Nolo a caldo e freddo: Obblighi noleggiatore e noleggiante / Rev. 1.0 Maggio 2023
ID 7650 | Rev. 1.0 dell'08.05.2023 / In allegato documento completo
Il presente documento illustra il nolo di attrezzatura di lavoro, così come individuato nel TUS, distinguendo la fattispecie del nolo a caldo e freddo e gli obblighi relativi ai noleggiatori ed ai concedenti in uso.
Il documento è così articolato:
1. Noleggio a caldo e freddo nel TUS [Rev. 1.0 2023]
2. “Mera fornitura” di attrezzature
3. Concetto di “nolo a freddo” e “nolo a caldo” [Rev. 1.0 2023]
4. Obblighi noleggiante e noleggiatore nel “nolo a freddo” [Rev. 1.0 2023]
5. Rapporti tra noleggiante e noleggiatore nel “nolo a caldo”
Fonti
- Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 (GU n.103 del 04.05.2023).
Modificati paragrafi:
1. Noleggio a caldo e freddo nel TUS
3. Concetto di “nolo a freddo” e “nolo a caldo”
4. Obblighi noleggiante e noleggiatore nel “nolo a freddo”
- Aggiornati articoli e link www.tussl.it
Excursus
Noleggio a caldo e freddo nel TUS
L’articolo 72 del D.lgs 81/2008, in merito agli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature di lavoro dispone:
2. Chiunque noleggi o conceda in uso (...) attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo. (1)
Note
(1) Il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ha modificato il secondo periodo del comma 2.
Nello specifico, l’art. 26 comma 3-bis) del D.lgs 81/2008 dispone:
Gli articoli 26, comma 3-bis) del D.lgs 81/2008 e 96, comma 1-bis) del D.lgs 81/2008 dedicato ai cantieri temporanei o mobili, citano indirettamente il nolo di attrezzature di lavoro, quando dispongono deroghe ad alcuni obblighi nel caso in cui in un’azienda (art. 26) o in un cantiere (art. 96) si compiano mere forniture di materiali o attrezzature.
Vedi Modello Attestazione conformità D.lgs. 81/2008-noleggio concessione uso attrezzature Update 2023
Mentre, l’articolo 96 comma 1-bis) del D.lgs 81/2008 dispone:
Concetto di “nolo a freddo” e “nolo a caldo”
Con i termini “nolo a caldo” e “nolo a freddo” di attrezzature di lavoro, si identificano generalmente:
- nolo a freddo, quando il noleggiante mette a disposizione dell’utilizzatore la sola attrezzatura di lavoro;
Il nolo a freddo, quando non prevede l’installazione, è, pertanto, equivalente alla mera fornitura di un’attrezzatura.
- nolo a caldo, quando il noleggiante mette a disposizione dell’utilizzatore l’attrezzatura di lavoro insieme ad un proprio lavoratore con specifiche conoscenze e competenze per il suo utilizzo nei luoghi in cui opera lo stesso utilizzatore in regime di appalto o subappalto.
Il nolo a caldo, invece, non coincide totalmente con la mera fornitura, poiché quest’ultima ricomprende anche le forniture con installazione, anche senza operatore per il loro utilizzo o funzionamento, come quella della gru a torre o del ponteggio metallico fisso con montaggio e smontaggio.
[...]
Obblighi noleggiante e noleggiatore nel “nolo a freddo”
La legge regola il rapporto tra il noleggiante e il noleggiatore al fine di garantire che l’attrezzatura noleggiata sia conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e che l’utilizzatore adoperi personale in possesso di conoscenze specifiche per il suo uso.
In particolare, il datore di lavoro noleggiante di PLE deve:
- alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della “direttiva macchine”. La conformità è documentata attraverso la dichiarazione di conformità del costruttore, il libretto d’uso e manutenzione, marcatura CE;
- ovvero, nel caso di macchine costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e di quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alle norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. mediante un attestato di conformità del noleggiante;
b) attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza.
L’attestazione deve essere supportata dai rapporti di manutenzione degli ultimi tre anni (art. 71 c. 8, D.lgs 81/2008 e s. m. e i.), da copia dell’ultima verifica di legge secondo le periodicità stabilite nell’allegato VII del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. (le PLE devono essere sottoposte a verifica annuale);
c) acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.
Vedi Modello Attestazione conformità D.lgs. 81-2008-noleggio concessione uso attrezzature
Rapporti tra noleggiante e noleggiatore nel “nolo a caldo”
Nel nolo a caldo il datore di lavoro noleggiante cura che:
a) la macchina sia conforme:
- alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine. La conformità è documentata attraverso la dichiarazione di conformità del costruttore, il libretto d’uso e manutenzione, marcatura CE;
- ovvero, nel caso di macchine costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e di quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alle norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. mediante un attestato di conformità del noleggiante;
b) la macchina sia in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza.
Allo scopo sottopone la macchina alle verifiche e manutenzioni stabilite dal costruttore, avendo cura di conservare i rapporti dei controlli effettuati negli ultimi tre anni (art. 71 c. 8, D.lgs 81/2008 e s. m. e i.), alle verifiche di legge secondo le periodicità stabilite nell’allegato VII del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. (le PLE devono essere sottoposte a verifica annuale);
c) il lavoratore incaricato dell’uso dell’attrezzatura di lavoro sia formato (e addestrato) conformemente alle disposizioni stabilite dal titolo III, Capo I, del D.lgs 81/2008 e s. m. e i. e sia in possesso di specifica abilitazione, qualora prevista dalla legge (art. 73, c. 5, D.lgs 81/2008 e s. m. e i.).
...segue in allegato
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