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Il rischio elettrico INAIL

Il rischio elettrico INAIL 2019

Il rischio elettrico: Nota e Documenti / INAIL 2019

ID 20571 | 15.10.2023 / In allegato Documenti sezione Rischio elettrico INAIL

Raccolta documenti area tematica INAIL riguardante il rischio elettrico.

Le sezioni di quest’area tematica sono rivolte principalmente ai datori di lavoro, ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione, che devono valutare e gestire il rischio in ambito lavorativo senza necessariamente avere specifiche competenze elettriche.

Lo scopo è quello di fornire le nozioni di base per la conoscenza del rischio, dei suoi effetti dannosi e delle relative misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dalla legislazione e dalla normativa, individuando, nei casi necessari, i soggetti specificamente competenti o preposti a compiti ben precisi.

I documenti possono essere utilizzati anche come supporto per la formazione dei lavoratori o come ausilio informativo per chiunque voglia documentarsi velocemente sul rischio elettrico.
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Rischio elettrico

Un moderno ambiente di lavoro o di vita completamente privo di energia elettrica è difficilmente immaginabile, allo stato attuale dello sviluppo tecnologico.

L’estrema versatilità di tale forma di energia e la relativa facilità con la quale può essere distribuita agli apparecchi utilizzatori l’hanno resa praticamente insostituibile, tanto nei settori produttivi quanto in ambito civile.

All’impiego o alla semplice presenza di energia elettrica è associato un rischio per la sicurezza delle persone, comunemente chiamato rischio elettrico, avente alcune caratteristiche che lo rendono particolarmente temibile.

La prima di queste consiste proprio nella diffusione dell’energia elettrica, tanto capillare che è difficile pensare ad ambienti completamente esenti da tale rischio.

Vi è poi il fatto che l’elettricità è generalmente invisibile (tranne casi particolari, come nello sviluppo di archi elettrici) e può essere causa di incidenti e infortuni anche a distanza dall’impianto o dall’apparecchio predisposti per utilizzarla.

Le conseguenze di un infortunio di origine elettrica, purtroppo, possono essere mortali.

Il rischio elettrico INAIL

Rischio elettrico mappa tematica 

Rischio elettrico mappa tematica

Descrizione del rischio

All’impiego dell’energia elettrica sono sempre associate due grandezze, la “corrente elettrica” e la “tensione”.

Al passaggio di corrente nei circuiti segue uno sviluppo di calore dipendente dal valore della “resistenza” del circuito e, in misura maggiore, dal valore dell’intensità di corrente. In generale, il calore sviluppato in parte viene trasmesso all’ambiente esterno, in parte determina un aumento di temperatura del “conduttore” e degli “isolanti” del circuito.

Se il fenomeno termico non è correttamente gestito, l’aumento di temperatura può provocare il danneggiamento degli isolanti; in taluni casi, questi diventano oggetto di una combustione localizzata che può evolvere in un incendio.

La presenza di una tensione tra i vari punti del circuito comporta altre criticità:

- la possibilità che si verifichi un “corto circuito”, se i due punti a tensione differente entrano in contatto;
- l’innesco di “archi elettrici”, se l’isolante non è opportunamente scelto e dimensionato in funzione del valore di tensione e delle condizioni ambientali;
- il passaggio di correnti attraverso il corpo umano, qualora questo entri simultaneamente in contatto con due parti tra cui è presente la tensione. Tali correnti possono generare effetti fisiopatologici (“shock elettrico”) variabili in funzione del valore della corrente e della durata del contatto che, nei casi più gravi, possono essere letali.

Nelle pagine che seguono, saranno descritti: le varie sorgenti di rischio elettrico, i più comuni eventi dannosi e le principali misure di sicurezza necessarie a fronteggiarli.

Sorgenti di rischio

Le sorgenti di rischio elettrico sono tutti quei sistemi, impianti, apparecchi, componenti, materiali nei quali è presente energia elettrica (intenzionalmente o accidentalmente).

La presenza dell’energia elettrica è intenzionale nei sistemi per produrla, trasmetterla, distribuirla o in quelli per utilizzarla.

Nel sistemi di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica dell’energia elettrica, le misure tecniche di sicurezza sono prese dall’ente che gestisce il servizio, il quale adotta anche opportune procedure per garantire la sicurezza del proprio personale durante le attività di manutenzione, controllo e, in generale, per tutti i lavori su tali impianti. Nei confronti delle reti di trasmissione e distribuzione pubblica non oggetto della propria attività, i datori di lavoro devono adottare misure organizzative e procedurali che impediscano di lavorare in prossimità di “parti attive” a distanze inferiori a quelle indicate dalla normativa, o che consentano comunque di proteggere i lavoratori (D.lgs. 81/08, art. 83, art. 117, allegato IX).

Nei casi di produzione di energia elettrica da parte di soggetti privati, sempre più frequenti per la progressiva diffusione delle fonti rinnovabili (principalmente impianti fotovoltaici connessi alla rete di distribuzione), in capo al Datore di Lavoro sono da considerare sia le misure di sicurezza tecniche, sia quelle organizzative e procedurali.

I sistemi per utilizzare l’energia elettrica sono essenzialmente gli “impianti elettrici utilizzatori”, gli “apparecchi utilizzatori” e gli “organi di collegamento mobile”. Anche per tali sistemi, sia le misure tecniche che quelle organizzative e procedurali sono responsabilità diretta del Datore di Lavoro.

Oltre ai casi in cui la presenza di energia elettrica è intenzionale, esistono anche fenomeni elettrici completamente accidentali, nei confronti dei quali è necessario adottare idonee misure di sicurezza.

È il caso ad esempio delle “scariche atmosferiche”, che evidentemente possono manifestarsi e determinare effetti dannosi anche in assenza di impianti o componenti elettrici; dell’accumulo di “cariche elettrostatiche”, che nel momento della scarica possono innescare incendi o esplosioni; della presenza delle cosiddette “masse estranee”, che possono introdurre nell’ambiente tensioni pericolose o ridurre l’efficacia delle protezioni nei confronti di guasti agli impianti presenti.

Eventi dannosi

I possibili eventi dannosi prodotti dall’energia elettrica sono di seguito sintetizzati:

Negli approfondimenti, si prenderanno in considerazione essenzialmente l’innesco elettrico degli incendi e la folgorazione. Gli effetti della corrente di fulmine saranno trattati in un approfondimento specifico.

La possibile formazione di atmosfere esplosive e il rischio relativo al loro innesco (oggetto del titolo XI del D.lgs 81/08) sono ben descritti e disciplinati dalla specifica normativa tecnica, come pure gli effetti elettrodinamici relativi ad elevate correnti di corto circuito e ad archi elettrici di elevata potenza. Tali fenomeni non saranno ulteriormente trattati in queste pagine.

Normativa

L’estrema insidiosità del rischio elettrico e le conseguenze anche mortali degli infortuni che ne possono derivare hanno determinato, nel corso degli anni, l’ampio sviluppo di legislazione e normativa tecnica.

Per oltre cinquanta anni, la legislazione sulla sicurezza del lavoro basata sul Dpr 547/55 ha fornito indicazioni tecniche e prescrizioni puntuali, entrando nel merito delle caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature elettriche.

Tale approccio era rigido e, pur garantendo la sicurezza elettrica nella maggior parte dei casi pratici, in alcune situazioni imponeva misure tecniche inutilmente vincolanti, mentre in alcune altre risultava comunque carente, non consentendo di adeguare le misure tecniche all’evoluzione delle conoscenze e della tecnologia. Peraltro, mentre il Dpr 547/55 era in vigore, leggi specifiche sulla produzione del materiale elettrico ed elettronico, sulla sicurezza degli impianti e sulla libera circolazione dei prodotti nella Comunità Europea introducevano espressamente l’obbligo di realizzare componenti, apparecchi e impianti a regola d’arte, e attribuivano alle norme tecniche la presunzione di conformità alla regola d’arte.

Si rammenta che mentre le norme di legge sono cogenti, l’adozione delle norme tecniche resta volontaria. Tuttavia, ove espressamente menzionate dalla legislazione, la corretta applicazione delle norme tecniche può costituire un supporto pressoché indispensabile alla dimostrazione del rispetto delle leggi stesse.

Con il D.lgs. 626/94 è stato prevista per la prima volta la necessità di effettuare la valutazione di tutti i rischi (e quindi anche di quello elettrico).

Tale obbligo è stato ripreso dal D.lgs. 81/08, che ha abrogato sia il Dpr 547/55, sia il D.lgs. 626/94, ed ha introdotto in maniera definitiva, anche nel campo della sicurezza sul lavoro, il richiamo all’esecuzione a regola d’arte, conseguibile mediante l’applicazione delle norme tecniche.

Legislazione

Il principale riferimento legislativo per la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche per il rischio elettrico, è il D.lgs. 81/08, in particolare il Capo III del Titolo III.

Il testo prescrive che il datore di lavoro tuteli i lavoratori da tutti rischi di natura elettrica. Richiede quindi una valutazione dei rischi a seguito della quale il datore di lavoro deve adottare le misure tecniche e organizzative necessarie a:

- eliminare o ridurre al minimo il rischio;
- individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali per la conduzione in sicurezza del lavoro;
- predisporre le necessarie procedure di uso e manutenzione che garantiscano nel tempo il livello di sicurezza.

L’iter si chiude con l’esecuzione delle verifiche periodiche già previste dal Dpr 462/01 e con i controlli da effettuare secondo le indicazioni della normativa tecnica.

Oltre al D.lgs. 81/08, si deve considerare anche la legislazione specifica, applicabile non esclusivamente ai luoghi lavoro, in particolare:

- la legge 186/68, con il richiamo alla regola d’arte e alle norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano;
- il D.m. 37/08, che prevede per tutti gli impianti (non solo elettrici) l’obbligo di progettazione, definisce i requisiti tecnico professionali delle imprese installatrici, richiede l’esecuzione a regola d’arte ed il rilascio della Dichiarazione di Conformità al termine dei lavori; introduce, inoltre, la possibilità di produrre la Dichiarazione di Rispondenza, qualora non fosse più disponibile la Dichiarazione di Conformità resa secondo quanto previsto dalla precedente legislazione sugli impianti (legge 46/90);
- le leggi di recepimento delle direttive comunitarie applicabili agli apparecchi e ai componenti elettrici, in primo luogo la “direttiva Bassa Tensione”; queste, nate con lo scopo di garantire la libera circolazione dei prodotti in Europa, definiscono i requisiti essenziali di sicurezza dei materiali, attribuendone la presunzione di conformità a quelli realizzati secondo le norme tecniche ”armonizzate” a livello europeo.

Nel settore della sicurezza sul lavoro, queste leggi sono applicate simultaneamente al D.lgs. 81/08 e, talvolta, sono espressamente richiamate dallo stesso.

Norme tecniche

L’art. 2 del D.lgs. 81/08, riporta la seguente definizione di norma tecnica: “specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria”.

Di fatto, anche per i continui richiami espressamente contenuti nella legislazione, l’adozione delle norme tecniche, sia pur volontaria, costituisce l’unico metodo riconosciuto per conseguire la regola dell’arte nella realizzazione di componenti e impianti.

Le norme tecniche del settore elettrico contengono, secondo la norma Cei 0-4/1, “disposizioni mirate principalmente alla sicurezza sia nella costruzione, uso e manutenzione di macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, sia nell’installazione, esercizio ed uso di impianti elettrici ed elettronici”, trattando, “nel campo dell’industria elettrotecnica ed elettronica, anche disposizioni relative alla realizzazione di materiali e componenti, loro prestazioni e procedure di prova”.

L’ente normatore italiano nel settore elettrico è il Comitato Elettrotecnico Italiano (Cei), associazione senza fini di lucro avente tra i propri scopi quello di definire i requisiti di materiali, macchine, apparecchiature e impianti elettrici, affinché possano rispondere alle regole della buona elettrotecnica, nonché i criteri con i quali gli stessi requisiti debbano essere controllati.

Nell’ambito della Comunità Economica Europea, ai fini di eliminare le barriere commerciali tra i paesi membri, si è cercato di uniformare l’attività normativa dei vari enti; a tale scopo è stato fondato il Cenelec (Comitato Europeo per la Normalizzazione Elettrotecnica), al quale partecipano, attraverso gli enti normatori nazionali, esperti in rappresentanza dei vari stati. I contenuti tecnici dei documenti di armonizzazione (Hd) emessi dal Cenelec devono essere introdotti nelle norme nazionali, mentre le norme europee (En), redatte in maniera compiuta dal Cenelec, devono solo essere tradotte e adottate dai vari paesi.

In sede internazionale, l’uniformità dell’attività normativa nel settore elettrico è perseguita dall’International Electrotechnical Commission (Iec), alla quale partecipano degli esperti in rappresentanza di tutti i paesi industrializzati del mondo.

Le indicazioni derivanti dai documenti Iec non sono necessariamente recepite dalla normativa tecnica nazionale.

Valutazione e gestione del rischio

Per la gestione del rischio elettrico il D.lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro effettui una valutazione del rischio tenendo conto delle caratteristiche specifiche del lavoro, dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro e delle condizioni di esercizio prevedibili.

È necessario distinguere il caso in cui l’esposizione al rischio elettrico derivi dalla presenza o dall’uso di apparecchi o impianti, dal caso in cui si debba operare direttamente su parti attive di impianti elettrici non protette mediante isolamento, o “vicino” ad esse.

Nel primo caso, i lavoratori sono considerati utenti generici degli impianti e delle apparecchiature messi loro a disposizione, che dovrebbero risultare sicuri in quanto realizzati a regola d’arte.

In una fase iniziale, pertanto, il compito del datore di lavoro sarà quello di garantirsi che le sorgenti di rischio elettrico rese disponibili ai propri lavoratori siano progettate, costruite ed installate a regola d’arte, in conformità alle norme applicabili, tenendo conto proprio delle caratteristiche del lavoro, della classificazione degli ambienti e delle condizioni di rischio specifiche, nonché delle possibili condizioni di esercizio.

Per far ciò dovrà avvalersi della documentazione, delle dichiarazioni di conformità e delle altre attestazioni espressamente previste dalla legge. Dovrà altresì verificare che, pur in presenza di tali documenti e attestazioni, gli impianti, gli apparecchi e gli organi di collegamento mobile non presentino vizi palesi all’atto della messa in servizio e siano idonei alle effettive condizioni di installazione e di impiego.

Il livello di sicurezza così conseguito dovrà poi essere mantenuto mediante la formazione generale dei lavoratori e l’adozione di opportune procedure di uso e manutenzione, nonché mediante l’effettuazione di verifiche e controlli periodici.

Nel caso in cui si debba operare direttamente su parti attive non protette di impianti elettrici, o “vicino” ad esse, per gestire adeguatamente il rischio elettrico sono indispensabili la formazione specialistica dei lavoratori, l’adozione di specifiche procedure di lavoro e di idonei dispositivi di protezione collettivi ed individuali, secondo quanto prescritto dalle leggi e dalle norme tecniche applicabili.

Strumenti per la valutazione del rischio elettrico secondo le procedure standardizzate di cui al DI 30.11.2012

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Riepilogo allegati

Fonte: INAIL

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