Imbracature di sicurezza per il corpo: Norme, Requisiti e Registro di controllo
ID 13779 | 13.06.2021 / Documento completo allegato
Premessa
Documento sulle imbracature di sicurezza di cui alla norma UNI EN 361:2003 suddiviso in 3 parti:
A. Imbracature per il corpo (UNI EN 361:2003)
B. Scheda di controllo (UNI EN 365:2005)
C. Legislazione
Allegato Registro di verifica annuale imbracature di sicurezza.
D. Registro di controllo imbracature di sicurezza per il corpo
_____
La norma di riferimento per le imbracature di sicurezza (imbracature per il corpo) è la UNI EN 361:2003 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Imbracature per il corpo, e deve essere letta anche in accordo con:
- i requisiti di progettazione ed ergonomia dalla EN 363;
- i metodi prova la EN 364;
- la manutenzione ed ispezione periodica dalla UNI EN 365.
- altre riportate (es. EN 362 relativa ai connettori ed EN 1497 relativa alle imbracature di salvataggio)
Le norme sono EN 361, EN 362, EN 365 ed EN 1497 sono armonizzate per il Regolamento DPI (Regolamento 2016/425/UE)
Le imbracature per il corpo contro le cadute dall’alto sono DPI di terza categoria ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 (DPI) (Allegato I) e devono:
- essere marcate CE
- disporre della Dichiarazione UE di conformità
- disporre del Manuale di Istruzioni
Lavoro in quota (Art. 107 D.Lgs. 81/2008)
Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Schematicamente si riportano la Fig. 1 le norme d’interesse le imbracature per il corpo:
Fig. 1 - Le norme d’interesse per i DPI contro le cadute dall’alto / Imbracature per il corpo (a seguire riportata anche la UNI EN 362:2005 inerenti i connettori ed EN 1497 per le imbracature di salvataggio)
Le ispezioni e la durata delle imbracature
La 365:2005 al p. 4.7 specifica che:
I fabbricanti devono fornire tutte le informazioni e tutti gli equipaggiamenti necessari, per esempio istruzioni, liste di controllo, elenchi dei ricambi e attrezzi speciali, ecc., per consentire l'esecuzione delle ispezioni periodiche da parte di una “persona competente” (per la definizione vedasi a seguire).
Nota
I fabbricanti possono addestrare le persone per renderle competenti o per aggiornare le loro competenze durante l'ispezione periodica di DPI o altro equipaggiamento o prendere accordi affinché tale opera di formazione sia resa disponibile da organizzazioni o persone autorizzate.
La EN 365:2005 al punto 4.4 Istruzioni per la manutenzione lettera b) specifica la frequenza delle Ispezioni periodiche:
b) raccomandazione relativamente alla frequenza delle ispezioni periodiche, prendendo in considerazione fattori quali legislazione, tipo di equipaggiamento, frequenza di utilizzo e condizioni ambientali. La raccomandazione deve comprendere una dichiarazione che specifichi che la frequenza delle ispezioni
periodiche deve essere almeno ogni 12 mesi;
...
La EN 365:2005 al punto 4.4.2 lettera y) prevede che:
il fabbricante dichiari i limiti noti alla vita utile sicura del prodotto o di tutte le parti del prodotto e/o raccomandazione su come determinare quando il prodotto non è più sicuro per essere utilizzato;
Persona a conoscenza dei requisiti correnti di ispezione periodica, delle raccomandazioni e delle istruzioni emesse dal fabbricante applicabili al componente, al sottosistema o al sistema pertinente.
Nota 1
Questa persona dovrebbe essere in grado di identificare e valutare l'entità dei difetti, dovrebbe avviare l'azione correttiva da intraprendere e dovrebbe avere le capacità e le risorse necessarie per fare tutto ciò.
Nota 2
Può essere necessario un addestramento rivolto alla persona competente da parte del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato su DPI specifici o altro equipaggiamento, per esempio a causa della loro complessità o innovazione o dove sia fondamentale avere nozioni tecniche per lo smantellamento, il riassemblaggio o la valutazione di un DPI o di altro equipaggiamento e può essere necessario prevedere un aggiornamento di tale addestramento a causa di modifiche e miglioramenti.
Nota 3
Una persona può essere competente per eseguire le ispezioni periodiche su un particolare modello di DPI o altro equipaggiamento o essere competente per ispezionare parecchi modelli.
Le norme d’interesse per le imbracature di sicurezza
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Imbracature per il corpo
UNI EN 362:2005
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Connettori
UNI EN 363:2019
Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi individuali per la protezione contro le cadute
UNI EN 364:1993
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova.
UNI EN 365:2005
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Requisiti generali per le istruzioni per l’uso, la manutenzione, l’ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l’imballaggio
UNI EN 1497:2008
Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Imbracature di salvataggio
A. Imbracature per il corpo (UNI EN 361:2003)
UNI EN 361:2003
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente norma europea specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura, le informazioni fornite dal fabbricante e l’imballaggio per le imbracature per il corpo. Altri tipi di supporto per il corpo, specificati in altre norme europee, per esempio la EN 358, la EN 813 o la EN 1497, possono essere incorporati nell’imbracatura per il corpo. I sistemi di arresto caduta sono specificati nella EN 363.
I requisiti generali per la progettazione e l’ergonomia sono specificati al punto 4.1 della EN 363
...
Figura 1
Esempio di imbracatura per il corpo con attacco sulla schiena per l’arresto caduta e attacco per il posizionamento sul lavoro
Legenda
1 Bretella
2 Cinghia secondaria
3 Cinghia di seduta (cinghia primaria)
4 Cosciale
5 Supporto schiena per posizionamento sul lavoro
6 Elemento di regolazione
7 Elemento di attacco per arresto caduta
8 Fibbia
9 Elemento di attacco per posizionamento sul lavoro
a Marcatura, vedere 6
b Marcatura con lettera maiuscola "A"
Imm. 1 - Imbracature attacco posteriore
...
4 REQUISITI
4.1 Progettazione ed ergonomia
I requisiti generali per la progettazione e l’ergonomia sono specificati al punto 4.1 della EN 363:2002.
...
UNI EN 365:2005
…
4.8 Marcatura (Capitolo riportato anche nella Parte B del Documento)
4.8.1 Ciascun articolo di DPI o altro equipaggiamento deve essere marcato in modo chiaro, indelebile e permanente dal fabbricante nella lingua ufficiale del Paese di destinazione, mediante qualsiasi metodo idoneo non avente un effetto nocivo sui materiali così marcati (vedere esempio in figura 2) e deve comprendere almeno:
a) mezzo di identificazione, per esempio nome del fabbricante, nome del fornitore o marchio commerciale;
Nota 1
Quando il DPI è marcato con il nome del fornitore questo dovrebbe avere l'approvazione dell'organismo notificato.
b) lotto di produzione o numero di serie del fabbricante o altro mezzo di rintracciabilità;
c) modello e tipo/identificazione;
d) numero e anno del documento a cui l'equipaggiamento è conforme;
e) pittogramma o altro metodo per indicare la necessità per gli utilizzatori di leggere le istruzioni per l'uso.
Nota 2
Dovrebbero essere inoltre incluse tutte le eventuali ulteriori marcature specifiche all'articolo dell'equipaggiamento.
4.8.2 I caratteri delle marcature devono essere leggibili e inequivocabili.
Figura 2 Esempio di marcatura (le indicazioni in corsivo sono esempi a solo scopo illustrativo)
...
7 INFORMAZIONI FORNITE DAL FABBRICANTE
Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere fornite nelle lingue del Paese di destinazione. Devono essere conformi al punto 2.1 della EN 365:1992 e in aggiunta devono includere almeno i consigli o le informazioni seguenti:
a) il modo corretto di indossare l’imbracatura per il corpo;
b) le condizioni specifiche in cui l’imbracatura per il corpo può essere utilizzata;
c) le caratteristiche richieste per un punto di ancoraggio affidabile;
d) su come effettuare il collegamento ad un punto di ancoraggio affidabile, ad un sottosistema di collegamento, per esempio un assorbitore di energia, un cordino e un connettore e ad altri componenti di un sistema di arresto caduta;
e) quali elementi di attacco dell’imbracatura per il corpo devono essere utilizzati in un sistema di arresto caduta o di posizionamento sul lavoro;
f) come garantire la compatibilità di tutti i componenti da utilizzare congiuntamente all’imbracatura per il corpo, per esempio facendo riferimento ad altre norme europee;
g) che si dovrebbe tenere in considerazione la distanza minima necessaria sotto i piedi dell’utilizzatore al fine di evitare la collisione con la struttura o il terreno in una caduta dall’alto e che è fornita un’indicazione specifica con il sottosistema, per esempio assorbitore di energia o dispositivo anticaduta;
h) i materiali di cui è costituita l’imbracatura per il corpo;
i) sulle limitazioni dei materiali nel prodotto o i pericoli che possono influire sulle sue prestazioni, per esempio la temperatura, l’effetto di bordi taglienti, reagenti chimici, conducibilità elettrica, taglio, abrasione, degradamento da raggi UV, altre condizioni climatiche;
j) che prima e durante l’utilizzo, si dovrebbe considerare come un eventuale salvataggio potrebbe essere eseguito in sicurezza e in modo efficiente;
k) che il prodotto dovrebbe essere utilizzato solo da una persona addestrata e/o altrimenti competente o che l’utilizzatore dovrebbe essere sotto la supervisione diretta di tale persona;
l) su come pulire il prodotto, disinfezione inclusa, senza effetti negativi;
m) se esistono informazioni al riguardo, la durata di vita prevista del prodotto (obsolescenza)
o come questa può essere determinata;
n) su come proteggere il prodotto durante il trasporto;
o) il marchio di identificazione del modello/tipo dell’imbracatura per il corpo;
p) sul significato di qualsiasi marcatura sul prodotto;
q) il numero della presente norma europea, cioè EN 361.
...
B. Scheda di controllo (UNI EN 365:2005)
...
Istruzioni per l'uso (UNI EN 365:2005 p. 4.2) (Capitolo riportato anche nel Parte A del Documento)
4.2.1 Le istruzioni per l'uso devono essere in formato scritto, devono essere chiare, leggibili e inequivocabili e devono contenere i dettagli appropriati, corredati, se necessario, da schemi per consentire l'uso corretto e sicuro del DPI o altro equipaggiamento.
4.2.2 Le istruzioni per l'uso devono comprendere:
a) nome e dettagli di contatto del fabbricante o del rappresentante autorizzato, come appropriato;
b) dichiarazioni descriventi l'equipaggiamento, il suo uso previsto, l'applicazione e le relative limitazioni;
c) avvertenze su condizioni mediche che potrebbero compromettere la sicurezza dell'utilizzatore dell'equipaggiamento in condizioni di uso normale e di emergenza;
d) avvertenze indicanti che l'equipaggiamento deve essere utilizzato unicamente da una persona addestrata e competente in condizioni di uso sicuro;
e) avvertenza indicante che deve essere messo in atto un piano di salvataggio per far fronte ad eventuali emergenze che potrebbero insorgere durante il lavoro;
f) avvertenze indicanti che non si possono apportare alterazioni o aggiunte all'equipaggiamento senza previo consenso scritto del fabbricante e che specifichino che eventuali riparazioni devono essere eseguite unicamente in conformità ai procedimenti specificati dal fabbricante;
g) avvertenza relativa al fatto che l'equipaggiamento non deve essere utilizzato al di fuori delle sue limitazioni o per scopi diversi da quelli previsti;
h) raccomandazione sul fatto che l'equipaggiamento dovrebbe essere un articolo personale, dove ciò è applicabile;
i) informazioni sufficienti per assicurare la compatibilità degli articoli dell'equipaggiamento quando assemblati in un sistema;
j) avvertenza su qualsiasi pericolo che possa derivare dall'uso di combinazioni di articoli dell'equipaggiamento in cui il funzionamento sicuro di ciascun articolo è influenzato o interferisce con il funzionamento sicuro di un altro;
k) istruzioni per l'utilizzatore affinché esegua un controllo dell'equipaggiamento prima di utilizzarlo, per assicurare che questo sia in una condizione efficiente e funzioni correttamente prima di utilizzarlo;
Nota 1
Una verifica prima dell'utilizzo da parte dell'utilizzatore può non essere applicabile nel caso in cui alcune parti dell'equipaggiamento destinate all'uso di emergenza siano state preimballate o sigillate da una persona competente.
l) le caratteristiche dell'equipaggiamento che richiedono un controllo prima dell'uso, il metodo di controllo e i criteri in base ai quali l'utilizzatore può decidere se l'equipaggiamento sia o meno difettoso;
m) avvertenza dichiarante che per la sicurezza è essenziale che l'uso dell'equipaggiamento sia sospeso immediatamente in caso:
1) sorga qualche dubbio sulle sue condizioni di uso sicuro; o
2) sia stato utilizzato per arrestare una caduta, e non sia utilizzato nuovamente fino a conferma scritta da parte di una persona competente che il suo riutilizzo è accettabile;
n) requisiti del dispositivo di ancoraggio o membro strutturale selezionato per fungere da punto(i) di ancoraggio, in particolare la resistenza minima richiesta, l'idoneità e la posizione;
o) dove pertinente, istruzioni su come effettuare il collegamento al dispositivo di ancoraggio o alla struttura;
p) dove pertinente, un'istruzione dettagliante il punto corretto di attacco dell'imbracatura da utilizzare e come collegarla allo stesso;
q) per equipaggiamenti destinati ad essere utilizzati nei sistemi di arresto caduta, un'avvertenza che sottolinei che per la sicurezza è essenziale che il dispositivo di ancoraggio o il punto di ancoraggio siano sempre posizionati e che il lavoro sia eseguito in modo tale da ridurre al minimo sia il potenziale di caduta sia la distanza potenziale di caduta. Dove è essenziale che il dispositivo/punto di ancoraggio sia posizionato al di sopra della posizione dell'utilizzatore, il fabbricante deve provvedere a un'apposita dichiarazione a tal fine;
r) dove pertinente, un'istruzione che specifichi che un'imbracatura per il corpo è il solo dispositivo di presa del corpo accettabile che può essere utilizzato in un sistema anticaduta;
s) per equipaggiamenti destinati ad essere utilizzati in sistemi anticaduta, un'avvertenza che sottolinei che per la sicurezza è essenziale verificare lo spazio libero richiesto al di sotto dell'utilizzatore in corrispondenza della postazione di lavoro prima di ogni occasione di utilizzo, in modo tale che, in caso di caduta, non vi sia collisione con il pavimento o altro ostacolo nel percorso di caduta;
t) informazioni sui pericoli che potrebbero compromettere le prestazioni dell'equipaggiamento e sulle precauzioni di sicurezza corrispondenti da osservare, per esempio: temperature estreme, trascinamento o attorcigliamento di cordini o funi di salvataggio su bordi affilati, reagenti chimici, conduttività elettrica, taglio, abrasione, esposizione climatica, cadute a pendolo;
u) istruzioni, per quanto pertinente, su come proteggere l'equipaggiamento dai danni durante il trasporto;
v) informazioni sul significato di tutte le marcature e/o simboli sull'equipaggiamento;
w) dichiarazione descrivente il modello di equipaggiamento, il tipo, i marchi identificativi e, se appropriato, il documento e l'anno a cui è conforme;
x) dove è richiesta l'esecuzione di un esame CE da parte di un organismo notificato, il nome, l'indirizzo e il numero identificativo dell'organismo notificato coinvolto nella fase di progettazione e dell'organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione;
y) dichiarazione di tutti i limiti noti alla vita utile sicura del prodotto o di tutte le parti del prodotto e/o raccomandazione su come determinare quando il prodotto non è più sicuro per essere utilizzato;
z) avvertenza relativa al fatto che è essenziale per la sicurezza dell'utilizzatore che, se il prodotto è rivenduto al di fuori del Paese originale di destinazione, il rivenditore deve fornire le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica e la riparazione nella lingua del Paese in cui deve essere utilizzato il prodotto.
Nota 2
Dovrebbero essere inoltre fornite tutte le eventuali ulteriori informazioni pertinenti specifiche all'articolo dell'equipaggiamento.
...
Scheda di controllo
Deve essere raccomandato di tenere una scheda di controllo per ogni componente, sottosistema e sistema. La scheda di controllo deve contenere titoli e spazi per consentire l'immissione dei seguenti dettagli:
a) prodotto (per esempio imbracatura per il corpo), modello e tipo/identificazione e relativo nome commerciale;
b) nome e dettagli di contatto del fabbricante o del fornitore;
c) mezzo di identificazione, che potrebbe essere il lotto o il numero di serie;
d) dove applicabile, l'anno di fabbricazione o l'anno di scadenza [fare riferimento al punto 4.2.2 y)];
e) data di acquisto;
f) qualsiasi altra informazione necessaria, per esempio manutenzione e frequenza di utilizzo;
g) data del primo utilizzo;
h) storia delle ispezioni periodiche e delle riparazioni, comprendente:
1) date e dettagli di ciascuna ispezione periodica e riparazione e nome e firma della persona competente che ha eseguito l'ispezione periodica o la riparazione;
2) data prevista per la successiva ispezione periodica.
Nota
L'organizzazione dell'utilizzatore ha la responsabilità di fornire la scheda di controllo e di immettervi i dettagli richiesti. Un esempio di scheda di controllo è illustrato in figura 1.
Figura 1- Esempio di scheda di controllo
(*) La data di scadenza deve essere fornita dal Fabbricante (UNI EN 365 4.4.2 lettera f)
(**) La frequenza di ispezione deve essere di almeno di 12 mesi e fornita dal Fabbricante (UNI EN 365 4.4)
...
C. Legislazione
...
D.Lgs. 81/2008
…
Art. 74 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende (2) per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (1)
Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) 2016/425. (2)
2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI: (2)
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto (...);
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Note
(1) Circolare MLPS n. 3 del 13 febbraio 2015 - Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.
(2) Come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. a del decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Art. 76 - Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) 2016/425. (1) (2)
2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 (2) devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
...
DPI Terza categoria: obbligo addestramento
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)
…
Capo III Conformità del DPI
...
Allegato I Categorie di rischio dei DPI
Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.
Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo
...
D) Modello Registro di verifica annuale Imbracature di sicurezza
Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
UNI EN 362:2005
UNI EN 363:2019
UNI EN 364:1993
UNI EN 365:2005
UNI EN 1497:2008
UNI 11158:2015 DPI cadute dall'alto - Guida selezione ed uso
Regolamento (UE) 2016/425
Elenco norme armonizzate Regolamento DPI
D.Lgs. 81/2008
Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992
Elenco norme armonizzate DPI cadute dall'alto
Dispositivi anticaduta: procedura uso e verifica