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Il "fochino": Quadro normativo

Fochino quadro normativo

Il "fochino": Quadro normativo

ID 6455 | Scheda 04.07.2018 / Documento completo in allegato

Documento completo allegato, normativa di riferimento per l'attività di "fochino".

Per “fochino” si intende colui che effettua il brillamento di mine con innesco elettrico e a fuoco, ecc come da definizione Art. 27 D.P.R. 19/03/1956, n. 302.

La licenza

L'attività di fochino consiste in:

- disgelamento delle dinamiti
- confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori a mina
- brillamento di mine a fuoco ed elettrico
- eliminazione delle cariche inesplose.

Il Comune di residenza (Questura), a fronte di apposita domanda, rilascia una licenza che ha validità triennale. Prima della sua scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

Requisiti

1. morali:
- possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S. approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773;
- non incorrere in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

2. tecnici:
- essere in possesso di attestato di capacità tecnica rilasciato dalla Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplodenti (ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 19/03/1956, n. 302) in regolare corso di validità;
- possesso del nulla osta per l'esercizio dell'attività di fochino rilasciato dalla Questura.

3. fisici:
- possesso del certificato medico di idoneità fisica all'uso delle armi previsto dall'art. 35 del T.U.L.P.S. approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773 rilasciato da un medico dell'A.S.L. o da un medico militare o di polizia.
 
All'istanza va allegata la seguente documentazione:
 
- copia dell'attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplodenti
- copia del nulla osta per l'esercizio dell'attività di fochino rilasciato dalla Questura
- certificato medico di idoneità fisica all'uso delle armi rilasciato da un medico dell'A.S.L. o da un medico militare o di polizia.
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

La suddetta licenza comunale ha validità triennale (art. 13 comma 1 lettera a) Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35 che modifica il T.U.L.P e, precisazioni in merito nella Circolare del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2012).

Per poter esercitare il mestiere di fochino e per poter chiedere la licenza comunale l’interessato deve possedere alcuni requisiti di idoneità di tipo morale e professionale.

1. I requisiti morali sono stabiliti dal RD 18 giugno 1931, n. 773 T.U.L.P.S. (artt. 11) e dalla normativa antimafia (D.Lgs 159/2011 art. 67). Nel caso di società i soci e/o le persone con poteri di rappresentanza e amministrazione devono essere in possesso di tali requisiti.

Documento completo allegato

Il fochino quadro normativo

2. I requisiti professionali sono dimostrati dal possesso di un Certificato di idoneità, che attiene a: capacità intellettuale e cultura generale indispensabili all’esercizio dell’attività cognizioni proprie del mestiere conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l’impiego degli esplosivi nei lavori da mina.

Secondo il D.Lgs. 144/2005, per il rilascio della licenza di fochino è, come visto, necessario acquisire preventivamente il nulla osta del Questore della Provincia in cui l’interessato risiede.

Tale nulla osta può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi (artt. 30 e ss TULPS). L’eventuale revoca del nulla osta è comunicata al Suap che ha rilasciato la licenza di esercizio del mestiere di fochino e comporta il suo immediato ritiro.

Il Decreto 15 agosto 2005 ha previsto ulteriori limitazioni all’importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all’impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria. 

Ai sensi degli artt. 51 e 52 del T.U.L.P.S. e dell’art. 101 del Regolamento attuativo, anche chi fabbrica o accende fuochi d’artificio deve avere una licenza rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza, previo accertamento di idoneità effettuato dalla Prefettura e su parere della Commissione tecnica di cui all’art. 49 TULPS.

 

3. L'aspirante dever avere superato l'esame di idoneità della Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplodenti (esame tecnico ex art. 49 TULPS)

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 5/2012, la licenza ha validità di tre anni.

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