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Il protocollo di sorveglianza sanitaria MC lavoro

Protocollo di sorveglianza sanitaria MC

Il protocollo di sorveglianza sanitaria MC lavoro: Note / Modello

ID  16835 | 12.06.2022 / Documento completo allegato

Documento sul Protocollo di Sorveglianza Sanitaria MC lavoro, con estratti normativi, documenti e modello esempio di Protocollo.

1. Il protocollo sanitario

Un protocollo di sorveglianza sanitaria è l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo.

Il protocollo viene definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, c.1, b) D.Lgs. 81/2008).

Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati al rischio e meno invasivi possibili (art. 229, c.4, D.Lgs. 81/2008) e costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR) (art. 28 e art. 29, D.Lgs. 81/2008).

Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25c.1D.Lgs. 81/2008) dove vengono riportate le sue condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici eseguiti, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di Prevenzione e Protezione nonché il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La cartella sanitaria e di rischio:

- è conservata, con salvaguardia del segreto professionale, salvo il tempo necessario per la effettuazione della sorveglianza sanitaria e della trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente e fino alla cessazione dell’attività lavorativa;

- deve essere firmata sul frontespizio dal datore di lavoro e dal lavoratore per presa visione dei dati anamnestici e clinici e del giudizio di idoneità alla mansione, delle modalità relative alla conservazione della stessa o di eventuali accertamenti sanitari cui il lavoratore deve sottoporsi anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa;

- su richiesta, viene fornita in copia al lavoratore.

Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41. Alla cessazione del rapporto di lavoro, consegna al lavoratore, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie alla conservazione della stessa (art. 25, comma 1, lettera e)).

In caso di cessazione dell’incarico, il medico competente deve consegnare la documentazione sanitaria in suo possesso, sempre con salvaguardia del segreto professionale, al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta (art. 25, c.1, lettera d)).

2. Procedura Protocollo SS

Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione:

- i fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali è istituita la Sorveglianza Sanitaria ,
- la periodicità della visita medica,
- gli accertamenti strumentali e/o di laboratorio e loro periodicità.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli art. 28 e art. 29, D.Lgs. 81/2008.

Gli accertamenti strumentali e/o di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art. 41 c.4 del D.Lgs. 81/2008).

Il protocollo di sorveglianza può essere esposto in forma di tabella, nella quale per ogni fattore di rischio vengono indicati:

- effetti avversi/organi bersaglio 
- accertamenti mirati di primo livello
- altri eventuali accertamenti di secondo livello
- eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi, linee guida)
- periodicità suggerite (in rapporto alle fasce di intensità di esposizione)

2.1 Assenza del Protocollo sanitario

Si menziona la sentenza della Cassazione Penale Sez. III, 14 febbraio 2017 n. 6885, che ha condannato un medico competente per non aver attuato un protocollo sanitario definito in funzione dei rischi specifici con riferimento a due lavoratori edili e, nel far questo, si è pronunciata sui temi relativi agli “accertamenti minimi” richiesti al medico competente in relazione poi all’emissione dei giudizi di idoneità, alla verifica della funzionalità degli “organi bersaglio”, all’autonomia del medico competente, alle linee guida e in generale al livello di adempimento richiesto a questo soggetto sulla base delle prescrizioni legislative e dell’arte medica.

3. Protocollo sanitario / Modello (a puro scopo di esempio)

Protocollo di sorveglianza sanitaria   Modello
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