Sicurezza lavoro
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Lavoro accessorio e TUS

 Lavoro accessorio tus

Prestazioni di lavori accessorio e applicazioni norme TUS

Documento allegato sulle prestazioni di lavoro accessorio (voucher) e applicazione norme del D.Lgs. 81/2008

In materia di prestazioni di lavoro accessorio (voucher), l'art. 3, c. 8, D.Lgs. n. 81/2008 (così come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015), stabilisce che:

Prestazione lavoro accessorio 00

Regime di pena tutela

Vige pertanto, l'applicazione del regime di tutela piena del D.Lgs. n. 81/2008, quando il lavoro è prestato a favore di un soggetto avente la qualifica di imprenditore o di professionista, indipendentemente dalla natura subordinata o meno del rapporto.

Prestazione lavoro accessorio 01

Regime di tutela limitata del lavoro accessorio negli altri casi
 
L'art. 3, c. 8, del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce che “Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21” (non si applica il regime di tutela pieno previsto per i lavoratori subordinati (e equiparati), bensì solo quello di tutela limitata che l'art. 21 dello stesso decreto accorda ai lavoratori autonomi e alcuni altri soggetti (es. collaboratori dell'impresa familiare)).
 
In tali casi, i lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare le attrezzature di lavoro e i DPI in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, e la facoltà di chiedere di beneficiare della formazione prevista per i lavoratori (art. 37 D.Lgs. n. 81/2008) e/o della sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. n. 81/2008).

Casi di esclusione

Esclusi dal campo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008, e dalle altre norme in materia:

- i piccoli lavori domestici a carattere straordinario;
- l'insegnamento privato supplementare;
- l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Tale previsione si raccorda con quella dall'art. 2, c.1, lett. a) dello stesso decreto che esclude dal suo campo applicativo i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti) i quali ricevono, pertanto, dall'ordinamento giuridico solo una tutela generale.

Divieto del lavoro accessorio nell'appalto

L'art. 48, c.6, del D.Lgs n. 81/2015, in ogni caso è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Tabella riassuntiva - Lavoro accessorio e sicurezza sul lavoro

Regimi di tutela

 

Art. 3, c. 8, D.Lgs. n. 81/2008

 

Ai prestatori di lavoro accessorio occupati da imprese e professionisti si applica il D.Lgs. n.81/2008 e le altre norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Negli altri casi si applica il regime di tutela più limitato già previsto per i lavoratori autonomi dall'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

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Computo numerico

Art. 4, c.1, lett. e), D.Lgs n. 81/2008

 

Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il D.Lgs. n. 81/2008, fa discendere particolari obblighi non sono computati i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli artt. 70, e seguenti, del D.Lgs. n. 276/2003, nonché le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'art. 74 del medesimo decreto  (D.Lgs. n. 81/2015).


segue in allegato

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