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Tutela del Lavoratore "Fragile" Covid 19

Tutela lavoatore fragile Covid 19 Rev  13 0 2022

Covid 19: Tutela del Lavoratore "Fragile" / Update DL 24 marzo 2022 n. 24

ID 10689 | Rev. 13.0 del 27.03.2022 / Documento completo e Modelli allegati

Note normative e Documentazione per il rientro in azienda dei lavoratori. Nel documento sono riportate le norme di riferimento per la tutela del lavoratori fragili. Il Documento tecnico INAIL rimodulazione misure SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, detta precise indicazioni di Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili. Il Documento è aggiornato al Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 (GU n.70 del 24.03.2022).

Lavoratore fragile

Per lavoratore "fragile" si intende il lavoratore affetto da patologia che ne aumenta la vulnerabilità nei confronti dell'infezione virale: soggetti immunodepressi (Circolare 7942-27/03/2020 del Ministero della Salute), donne in gravidanza, soggetti affetti da patologie cronico-degenerative come diabete, cardio vasculopatie, bronco pneumopatia, nefropatie. I lavoratori devono essere informati della normativa specifica e, in accordo con la raccomandazione di cui all'art. 3 del DPCM 26 Aprile 2020, spetta a questi, anche se asintomatici, di rivolgersi al proprio medico di medicina generale (MMG) al fine di ottenere la certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di contrarre l'infezione, secondo le disposizioni dell'INPS.

Tuttavia, situazioni di fragilità potrebbero infatti non essere note al medico competente (ad esempio per patologie insorte fra una visita periodica e la successiva), o potrebbero riguardare lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.

Il medico competente deve in ogni caso restare a disposizione per l'eventuale identificazione del lavoratore "fragile", che gli si rivolga ai fini dell'inquadramento della propria patologia fra quelle per cui si rende necessaria la tutela.

Si precisa che in questo ambito non è applicabile, non ricorrendone le condizioni, l'espressione di un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione specifica.

Riguardo le situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti: l'azienda, il medico competente e il datore di lavoro comunicheranno a tutti i lavoratori le seguenti possibilità:

1) il lavoratore con patologie che determinano immunodepressione, patologie cardiovascolari importanti, malattie respiratorie croniche o altre che determinano iper-suscettibilità alle infezioni può rivolgersi al medico curante per una valutazione dello stato di salute e gli eventuali provvedimenti del caso;

2) il lavoratore con le patologie croniche suindicate deve comunicare di sua iniziativa al datore di lavoro di essere "iper-suscettibile" senza comunicare la diagnosi; il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSSP dovrà  individuare quelle postazioni di lavoro/mansioni dove è assente o improbabile il superamento della distanza interpersonale e valutare l'assegnazione di DPI respiratori;

3) il lavoratore che non rientra nei punti 1 e 2 di cui sopra deve presentarsi alla visita prevista dall'art. 41 comma 2, lettera c) dove verrà  valutata dal medico competente l'idoneità  alla mansione.

La scelta tra promuovere in via prioritaria una o l'altra delle due ultime opzioni descritte dovrà essere fatta dai datori di lavoro e loro collaboratori sanitari e tecnici in base alla conoscenza del contesto lavorativo specifico e dello stato di salute dei dipendenti stessi (specifica conoscenza della popolazione lavorativa da parte del medico, anche tramite accesso alle cartelle sanitarie, possibilità  di riorganizzazione di postazioni di lavoro separate, contingentamento e turnazione ingressi e accesso mensa, disponibilità  di DPI, etc.).

Il lavoratore in condizione di grave disabilità o affetto da determinate malattie potrà  avvalersi di alcuni benefici di tutela, riportati al secondo comma dell'Art. 26 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato).

L'Azienda deve informare tutti i lavoratori, certamente o potenzialmente "fragili", mediante adeguata l'informativa (Allegata). Ai lavoratori è richiesta la Dichiarazione di rientro (Allegata).

Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro del 06.04.2021

In accordo con il Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro del 06.04.2021 il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla Circolare congiunta n. 13 del 04.09.2020, nel rispetto della riservatezza.

Figure preposte a rilasciare la certificazione di lavoratore "fragile"

Con la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 Marzo 2020, sono chiariti che sono organi abilitati a certificare la condizione di cui all'articolo 26, comma 2 sia i medici preposti ai servizi di medicina generale (c.d. medici di base), che i medici convenzionati con il S.S.N.

Indicazioni operative relative alle attività del medico competente

Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 Aprile 2020
Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

[…]

Relativamente alle misure organizzative e logistiche da mettere in atto, è auspicabile il coinvolgimento del medico competente fin dalle fasi di individuazione delle stesse anche in riferimento ad aspetti correlati ad eventuali fragilità; qualora ciò non fosse possibile, il datore di lavoro fornisce al medico competente informazioni in merito a quanto già pianificato, anche al fine di agevolare, ad esempio, l’individuazione, in corso di sorveglianza sanitaria, di eventuali prescrizioni/limitazioni da poter efficacemente introdurre nel giudizio di idoneità.

In merito, si rileva che diversi interventi organizzativi che già nell’ordinarietà contribuiscono al mantenimento al lavoro di soggetti cosiddetti “fragili”, a maggior ragione in questo periodo emergenziale vanno a potenziare la loro portata in termini di efficacia.

Ulteriori indicazioni operative relative alle attività del medico competenti

Circolare congiunta n. 13 del 04.09.2020
Oggetto: Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività. Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili".

[...]Lavoratori e lavoratrici fragili - Concetto di fragilità

In merito alle situazioni di particolare fragilità rilevate dal Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 citato in Premessa, le "Indicazioni operative” del Ministero della salute del 29 aprile 20202 sottolineavano l'opportunità che ii medico competente fosse coinvolto nella identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, raccomandando di porre particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età- All'epoca, in merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevavano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), nonché in presenza di co-morbilità tali da caratterizzare una condizione di maggiore rischio, come riportato nel Documento Tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'OCDPC n. 630 de! 2020, e pubblicato dall'INAIL in data 23 aprile 2020.

I dati epidemiologici recenti hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che, in caso di comorbilità con l'infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la gravità e l'esito della patologia.

Nello specifico, i dati pii1 consolidati prodotti dal sistema di sorveglianza epidemiologica gestito dall'Istituto Superiore di Sanità nonché quelli derivanti dall'analisi secondaria sulle cartelle sanitarie dei pazienti deceduti, hanno messo in evidenza i seguenti aspetti: il rischio di contagio da SARS-CoV-2 non e significativamente differente nelle differenti fasce di età lavorativa; il 96,1% dei soggetti deceduti presenta una o più comorbilità e precisamente: il 13,9% presentava una patologia, ii 20,4% due patologie, ii 61,8% presentava tre o più patologie; le patologie più frequenti  erano rappresentate  da malattie cronico-degenerative a  carico degli apparati cardiovascolare, respiratorio, renale e da malattie dismetaboliche; l'andamento crescente  dell'incidenza della mortalità all'aumentare  dell'età e correlabile alla prevalenza maggiore di tali patologie nelle fasce più elevate dell'età lavorativa; in aggiunta alle patologie sopra indicate, sono state riscontrate comorbilità di rilievo, quali quelle a carico del sistema immunitario e quelle oncologiche, non necessariamente correlabili all'aumentare dell'età.

Tali evidenze sono coerenti con la letteratura scientifica prevalente e con i pronunciamenti di alcune tra le più importanti Agenzie regolatorie internazionali.

Il concetto di fragilità va dunque individuate in quelle condizioni dello stato di salute de! lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinar e, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. Peraltro, se quale parametro venisse individuata la sola età, non sarebbe necessaria una  valutazione medica per accertare la condizione di fragilità: non è, infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, la "maggiore fragilità" nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Tale evoluzione delle evidenze in tema di fragilità in caso di possibili infezioni da  SARS­ CoV-2 e stata altresì recepita nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 22 agosto 2020, pubblicato a cura di ISS, INAIL, Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Regione Veneto e la Fondazione Bruno Kessler, e approvato dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. Atti n. I 08/CU del 28 agosto 2020)

I riferimenti normativi

Lavoratori fragili   modalita  agile

Fig. 1 - Termine ultimo prestazione lavorativa in modalita' agile lavoratori fragili (anche attraverso l'adibizione a diversa mansione) (D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 / Convertito Legge 18 febbraio 2022 n. 11) (*)

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Il Protocollo sicurezza 06.04.2021

Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro | 06.04.2021

Il Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro, ha avuto questa evoluzione/aggiornamenti:

1. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020
2. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 24 aprile 2020
3. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 06 aprile 2021
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Documento INAIL

Documento tecnico INAIL rimodulazione misure SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro

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Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili
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Protocollo Nazionale sul Lavoro agile nel settore privato

Il 26 dicembre 2021 le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori hanno sottoscritto il "Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore privato". In Europa, l'accordo, è il secondo provvedimento che disciplina lo smart working, modalità lavorativa che si è diffusa velocemente e in misura massiccia a causa dell'emergenza da COVID-19. 

Già a margine della sottoscrizione del Protocollo, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ne aveva posto in evidenza sia le motivazioni sia la filosofia che lo hanno ispirato: "Il lavoro agile, il cosiddetto smart working, è cresciuto molto durante la pandemia, ma al di là dell'emergenza sarà una modalità che caratterizzerà il lavoro in futuro. Il Protocollo fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in smart working, individuando le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale".

L'accordo si sviluppa lungo sette punti chiave: Adesione volontaria; Accordo individuale; Disconnessione; Luogo e strumenti di lavoro; Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali; Parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili; Formazione.

Al Protocollo hanno aderito Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.

[segue in allegato]

Certifico Srl - IT | Rev. 13.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
13.0 27.03.2022 Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 Certifico Srl
12.0 19.02.2022 Legge 18 febbraio 2022 n. 11 conversione DL 24 dicembre 2021, n. 221 Certifico Srl
11.0 13.02.2022 Decreto 4 febbraio 2022
Previsione Legge di conversione D.L. 24 dicembre 2021, n. 221
Certifico Srl
10.0 12.02.2022 Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile
Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221
Decreto-Legge 19 Maggio 2020 n. 34 (aggiornamento Art. 83 e Art. 90)
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (aggiornamento Art. 26)
Protocollo sicurezza condiviso Covid-19 ambienti di lavoro | 06.04.2021 (link aggiornato)
Certifico Srl
9.0 04.10.2021 Legge 24 settembre 2021 n. 133 Conversione in legge, decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111
Aggiornato Art. 26, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Certifico Srl
8.0 28.07.2021 Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105
Aggiornamenti Art. 90 e 263 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Aggiornamento Art. 26 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Certifico Srl
7.0 26.04.2021 Decreto-Legge 22 Aprile 2021 n. 52
Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro | 06.04.2021
Messaggio INPS n. 1667 del 23 aprile 2021
Certifico Srl
6.0 24.03.2021 Decreto-Legge 22 Marzo 2021 n. 41 | Decreto Sostegni Certifico Srl
5.0 15.03.2021 Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183
convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2021 n. 21
Certifico Srl
4.0 04.01.2021 Legge 30 dicembre 2020 n. 178 | Legge di Bilancio 2021
Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183 | Decreto Mille proroghe 2021
Certifico Srl
3.0 05.09.2020 Circolare congiunta n. 13 del 04.09.2020
Messaggio INPS n. 2584 del 24 giugno 2020
Certifico Srl
2.0 23.07.2020 Legge 17 luglio 2020 n. 77 Certifico Srl
1.0 31.05.2020 - DPCM 17 maggio 2020
- Decreto-Legge 19 Maggio 2020 n. 34
- Circ. Min salute n. 14915 del 29 Aprile 2020
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0.0 02.05.2020 --- Certifico Srl


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