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Piano di emergenza COVID-19

Piano di emergenza COVID 19 Rev  1 1 2021

Piano di emergenza COVID-19

ID 10822 | Rev. 1.1 del 25.04.2021 / Piano in formato .doc/pdf in allegato

Gestione di una persona sintomatica ai sensi del punto 11 del Protocollo d’Intesa tra il Governo e i Sindacati del 06 aprile 2021 che integra il Protocollo del 14 marzo 2020, già integrato dal Protocollo del 24 marzo 2020.

Il Piano di Emergenza COVID-19 (in formato .doc/pdf), illustra l’organizzazione e le azioni da adottare qualora si presentassero, per il proprio personale, situazioni di emergenza contagio dal virus SARS-CoV-2.

Il presente piano ha il duplice scopo di:

Adeguate informazioni dovranno essere fornite al personale di imprese esterne affinché essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza, con particolare riferimento alle misure igieniche e comportamentali per le malattie a diffusione respiratorie.

All’atto dell’assunzione di nuovo personale, questo sarà opportunamente informato sull’esistenza e sui contenuti del presente Piano e comunque sulle procedure di emergenza da adottare.

Il presente Piano deve essere conservato con cura e diligenza. E’ fatto obbligo a chi ne preleva copia dal luogo dove viene conservato di utilizzarlo con cura e restituirlo dopo la consultazione.

Il presente Piano di Emergenza Generale deve essere tempestivamente aggiornato ogni qualvolta ci fossero significative variazioni.

Riferimenti normativi

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 06.04.2021 che integra il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, così come integrato dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020.

Decreto-Legge 22 Aprile 2021 n. 52
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU n.96 del 22.04.2021) Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2021

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

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Caso sintomatico in azienda

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 06.04.2021 che integra il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, così come integrato dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020.

11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti, dai locali; l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.

- Il lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato - ove già non lo fosse - di mascherina chirurgica.
- L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali.

L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali "contatti stretti".

Ministero della Salute

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

La corretta procedura viene di seguito presentata.

1. Un lavoratore o fornitore o altro personale esterno, presente in azienda, presenta i sintomi da SARS-CoV-2.

2. L’interessato avverte l’ufficio del personale oppure un Addetto al Primo Soccorso che a loro volta informano dell’accaduto il Responsabile dell’Emergenza (R.S.P.P.) o un suo delegato.

3. Il Responsabile dell’Emergenza informa immediatamente il datore di lavoro, ed in loro assenza le persone specificatamente delegate, dell’accaduto.

4. Un Addetto al Primo Soccorso, munito di mascherina e guanti (presenti nella cassetta di Primo Soccorso):
- ne fornisce una al lavoratore;
- allontana i presenti;
- gli indica di recarsi in un luogo isolato e chiuso all’utenza.

5. Il datore di lavoro informa le Autorità Competenti e il Medico Competente.

Le informazioni da fornire alle Autorità Competenti sono:
- estremi dell’evento
- tipo ed entità del rischio indotto all’esterno
- necessità di invio di determinati soccorsi
- luogo
- nome e funzione interna di chi sta chiamando
- circostanze dell’evento

6. Le Autorità Competenti all’arrivo adottano le misure necessarie al contenimento del contagio, attivando i protocolli stabiliti.

7. Il Responsabile dell’Emergenza, in accordo con il datore di lavoro:

- isola la zona;
- si attiva con gli uffici competenti per la sanificazione delle aree coinvolte (*)
- prende ogni altra decisione conseguente
(*) La circolare n. 5443 Ministero della Salute del 22.02.2020 [...segue allegato]

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Schema 1 - Flow-chart Gestione caso sintomatico COVID-19 in azienda

Flow chart

...

Allegati infografici

Immagine 1 – Numero di pubblica utilità

Immagine 1500

Immagine 2 - Numero emergenza sanitaria

Immagine 112

...segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.1 2021
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.1 25.04.2021 Agg. definizione di contatto stretto Certifico Srl
1.0 23.04.2021 Aggiornamenti normativi:
Protocollo condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro | 06.04.2021
Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52
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0.0 20.05.2020 --- Certifico Srl

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