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Rischio agenti cancerogeni: Polveri di legno duro

Rischio esposizione polveri legno duro

Rischio agenti cancerogeni: Polveri di legno duro

ID 6192 | Documento 04.11.2019: Disponibile in allegato Documento completo e Allegati Riservati

In allegato Documenti di riferimento per la Valutazione rischio esposizione agenti chimici cancerogeni polveri di legno duro Artt. 235 e 236, Allegati XLII e XLIII e Documentazione di riferimento IARC, ECHA, ACGIH, Guide e altro.

Numerosi studi hanno dimostrato che i cosiddetti legni duri possono dar luogo a polveri potenzialmente cancerogene. I legni teneri invece, non danno luogo, in generale, a polveri potenzialmente cancerogene. L’unico riferimento accettato anche dal D.Lgs. 81/2008 per differenziare tra legni duri e teneri e quindi procedere alla valutazione di esposizione agenti cancerogeni, con i limiti opportuni, è l’elenco pubblicato  nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana “Wood Dust and Formaldehyde” dallo IARC, Lione 1995 e "Wood Dust" IARC 2012.

Il D.Lgs. 81/2008 include le polveri di legno duro sia:

- come agente cancerogeno il cui valore limite di esposizione non deve comunque superare il limite tabellato - art. 235 (allegato XLIII)
- nelle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali - art. 236 (ALLEGATO XLII)

Attualmente il Valore limite di esposizione professionale alle polveri di legno duro di cui all'ALLEGATO XLIII del D.Lgs. 81/2008 è di 5 mg/m3, con la Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Modifica alla VI Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), da recepire entro il 17 Gennaio 2020, il limite viene abbassato a 2 mg/m3, con un transitorio di cinque anni, dall'entrata in vigore il 16 Gennaio 2018 fino 17 gennaio 2023 in cui il limite è di 3 mg/m3.

Premessa

Le polveri dure sono generalmente presenti nelle industrie ove avviene la lavorazione del legno. Tutte le lavorazioni meccaniche del legno producono polvere. Peraltro, la quantità e le dimensioni delle particelle sono determinate dal tipo di macchina utilizzata e dalle caratteristiche del materiale lavorato: si può trovare polvere fine, segatura più o meno grossa, trucioli, schegge, ecc., ovunque vi sia una macchina. E’ possibile incontrare polveri anche là dove esse vengono raccolte: durante la pulizia dei filtri dei macchinari, durante la loro sostituzione o durante lo svuotamento dei contenitori o dei depositi della polvere. Inoltre le polveri aerodisperse tendono a depositarsi uniformemente sull’intera superficie dei locali interessati, in particolare là dove solitamente non si transita e non si pulisce. Le polveri si distinguono in diverse categorie a seconda del diametro aerodinamico; le differenti dimensioni modificano difatti il livello di assorbimento dell’organismo umano, in particolare:

Polveri Inspirabili: polveri che possono entrare nell’organismo per mezzo delle vie aeree (naso e bocca)

Polveri Inalabili: polveri aventi per il 50% un taglio dimensionale di 100 µm (micron), inalate e trattenute nelle prime vie respiratorie, cioè naso e bocca.

Polveri Toraciche: polveri aventi per il 50% un taglio dimensionale di 10 µm e penetranti nell’area compresa tra la laringe e i bronchi Polveri respirabili: polveri aventi per il 50% un taglio dimensionale di 5 µm e penetranti nelle vie respiratorie conciliate, ossia negli alveoli dei polmoni.

Vedasi: Esposizione lavorativa a polveri di legno INAIL 2012

Polveri di legno duro

Il D.Lgs. 81/2008 include le polveri da legno duro:

- come agente cancerogeno il cui valore limite di esposizione non deve comunque superare il limite previsto - art. 235 (allegato XLIII)
- nelle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali - art. 236 (ALLEGATO XLII)

Numerosi studi hanno dimostrato che i cosiddetti legni duri possono dar luogo a polveri potenzialmente cancerogene. I legni teneri invece, non danno luogo a polveri potenzialmente cancerogene.

La prima discriminate da effettuare per la valutazione di esposizione agenti cancerogeni è il tipo del legno in lavorazione (e di conseguenza le sue polveri): se duro o tenero/dolce.

L’unico riferimento accettato anche dal D.Lgs. 81/2008 per differenziare tra legni duri e teneri e quindi procedere alla valutazione di esposizione agenti cancerogeni è  l’elenco pubblicato nel volume 62 delle  monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana “Wood Dust and Formaldehyde”  Volume 62 IARC 1995 e "Wood Dust" Monografia 100C IARC 2012.

Estratto Monografie IARC Vol. 62 (1995)

Legni duri (estratto):

Genere e specie Nome comune inglese Nome comune italiano

Hardwood (legno duro)

Acer

Maple

Acero

Alnus

Alder

Ontano

Betula

Birch

Betulla

Carya

Hickory

Hickory

Carpinus

Hornbeam, white beech

Carpino o faggio bianco

Legni teneri (estratto)

Softwood (Legno dolce)

Abies

Fir

Abete

Chamaecyparis

Cedar

Cedro

Cupressus

Cypress

Cipresso

Larix

Larch

Larice

Picea

Spruce

Picea-Abete

Pinus

Pine

Pino

Pseudotsuga menziesii

Douglas fir

Douglas

Sequoia sempervirens

Redwood

Sequoia

Codifica

Codice CAS: --- 
Numero EINECS: ---
Classe IARC: 1 Monografie IARC Vol. 62 (1995)
Formula bruta: ---
Famiglia chimica: Polveri
Sinonimi: Wood dust
Regolamento REACH: Sostanza soggetta a restrizioni secondo l'Allegato XVII

Regolamento (CE) 1906/2006 REACH - Allegato XVII

Sostanza soggetta a restrizione (allegato XVII): Wood powder

- occorre attenersi alle restrizione di immissione nel mercato oppure all’uso delle sostanze come elencate nell’Allegato XVII del Regolamento REACH.

I fornitori devono inserire informazioni relative all'autorizzazione e alla restrizione nella sezione 15 della scheda dati di sicurezza o fornire altro tipo di informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 32 del REACH.

Attività

Esposizioni a polveri di legno in attività di costruzione mobili ed armadietti; nella rifinitura di pannelli in compensato; segherie e stabilimenti che effettuano una prima lavorazione del legno, falegnamerie, costruzione porte e finestre, costruzione imbarcazioni in legno, installazione e rifinitura di pavimenti in legno, costruzione di modelli, produzione di carta, edilizia, taglio e trasporto tronchi.

Tipologie di aziende

Azienda / Modalità associazione 

Agricoltura. Associazione validata in azienda
Allestimento di stand e di scenografie per interni. Associazione validata in azienda
Attività di vendita di generi alimentari. Associazione validata in azienda
Carico, scarico, facchinaggio di qualunque merce. Associazione validata in azienda
Costruzione di infissi, imballaggi, bauli. Associazione validata in azienda Associazione reperita in letteratura
Costruzione di mobili ed arredamenti. Associazione validata in azienda Associazione reperita in letteratura
Costruzione di mobili, infissi ed affini. Imballaggi. Falegnamerie. Associazione validata in azienda
Costruzione, riparazione, manutenzione e demolizione di mezzi di trasporto in legno. Associazione validata in azienda Associazione reperita in letteratura
Finitura di manufatti in legno. Associazione validata in azienda
Laboratori di falegnameria per la riparazione e il restauro di mobili ed infissi in legno. Associazione validata in azienda Associazione reperita in letteratura
Lavorazione e fabbricazione di oggetti in sughero. Associazione reperita in letteratura
Lavori di finitura delle costruzioni. Associazione validata in azienda
Lavori generali totali o parziali di costruzione, finitura, manutenzione, riparazione, demolizione e ristrutturazione. Associazione reperita in letteratura
Prima lavorazione dei tronchi di legno. Associazione validata in azienda Associazione reperita in letteratura
Produzione di calzature in legno, forme da scarpe e da cappelli, tacchi, bottami. Associazione reperita in letteratura
Produzione di carte e cartoni. Associazione reperita in letteratura
Produzione di macchine, attrezzi, utensili ed arnesi in legno. Associazione reperita in letteratura
Produzione di oggetti ed articoli vari in legno, artistici e decorativi. Associazione validata in azienda Associazione reperita in letteratura
Produzione di paste per carte e cartoni. Associazione reperita in letteratura
Produzione di sfogliati, compensati, paniforti, elementi in legno lamellare. Associazione reperita in letteratura
Produzione di strumenti musicali in legno, modelli per fonderia. Associazione validata in azienda Associazione reperita in letteratura
Produzione di tavolette per pavimenti, perline per rivestimenti, cornici, attrezzi ginnici e sportivi. Associazione validata in azienda Associazione reperita in letteratura
Produzione di tranciati. Associazione reperita in letteratura
Produzione di truciolo, lana o farina di legno, punte di legno. Associazione reperita in letteratura
Silvicoltura. Associazione reperita in letteratura
Trasformazione meccanica del legname in manufatti. Associazione validata in azienda 

Organi Bersaglio

Numerosi studi epidemiologici hanno rilevato eccesso di rischio per tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali, in particolare l'adenocarcinoma delle cavità nasali e dei seni paranasali risulta associato all'esposizione alle polveri di legno duro.
Evidenza sufficiente: Cavità naso-sinusali Naso-faringe
Evidenza limitata: ---

Disponibile in allegato Documento completo e Allegati Riservati

Rischio chimico Poveri legno duro

La norma

Per quanto riguarda l’esposizione a polvere di legno duro, in Italia il Valore Limite di esposizione Professionale (OEL) in vigore è quello dei D.Lgs. 81/2008 e corrisponde al recepimento delle Direttive Sociali Europee 38 e 37: il VLP per le polveri di legno - calcolato per un periodo di riferimento di otto ore - è di 5 mg/m3.

Il D.Lgs. 81/2008 include le polveri da legno duro sia:

- come agente cancerogeno il cui valore limite di esposizione non deve comunque superare il limite previsto - art. 235 (allegato XLIII)
- nelle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali - art. 236 (ALLEGATO XLII)

 D.Lgs. 81/2008

Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE
...
Capo II
Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
...

Sezione II Obblighi del datore di lavoro

Art. 235. Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.

Art. 236. Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:

a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;

b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene o mutagene prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;

c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;

d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;

e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;

f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e le miscele1 eventualmente utilizzati come sostituti.

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.
...
ALLEGATO XLII Elenco di sostanze, miscele e processi

ELENCO DI SOSTANZE, MISCELE E PROCESSI

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro

ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione professionale

Nome agente

EINECS (1)

CAS (2)

Valore limite esposizione professionale

osservazioni

Misure transitorie

 

 

 

Mg/m3 (3)

Ppm (4)

 

 

Polveri di legno

-

-

5,00 (5) (6)

-

-

-

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances). 
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service. 
(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio). 
(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3). 
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore. 
(6) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione

Ma secondo le Linee Guida del Coordinamento Tecnico delle Regioni tale Valore Limite è alquanto elevato e scarsamente giustificato sul piano tecnico-sanitario per i seguenti motivi:

- l’esposizione a polveri di legno, oltre a patologie tumorali, può indurre patologie respiratorie allergiche anche a concentrazioni molto inferiori al valore limite;
- attualmente è possibile contenere tecnicamente l’esposizione a polveri di legno ben al di sotto dei 5 mg/m3.

La nuova Direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la Direttiva 2004/37/CE (da recepire entro il 17 Gennaio 2020) abbassa il limite a 2 mg/m3, tuttavia per cinque anni il limite sarà più alto: 3 mg/m3 per permettere alle aziende di adeguarsi, vedi tabella estratta Direttiva di cui sotto: 

A. VALORI LIMITE PER L’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Nome agente

N. CE (1)

N. CAS (2)

Valori limite (3)

Osservazioni

Misure transitorie

mg/m3 (4)

ppm (5)

f/ml (6)

Polveri di legno duro

 -

 -

2 (7)

 -

 -

 -

Valore limite: 
3 mg/m3 fino al 
17 gennaio 2023

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea, come definito nell’allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(5) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(6) f/ml = fibre per millilitro.
(7) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Modifica alla VI Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

Entrata in vigore: 16.01.2018

GUUE L 345/87 del 27.12.2017 

Valori Limite di Soglia ACGIH

OSHA Permissible Exposure Limit (PEL):

General Industry: 29 CFR 1910.1000 Table Z-1 -- 15 mg/m3 TWA (Listed under Particulates Not Otherwise Regulated - Total dust)

Construction Industry: 29 CFR 1926.55 Appendix A -- 15 mg/m3 TWA (Listed under Particulates Not Otherwise Regulated - Total dust)

Maritime: Maritime: 29 CFR 1915.1000 Table Z-Shipyards -- 15 mg/m3 TWA (Listed under Particulates Not Otherwise Regulated - Total dust)

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) Threshold Limit Value (TLV):

Western red cedar: 0.5 mg/m3 TWA*; Sensitizer; Appendix A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen Classifiable as Human Carcinogen
All other species: 1 mg/m3TWA*; 
Carcinogenicity Oak and beech: Appendix A1 - Confirmed Human Carcinogen
Birch, mohagan, teak, walnut: Appendix A2 - Suspected Human Carcinogen
All other wood dusts: Appendix A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen

* Inhalable fraction, see Appendix C, paragraph A

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

Recommended Exposure Limit (REL)1 mg/m3TWA; Appendix A - NIOSH Potential Occupational Carcinogens

Valori Limite di Soglia (ACGIH)

In questa sezione vengono riportati i valori limite di esposizione in ambiente di lavoro stabiliti dall’American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

I Threshold Limit Values (TLV) si riferiscono alla concentrazione dell’inquinante in atmosfera e rappresentano la condizione per cui la maggior parte dei lavoratori esposta in modo continuo all’inquinante non sviluppa patologie.

I TLV si basano su informazioni provenienti da esperimenti industriali, da studi epidemiologici sull’uomo, da studi sperimentali su animali e, quando possibile dalla combinazione dei tre.

Sono previste tre categorie di TLV. Il TLV-TWA (Time Weighted Average) rappresenta la concentrazione media di inquinante ponderata nel tempo riferita ad una giornata lavorativa di 8 ore ed a una settimana di 40 ore a cui un lavoratore può essere esposto in modo continuo senza sviluppare patologie.

Il TLV-STEL (Short Term Exposure Limit) rappresenta una concentrazione TWA di 15 minuti che non deve essere superata in qualsiasi momento durante la giornata lavorativa. Il TLV-C (Ceiling) rappresenta la concentrazione che non deve essere mai superata durante qualsiasi momento dell'attività lavorativa.

La notazione "cute" si riferisce alla possibilità di assorbimento dell’inquinante attraverso la via cutanea.

La notazione "sen" si riferisce al potenziale sensibilizzante dell’inquinante. L’assenza della notazione "sen" non implica necessariamente che l’agente non sia in grado di dare origine a sensibilizzazione ma indica la scarsità di informazioni e di evidenze scientifiche.

La notazione "IFV" si riferisce alla frazione inalabile in fase vapore. E' usata quando un materiale possiede una tensione di vapore tale da doversi considerare in entrambe le fasi (particellare e di vapore).

All’interno di questa sezione si riporta anche la classificazione di cancerogenicità attribuita dall’ ACGIH che si basa sulle seguenti 5 classi:

A1: sostanze confermate come cancerogene per l’uomo
A2: sostanze sospette di essere cancerogene per l’uomo
A3: sostanze cancerogene per gli animali
A4: sostanze non classificabili come cancerogene per l’uomo;
A5: sostanze non sospette di essere cancerogene per l’uomo.

La definizione di ogni TLV si basa sugli effetti avversi che compaiono alla più bassa esposizione. Gli effetti critici sono indicati insieme ai TLV e forniscono una guida per valutare se gli effetti dei componenti di una miscela debbano essere considerati indipendenti o additivi. Di seguito si riportano le abbreviazioni utilizzate per gli effetti critici.

alp Alopecia emrg Emorragia nsl Nasale
alt Alitosi fbrp Fibrosi polmonare oclr Danno oculare
anm Anemia fbrs Fibrosi ortc Orticaria
anst Anestesia ffmt Febbre da fumi metallici oss Ossa
ansm Anosmia fgt Fegato otts Ototossico
anss Anossia (cellulare) flrs Fluorosi pfr Porfirine
argr Argiria fnpl Funzione polmonare plmn Polmone
asbs Asbestosi gnts Genotossico pnmc Pneumoconiosi
asfs Asfissia gstr Gastrointestinale ren Reni
asm Asma imnt Immunotossicità rprd Riproduttivo
brls Berilliosi incol Inibitore colinesterasi rspr Respiratorio
brnc Bronchite ipss Ipossia sdrs Siderosi
bssn Bissinosi irrt Irritazione sen Sensibilizzazione
cfl Cefalea lcm Leucemia sencard Sensibilizzazione cardiaca
cglz Coagulazione lrg Laringe slcs Silicosi
clnrg Colinergico mbmc Membrane mucose sndrR Sindrome di Raynaud
clrc Cloracne mc Massa corporea sng Sangue
cncr Cancro mcst Mucosrasi sscv Sistema cardiovascolare
cns Cianosi mhb Meta emoglobinemia ssnc Sistema nervoso centrale
cnvl Convulsioni mlz Milza ssnp Sistema nervoso periferico
crbemg Carbossiemoglobina mrtmpr Morte improvvisa stnn Stannosi
crrs Corrosione mscl Muscoli svl Sviluppo
cute Cute mstl Mesotelioma trd Tiroide
dc Diminuzione cognitiva mtbl Metabolismo trgn Teratogeno
dnt Denti mtpl Metaplasia tsmsc Tossina muscolare
dpgm Depigmentazione ncrs Necrosi urn Urinario
drmt Dermatiti npls Neoplasia ustn Ustioni
dstm Disturbi metabolici nrcs Narcosi vrt Vertigini
emb/fet Danni all'embrione o al feto nrlg Neurologico vsc Vescica
edmpln Edema polmonare nrpt Neuropatia vst Vista
enfpln Enfisema polmonare nrts Neurotossicità    
emsd Emosiderosi ns Nausea    

In particolare

D.Lgs. 81/2008

Art. 237. Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. Il datore di lavoro:

a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;

b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;

c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;

d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo;

e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;

f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;

g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;

h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;

i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.

Art. 238. Misure tecniche

1. Il datore di lavoro:

a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;

b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;

c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.

2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Art. 239. Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

c) le misure igieniche da osservare;

d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;

e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

Art. 240. Esposizione non prevedibile

1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.

2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.

3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Art. 241. Operazioni lavorative particolari 

1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:

a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;

b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.

2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.

Sezione III
Sorveglianza sanitaria

Art. 242. Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:

a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236;

b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate.

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

Art. 243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie

1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell'articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso.

5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;

c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.

10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.

Art. 244. Registrazione dei tumori

1. L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresì integrano i flussi informativi di cui all'articolo 8.

2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.

3. Presso l'ISPESL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate:

a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);

b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);

c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.

4. L'ISPESL rende disponibili al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'INAIL ed alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.

5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e province autonome.

Art. 245. Adeguamenti normativi

1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.

2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:

a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;

b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.


Campionamento

Secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008, le procedure di misura prevedono l’utilizzo quanto più possibile di sistemi che consentano il prelievo in zona respiratoria quindi campionamenti personali della frazione inalabile (in base alla Norma UNI EN 481:1994, particelle con diametro aerodinamico compreso nel range 0 - 100 µm)

Una tipica linea di campionamento delle polveri è costituita da:

- una pompa personale
- un opportuno preselettore che contiene la membrana di captazione. Preselettori: CONO, IOM, BUTTON (problema dei proiettili)
- Membrane in fibra di vetro, PVC, esteri misti di cellulosa(diametro 25 o 37 mm, porosità variabile a seconda del materiale da 0,8 a 8 μm)

Cono IOM    Button
CONO IOM BUTTON

Le membrane vengono pesate, prima e dopo il campionamento, su bilancia di precisione alla VI cifra decimale, previo condizionamento di 24 - 48 ore sotto cappa ad umidità e temperatura controllate.

UNI EN 481:1994
Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.

Versione italiana della norma europea EN 481 (edizione lug. 1993). Definisce le convenzioni di campionamento per le frazioni granulometriche delle particelle che devono essere utilizzate per valutare i possibili effetti sanitari derivanti dall'inalazione di particelle aerodisperse nell'ambiente di lavoro. Queste sono derivate da dati sperimentali ottenuti su adulti sani.

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