di un sistema ‘globale e integrato’ che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro alle prestazioni economiche e sanitarie, alle cure, alla riabilitazione e al reinserimento nella vita sociale e lavorativa. Nell’ambito, poi, di un più ampio sistema di prevenzione l’Istituto collabora con gli enti assicuratori di altri Paesi, europei ed extraeuropei, e coopera con le principali organizzazioni internazionali che si occupano della tutela del lavoro.

Oggetto dell’assicurazione sono l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale.

È infortunio sul lavoro l’infortunio che avviene per causa violenta - concentrata nel tempo ed esterna all’organismo del lavoratore - in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro/un danno biologico permanente o una inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. La malattia professionale si differenzia dall’infortunio per la natura del suo rapporto con il lavoro, in quanto contratta nell’esercizio - protratto nel tempo - e a causa delle lavorazioni esercitate. L’assicurazione contro le malattie professionali opera nei confronti delle stesse persone per le quali è previsto l’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro.

La tutela e l’automaticità delle prestazioni

L’assicurazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e/o parasubordinati nelle attività individuate dalla legge come rischiose. L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è un’assicurazione sociale con funzione indennitaria: l’indennizzo dovuto dall’Ente assicuratore non può mai superare l’importo del danno sofferto dall’assicurato. Una delle caratteristiche sostanziali che differenziano l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dalle assicurazioni private è l’automaticità delle prestazioni.

Per il principio di automaticità delle prestazioni, infatti, la tutela assicurativa comprende anche i casi in cui il datore di lavoro non abbia regolarmente versato il premio assicurativo. Nel caso dei lavoratori autonomi, che hanno la duplice veste di assicurante e di assicurato, il diritto alle prestazioni resta sospeso - per le sole prestazioni economiche - fino al versamento del premio dovuto.

Il principio di automaticità delle prestazioni non si applica agli infortuni in ambito domestico, per i quali il diritto alla rendita decorre dal giorno successivo alla data del pagamento del premio. L’assicurazione, inoltre, esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti, salvo i casi in cui abbia commesso reati in violazione delle norme sulla prevenzione.

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Fonte: INAIL

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