RSPP e ASPP: Formazione pregressa riconosciuta fino al 03.09.2021
ID 12677 | 27 Gennaio 2021 / Documento completo allegato
L'Accordo SR 07/07/2016, al punto 8, ha ridefinito la durata ed i contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza del precedente Accordo SR del 26/01/2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo.
Inoltre, in fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall’entrata in vigore dell'Accordo SR 07/07/2016 (e quindi fino al 03/09/2021), la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione può essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell’Accordo SR del 26/01/2006.
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6.2 MODULO B
Il Modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Come il Modulo A anche il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP.
L'articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo 8 è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.
Il suddetto Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione indicati nella tabella sotto riportata.
Il Modulo B comune è propedeutico per l'accesso ai moduli di specializzazione.
Le durate dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali.
1. Modulo B comune a tutti i settori di attività
L'articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.
2. Moduli B di specializzazione
Tabella 1 - Moduli B di specializzazione
Il Modulo B comune riguarda la tematica della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa ed è esauriente per quasi tutti settori, ad eccezione di Agricoltura, Costruzioni, Sanità e Chimico per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione.
Fig. 1 - Modulo B (comune) + Modulo B (specializzazione) per i settori Agricoltura, Costruzioni, Sanità e Chimico
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8. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA (EX ACCORDO STATO-REGIONI DEL 26 GENNAIO 2006) RISPETTO ALLA NUOVA ARTICOLAZIONE DEL MODULO B.
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'intero o di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo.
Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo.
Tabella 2 - Ore integrative RSPP e ASPP in caso di passaggio ad altro settore produttivo
In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo (03 Settembre 2016 / 03 Settembre 2021), la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
Fig. 2 - Percorso formativo RSPP e ASPP effettuato in vigenza Accordo SR del 26/01/2006
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