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Sicurezza Antincendio: SGSA e FSE

SGSA e FSE: Sistemi di Gestione della Sicurezza Antincendio e Fire Safety Engineering

Un documento che illustra lo sviluppo nel tempo dei Sistemi di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) in relazione alla legislazione e alle norme tecniche fino alla Fire Safety Engineering (FSE).

Dopo l’incidente di Seveso (luglio 1976), a livello Europeo si decise di impostare una politica comune al fine di evitare il ripetersi incidenti simili dalle conseguenze devastanti per le persone, le cose e l’ambiente. Si iniziò con la Direttiva Sociale 82/501/CEE (Seveso I).
La direttiva è stata conseguentemente modificata, prima dalla Direttiva 96/82/CE (Seveso II) e successivamente dalla Direttiva 2003/105/CE e Direttiva 2012/18/UE (Seveso III).

Queste ultime direttive hanno introdotto, tra le varie modifiche, il principio che per prevenire gli incidenti rilevanti non basta solamente gestire la sicurezza impiantistica e tecnologica (non solo) ma in aggiunta occorre affrontare in modo puntuale anche l’approccio gestionale

Il D.M. 10 marzo 1998, sia, per attività normate antincendio o non, è in sostanza il primo Decreto che introduce, in forma embrionale, nell'ordinamento nazionale, il concetto di "Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio".

Nell'ambito del recepimento della direttiva Seveso II (96/82/CE) è stato pubblicato il DM 9 agosto 2000, "linea guida per la verifica del sistema di gestione sicurezza".

Il DM evidenziato, non dà indicazioni esplicite su come il gestore deve organizzare il sistema di gestione, rimandando semplicemente allo stato dell’arte e menzionando in particolare la norma UNI 10617.

Il sistema di gestione della sicurezza è uno strumento obbligatorio per alcune aziende e, precisamente, quelle a rischio di incidente rilevante.

I sistemi attuati secondo le indicazioni del DM 09 agosto 2000, hanno dimostrato sul campo la loro efficacia.

"Per inciso, il SGSL realizzato sulla base delle  Linee Guida UNI-INAIL-ISPESL, non può sostituirsi a quanto disposto dal DM 09 agosto 2000"

Anche la Direttiva 2012/18/UE (direttiva Seveso III) recepita con il D.Lgs 105/2015, prevede l’adozione, obbligatoria, da parte del gestore di un’attività soggetta di un  Sistema  di  Gestione  della  Sicurezza  per  la Prevenzione  degli  Incidenti  Rilevanti  (SGS  PIR),  che deve  essere  attuato secondo quanto previsto nell’Allegato B della direttiva  stessa. 
Il sistema  è soggetto a ispezione periodica (oltre che in occasione di un incidente rilevante) da parte delle autorità preposte.

"Le attività a rischio di incidente rilevante, soggette alla normativa Seveso (D.Lgs 105/2015), richiedono per il controllo della sicurezza di processo, l’adozione di un SGS-PIR."

Tali sistemi possono essere realizzati, gestiti e verificati periodicamente in conformità alle norme (data notizia):

- UNI 10617:2012 Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti essenziali
- UNI 10616:2012 Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Linee guida per l’attuazione della UNI 10617
- UNI 10672:1997 “Impianti di processo a rischio di incidente rilevante - Procedure di garanzia della sicurezza nella progettazione”
- UNI/TS 11226:2007 “Impianti di processo a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Procedure e requisiti per gli audit”

Inoltre 2017:

- UNI 11226-1:2017 "Linee guida per l'effettuazione degli audit" stabilisce i criteri generali per le attività di audit di sicurezza, in accordo con le UNI 10616 e UNI 10617.
- UNI 11226-2:2017 "Requisiti di conoscenza, abilità e competenza" stabilisce i requisiti di conoscenza, competenza e abilità delle figure professionali che effettuano l'audit di sicurezza dei sistemi di gestione della sicurezza per impianti a rischio incidente rilevante (SGS-PIR).

Il DM 9 Maggio 2007 (Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio) introduce l’approccio ingegneristico antincendio (ovvero la Fire Safety Engineering - FSE), essendo di tipo prestazionale, consente di superare i limiti dell’approccio antincendio di tipo qualitativo del DM 10 marzo 1998, in particolare per quanto riguarda la verifica di adeguatezza delle misure antincendio e la definizione delle misure compensative.

Un esempio di Norma che introduce la "Gestione della sicurezza antincendio" per attività non Seveso può essere il DM 27.7.2010 relativo alle Attività commerciali.

I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza, sono quelli del D.M. 10 marzo 1998; per i centri commerciali deve prevedersi una gestione unitaria.
Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni di emergenza, è stabilito che venga predisposto un apposito locale o punto di gestione delle emergenze, commisurato alla complessità dell’attività.

In particolare per le attività si superficie complessiva superiore a 20.000 m2 il centro di gestione delle emergenze deve essere ubicato in apposito locale presidiato da personale incaricato costituente compartimento antincendio, dotato di accesso diretto dall’esterno e di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio, alle aree della struttura ed all’esterno. In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazioni degli incendi.

DM 27.7.2010
....
Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI CON SUPERFICIE LORDA SUPERIORE A 400 MQ.
...
10. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
L’organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel decreto del Ministero dell’interno 10 marzo 1998 (S.O.G.U. n. 81, del 7 aprile 1998) e per i centri commerciali deve essere di tipo unitaria. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito locale o punto di gestione delle emergenze commisurato alla complessità della attività commerciale.
Per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio si applica il DM 20/12/2012 (vedi nota precedente).

Nell’attività commerciale devono essere collocate in vista le planimetrie semplificate dei locali, recanti la disposizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi antincendio.
Presso il locale o il punto di gestione delle emergenze, presidiato durante l’orario di attività, devono far capo le segnalazioni di allarme e deve essere disponibile il piano di emergenza ed una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante la ubicazione: 

- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
- dei mezzi e degli impianti di estinzione;
- dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione;
-dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'impianto di distribuzione di gas combustibile;
- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso.
Per le attività di superficie complessiva superiore a 20.000 mq il centro di gestione delle emergenze deve avere i seguenti requisiti:
- ubicato in apposito locale costituente compartimento antincendio dotato di accesso diretto dall’esterno e di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio, alle aree della struttura ed all’esterno.
In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonché quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze;
- essere accessibile al personale responsabile della gestione dell’emergenza ed ai Vigili del Fuoco, ed essere presidiato da personale incaricato.

7. Fire Safety Engineering - FSE

L’approccio ingegneristico antincendio (ovvero la Fire Safety Engineering - FSE), essendo di tipo prestazionale, consente di superare i limiti dell’approccio antincendio di tipo qualitativo del DM 10 marzo 1998, in particolare per quanto riguarda la verifica di adeguatezza delle misure antincendio e la definizione delle misure compensative.

La metodologia prestazionale, basandosi sull'individuazione delle misure di protezione effettuata mediante scenari di incendio valutati “ad hoc”, richiede, affinché non ci sia una riduzione del livello di sicurezza prescelto, un attento mantenimento nel tempo di tutti i parametri posti alla base della scelta sia degli scenari che dei progetti. Conseguentemente è necessario che venga posto in atto un sistema di gestione della sicurezza antincendio definito attraverso uno specifico documento presentato all'organo di controllo fin dalla fase di approvazione del progetto e da sottoporre a verifiche periodiche.

Con Decreto 3 agosto 2015 cioè il nuovo Codice di prevenzione, è definita una apposita sezione M per Favorire l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria antincendio. La Sezione M tratta dell’Ingegneria della sicurezza antincendio, definita (ISO/TR 13387): Applicazione di principi ingegneristici, regole e giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, protezione beni e ambiente, alla quantificazione dei rischi d’incendio e relativi effetti e alla valutazione analitica delle misure antincendio ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio. Nel 1999 l'ISO ha pubblicato il TR (Technical Report) 13387 "Fire Safety Engineering" diviso in otto parti successivamente aggiornate alla versione 2008 successivamente cancellate.

Norme di riferimento

Le principali "norme di riferimento generali" sull'argomento sono, ad oggi, le seguenti:

- ISO 23932:2009 FSE - General principles.
- BS 7974:2001 Application of FSE principles to the design of buildings - Code of practice.
- BS PD 7974-0:2002 Application of FSE principles to the design of buildings - Part 0: Guide to design framework and FSE procedures.
- SFPE Engineering Guide to Performance-Based Fire Protection, 2 nd ed., 2007.

Le principali "norme di riferimento specifiche" sull'argomento sono, ad oggi, le seguenti:

7.1. Identificazione degli scenari d'incendio:
- ISO 16732-1 “Fire safety engineering - Fire risk assessment” Descrive l'applicazione alla valutazione del rischio di incendio delle metodologie proprie dell’analisi di rischio, come l'albero dei guasti e l'albero degli eventi.
- NFPA 551 “Guide for the evaluation of fire risk assessment”.
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Articoli correlati:

Decreto 3 agosto 2015: Pubblicato il Testo Unico di Prevenzione Incendi (RTO)

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 , n. 151

D.M. 10 marzo 1998

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