Sicurezza lavoro
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Lavoratori autonomi e TUS: Obblighi e Check controllo

Lavoratori autonomi e TUS Rev  1 0 2022

Lavoratori autonomi e TUS: Tutti gli Obblighi e Check controllo / Rev. 1.0 2022

ID 4920 | Rev. 1.0 del 31.01.2022 / Documento completo in allegato 

Il documento allegato illustra gli Obblighi dei Lavoratori autonomi d'interesse per i Datori di lavoro e i Lavoratori autonomi stessi, sono presenti estratti dal D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda tutti gli obblighi, quesito MLPS del 14 settembre 2012, Sentenze della Corte di Cassazione ed una check di controllo.

Il Documento, con la Check finale, intende rispondere a comuni domande sulla sicurezza dei lavoratori autonomi, ad esempio:

- Quali sono gli obblighi dei lavoratori autonomi?
- Che documenti devono produrre i lavoratori autonomi?
- I lavoratori autonomi devono redigere il POS?

Excursus

Il lavoratore autonomo è “colui che si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione con il committente”.

E nel lavoro autonomo “l’oggetto della prestazione non consiste quindi in un ‘facere’ cioè nella messa a disposizione di energie lavorative che saranno utilizzate secondo le direttive del datore di lavoro, come avviene invece nel lavoro subordinato, ma consiste nella produzione, con mezzi propri e piena autonoma organizzazione, di un opus.

Il lavoratore autonomo assume quindi una obbligazione di risultato, garantendo il raggiungimento di determinati obiettivi con piena discrezionalità in merito ai tempi, luoghi e modalità della prestazione”.

E quindi caratteristiche fondamentali quindi del lavoratore autonomo “sono l’autonomia della realizzazione del lavoro ed il rischio di impresa”.

Il lavoratore autonomo di cui al 2222 del cod. civ. e impresa individuale senza dipendenti non sono la stessa cosa, i primi ad esempio non han alcun obbligo di iscrizione alle Camera di Commercio, mentre i secondi si come tutti i "piccoli imprenditori" di cui al 2083 del Cod. Civ. (la cui definizione è esattamente quanto riportato nell'incipit dell'art. 21 del Dlgs 81/2008) ma sono evidentemente equiparati.

L'art. 89 dell'81/2008 che dice "lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione".
Una impresa individuale senza dipendenti si applica il solo art. 21 perché nei limiti dell'applicazione del titolo IV è un lavoratore autonomo.

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 Attenzione! Non confondere il lavoratore autonomo con la ditta o impresa individuale.

Il lavoratore autonomo non ha personale dipendente. La ditta o impresa individuale fa capo a un solo soggetto, che è l’unico responsabile della gestione imprenditoriale e, a differenza del lavoratore autonomo, può avere dipendenti.

Se il titolare gestisce con la collaborazione dei propri familiari si parla di impresa familiare.

In entrambi i casi, ditta o impresa individuale e/o impresa familiare, il titolare datore di lavoro soggiace agli obblighi previsti per il datore di lavoro.


E' ritenuta non regolare la posizione di due o più lavoratori autonomi che si “associano di fatto” per eseguire un lavoro che a sua volta viene svolto senza rispettare la reciproca autonomia oppure che uno solo assume l’obbligazione contrattuale mentre gli altri operano con vincolo di subordinazione nei suoi confronti. 

 

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Lavoratori autonomi occasionali - Preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio

La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.

In particolare, al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021 – si prevede che: “con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

D.Lgs. n. 81/2008

Art. 14 Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute (1) e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa (1), nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. (2)(3)

Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (1). Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorati a prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
[...]
Note
(1) Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021)
(2) Nota INL 11 gennaio 2022 n. 29 - Art. 13, decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 conv. da Legge 17 dicembre 2021 n. 215 - obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.
(3) Nota INL 27 gennaio n. 109 2022 - Obbligo comunicazione INL lavoratori autonomi occasionali - ulteriori chiarimenti

Sicurezza lavoratori autonomi: Risposte a quesiti MLPS.

I lavoratori autonomi sono obbligati a redigere il Documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi dell’articolo 28 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81?
(Quesito del 14 settembre 2012)

A riscontro di quanto richiesto, si evidenzia che l’articolo 21 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., (di seguito T.U.), stabilisce che i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230- bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, soggiacciono all’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del medesimo Titolo III e munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (ma quest’ultimo obbligo è previsto solo nell’ipotesi in cui effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto).

L’articolo 21, al comma 2, poi, prevede la facoltà degli stessi soggetti, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell’art. 41 del T.U. (fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali) e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo quanto previsto dall’articolo 37 del T.U. (anche in tal caso fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali).

Alla luce delle considerazioni su esposte ed in risposta al quesito formulato, si evidenzia che i soggetti su menzionati non saranno obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi, atteso che tale obbligo incombe unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro.

NB: tenere presente che per le tutte le società, i soci operanti sono equiparati ai lavoratori e quindi sussistono tutti gli obblighi del T.U. compreso il DVR. 

Sentenze:

Cassazione Penale, Sez. IV, 27 agosto 2014 n. 36268
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Cassazione Civile 11 giugno 2012 n. 9441


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Lavoratori autonomi TUS 00

[...] Segue in allegato

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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 01.2022 Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021 n. 215 (in GU n.301 del 20.12.2021).
Nota INL 11 gennaio 2022 n. 29
Nota INL 27 gennaio n. 109 2022
Certifico Srl
0.0 11.2017 --- Certifico Srl

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