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Il monitoraggio biologico

Monitoraggio biologico

Il monitoraggio biologico esposizione agenti chimici cancerogeni

ID 11184 | 17.07.2020

Il monitoraggio biologico consiste nella misura ripetitiva nei tessuti, nei secreti, nell'aria espirata del soggetto esposto degli agenti presenti nel luogo di lavoro o dei loro metaboliti per valutare l'esposizione e il rischio per la salute in rapporto ad appropriati riferimenti.

I parametri studiati per questo scopo sono definiti "Indicatori Biologici / Indicatori Biologici di Esposizione" o “Biological Exposure Indeces”, acronimo “BEI”.

Preview monitoraggio biologico Rev. 00 2020

Oltre ai metodi chimico-fisici per la misura degli agenti cancerogeni e non, trova crescente applicazione l’uso di Indicatori Biologici di Esposizione (BEI) per la valutazione dell’esposizione al rischio agenti chimici, seppure le norme europee ed italiana non riporta valori di BEI nel D.Lgs. 81/2008 (salvo Pb), è prassi fare riferimento ai valori dei BEI dell’AICGQ.

La contemporanea rilevazione degli indicatori biologici di esposizione e delle concentrazioni ambientali potenzia la possibilità di effettuare una corretta valutazione dell’esposizione ed è pertanto la via preferenziale da seguire per la valutazione degli agenti cancerogeni e mutageni soprattutto a basse dosi.

Quindi lo scopo del monitoraggio biologico, per valutare la presenza di eventuali rischi per la salute dei lavoratori mediante la misurazione della quantità di composti tossici assorbita durante il lavoro, dovrebbe essere utilizzato in combinazione con il monitoraggio ambientale e la sorveglianza sanitaria:

Combinazione monitoraggio

I BEI possono essere classificati in base a diversi criteri, tra cui:

- materiale biologico (matrice biologica) in cui vengono analizzati (urine, sangue etc..)
- organo o tessuto in cui hanno origine o che li ha prodotti (renale, epatico, etc.)
- caratteristiche chimico-fisiche (volatili, liposolubili etc.)
- significato tossicologico che viene loro attribuito.

In base a quest’ultimo criterio si differenziano in:

- Indicatori di esposizione (indicano la quantità di sostanza assorbita (ad es. piombemia assorbita, metaboliti urinari dei solventi, cadmiuria, cromuria)
- Indicatori di effetto (o risposta) (ad es. ALA U, HbCO, Protoporfirina IX, acetilcolinesterasi)
- Indicatori di suscettibilità (genetica, ambiente) (N)

Indicatori Biologici di esposizione (BEI) Benzene / Norma UNI

UNI 11608:2015

Ambienti di lavoro - Indicatore d'esposizione occupazionale al benzene - Determinazione dell’acido trans, trans muconico (t,t-MA) mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione con rivelatore a spettrometria di massa (HPLC-MS)

La norma specifica un metodo per la determinazione della concentrazione (μg/l) di acido trans, trans muconico (t,t-MA), utilizzato quale indicatore biologico d’esposizione (BEI) al benzene, in campioni di urine.

Per valutare l'esposizione dei lavoratori agli agenti chimici e il rischio correlato vengono utilizzati due metodi complementari:

1. la misurazione delle sostanze di lavoro nell'aria ambiente (airmonitoring).
2. il monitoraggio biologico unito agli esami clinici preventivi da parte del medico competente.

Valutazione esposizione

Il monitoraggio biologico è la valutazione dell'esposizione dei lavoratori alle sostanze di lavoro mediante determinazione di un Indicatore Biologico / Indicatore Biologico di Esposizione in un materiale biologico. L’indicatore biologico può essere la sostanza di lavoro stessa, un suo metabolita o una sostanza propria dell'organismo che viene influenzata dalla sostanza di lavoro, mentre il materiale biologico è costituito per lo più da urina o sangue.

Dalla UNI 11608:2015 il monitoraggio biologico per il benzene può essere effettuato con:

UNI 11608

Il monitoraggio biologico permette di valutare il carico tossico interno causato da una sostanza specifica presente sul lavoro o la conseguente reazione del lavoratore esposto a tale sostanza. La concentrazione nell'aria ambiente descrive il carico esterno, mentre l'effetto sull'organo bersaglio consiste in una sollecitazione o in un effetto avverso.
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D.Lgs. 81/2008

Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE
...

Art. 222. Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

b) agenti chimici pericolosi:

1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;

Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;

2) agenti chimici classificati come miscele pericolose ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come miscele pericolose1 di cui al predetto decreto. Sono esclusi le miscele pericolose1 solo per l'ambiente;

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'allegato XXXVIII;

c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;

d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII;

e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX;

f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;

h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
...

Art. 229. Sorveglianza sanitaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;

b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;

c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

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Valori Limite Europei

Lo SCOEL (Scientific Committee for Occupational Exposure Limits), sostituito dal RAC (Risk Assessment Committee dell’ECHA), nel 2014 aveva proposto valori limite biologici per 22 sostanze, fra i quali ad esempio acrilammide, anilina, benzene, cadmio, solfuro di carbonio, fenolo, percloroetilene e tricloroetilene:

List of BLVs and BGVs recommended by SCOEL (last update: June 2014)

SCOEL
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segue in allegato

Fonti
SUVA
SCOEL
AICQ
List of recommended health-based biological limit values (BLVs)
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro

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